IMU: La dichiarazione slitta al 4 febbraio 2013
Il Ministero dell'Economia e delle finanze interviene sull'IMU con tre recenti comunicati del 27 e 28 novembre. Il Ministero con il comunicato n. 173 del 28...
Il Ministero dell'Economia e delle finanze interviene sull'IMU con
tre recenti comunicati del 27 e 28 novembre.
Il Ministero con il comunicato n. 173 del 28 novembre ricorda che il termine per il versamento a saldo dell'IMU resta stabilito al prossimo 17 dicembre 2012.
Con il comunicato n. 172, il Ministero ricorda che l'art. 9, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 174 del 2012, come modificato durante l'iter parlamentare di conversione, ha fissato il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2012 a 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il modello di dichiarazione IMU, avvenuta lo scorso 5 novembre e che, pertanto, l'attuale termine del 30 novembre per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2012, stabilito dall'art. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 2011, è posticipato al 4 febbraio 2013, poiché il 3 febbraio cade di domenica.
Per ultimo, il Ministero, con il comunicato n. 170, dà notizia che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 novembre 2012, con il quale è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU).
Il bollettino è utilizzabile dal 1° dicembre 2012, in aggiunta al modello F-24, per tutte le tipologie di versamento riguardanti l'IMU.
Con l'occasione ricordiamo che la dichiarazione Imu è necessaria per comunicare una variazione nella tipologia di possesso dell'immobile ed è obbligatoria nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto alle dichiarazioni già presentate, e nei casi in cui si siano verificate variazioni non conoscibili dal Comune.
Deve essere effettuato, dunque, quando c'è una variazione del possesso di un immobile ma non é necessaria quando si tratta dell'abitazione principale, a meno che i coniugi non abbiano residenze diverse nello stesso Comune.
Deve essere, altresì, presentata anche quando gli immobili godono di riduzione dell'imposta (ad esempio quelli inagibili o inabitabili o quelli di interesse storico o artistico).
Il Ministero con il comunicato n. 173 del 28 novembre ricorda che il termine per il versamento a saldo dell'IMU resta stabilito al prossimo 17 dicembre 2012.
Con il comunicato n. 172, il Ministero ricorda che l'art. 9, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 174 del 2012, come modificato durante l'iter parlamentare di conversione, ha fissato il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2012 a 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il modello di dichiarazione IMU, avvenuta lo scorso 5 novembre e che, pertanto, l'attuale termine del 30 novembre per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2012, stabilito dall'art. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 2011, è posticipato al 4 febbraio 2013, poiché il 3 febbraio cade di domenica.
Per ultimo, il Ministero, con il comunicato n. 170, dà notizia che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 novembre 2012, con il quale è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU).
Il bollettino è utilizzabile dal 1° dicembre 2012, in aggiunta al modello F-24, per tutte le tipologie di versamento riguardanti l'IMU.
Con l'occasione ricordiamo che la dichiarazione Imu è necessaria per comunicare una variazione nella tipologia di possesso dell'immobile ed è obbligatoria nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto alle dichiarazioni già presentate, e nei casi in cui si siano verificate variazioni non conoscibili dal Comune.
Deve essere effettuato, dunque, quando c'è una variazione del possesso di un immobile ma non é necessaria quando si tratta dell'abitazione principale, a meno che i coniugi non abbiano residenze diverse nello stesso Comune.
Deve essere, altresì, presentata anche quando gli immobili godono di riduzione dell'imposta (ad esempio quelli inagibili o inabitabili o quelli di interesse storico o artistico).
A cura di Gabriele
Bivona
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