Sistri: Sospensione con mancata chiarezza di testi normativi

Il Ministero dell'Ambiente, in un comunicato pubblicato sul portale istituzionale www.sistri.it, ha precisato che entro il 30 novembre 2012 non deve essere p...

28/11/2012
Il Ministero dell'Ambiente, in un comunicato pubblicato sul portale istituzionale www.sistri.it, ha precisato che entro il 30 novembre 2012 non deve essere pagato alcun contributo relativamente al “Sistema Sistri” ed ha aggiunto quanto segue "Il disposto previsto dall'art. 52 del decreto legge 26 giugno 2012 n. 83 Misure urgenti per la crescita del Paese, (GU n.147 del 26-6-2012 - Suppl. Ordinario n. 129), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187) stabilisce la sospensione del pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'iscrizione al Sistema SISTRI per l'anno 2012.
Pertanto sono vigenti le disposizioni recate dalla citata legge di conversione.".
Fino al nuovo termine di partenza del Sistri, fissato non oltre il 30 giugno 2013, per espressa disposizione dell'articolo 52 dello stesso decreto-legge n. 83/2012, il regime del tracciamento dei rifiuti continua a essere quello previgente, ossia quello di cui agli articoli 190 (registri di carico e scarico) e 193 (formulario di trasporto) del dlgs 152/2006 (cosiddetto Codice ambientale).

Il chiarimento del Ministero cancella il dubbio, sulla permanenza pagamento del contributo, nato con l'emanazione da parte dello stesso ministero del dm 141/2012 (G.U. del 23 agosto 2012 n. 196), che, successivamente dell'adozione delle citate norme sospensive (legge 134/2012), reintroduceva l'obbligo del pagamento del contributo entro il 30 novembre 2012.

In verità il dubbio era lecito anche in considerazione della, a dir poco, farraginosa disposizione introdotta dal comma 1 dell'articolo 52 del decreto-legge n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012 che recita testualmente:
"Allo scopo di procedere, anche ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attività poste in essere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n.148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, già fissato dall'art. 12, comma 2 del DM 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l'articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto legge 13 agosto 2011, n. 148 e con l'art. 6, comma 2, lettera f-octies) del decreto legge 70/2011, è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205".

Non si comprende come una semplice disposizione che proroga l'entrata in vigore del sistema Sistri, per l'ennesima volta, di un altro anno possa essere tradotta in maniera così astrusa e come la stessa possa essere compatibile con la legge n. 69/2009 sullo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività che all'artico 3, impegna il Governo a far sì che "ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative_indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare".
Nel comma 2 dello stesso srticolo 3 viene, poi, precisato che "Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito".

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A cura di Gabriele Bivona
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