Attrezzature di lavoro: Tariffe per le attività di verifica periodica

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 279 del 29 novenbre scorso ha reso noto che che co...

04/12/2012
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 279 del 29 novenbre scorso ha reso noto che che con Decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 sono state determinate le «Tariffe» per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11 e all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
Le nuove tariffe, che sono già entrate in vigore il 30 novembre 2012, sono specificate per ogni singola attrezzatura e si distinguono tra quelle relative alla prima verifica periodica e quelle relative alle verifiche periodiche successive alla prima. Con il comma 2 dell'articolo 1 del decreto dirigenziali è, poi, previsto un aggiornamento automatico delle tariffe ogni due anni, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese che precede l'aggiornamento.
Le attrezzature per le quali sono previste le nuove tariffe si riferiscono ai seguenti gruppi:
  • Attrezzature di lavoro del gruppo SP - Sollevamento persone;
  • Attrezzature di lavoro del gruppo SC - Sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga;
  • Attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento: A) Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni;
  • Attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento: B) Impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW;

Così come disposto dal decreto 11 aprile 2011, che stabilisce la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature, titolare della prima delle verifiche periodiche, da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta avanzata dal datore di lavoro, è l'INAIL. Titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi entro 30 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, sono invece le ASL.
La verifica può essere, altresì, svolta da soggetti abilitati, sia pubblici che privati, nel caso in cui l'INAIL o le ASL non siano in grado di effettuare la stessa verifica nei termini stabiliti. All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato eventualmente prescelto tra quelli riportati in un elenco istituito presso l'INAIL e presso le ASL.

A cura di Gabriele Bivona
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