Consigli di disciplina: approvato il Regolamento dei Geologi
Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha approvato il 23 novembre 2012 il "Regolamento ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma deg...
Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha approvato il 23 novembre 2012
il "Regolamento ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n.
137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma
dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148". In attesa della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
del Ministero della giustizia alleghiamo il Regolamento approvato
per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina
territoriali dei geologi.
Il Regolamento è composto dai seguenti 10 articoli:
Diversamente dai Regolamenti già approvati per altre libere professioni (Ingegneri e Periti - clicca qui), quello dei Geologi regola anche il numero di componenti per il Consiglio di disciplina nazionale (art. 3).
In particolare, al Consiglio di disciplina nazionale sono affidati i compiti di valutazione, istruzione e decisione in via amministrativa delle impugnazioni proposte avverso le deliberazione dei Consigli di disciplina territoriale in materia disciplinare. Il Consiglio di disciplina nazionale è composto da 3 membri e le funzioni di presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.
Come per le altre libere professioni, gli iscritti all'albo dell'Ordine Regionale che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura allegando un curriculum vitae et studiorum, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio Regionale di appartenenza e del medesimo Consiglio Nazionale.
All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:
Anche il Consiglio Nazionale dei Geologi ha previsto la possibilità di indicare nei Consigli di disciplina territoriali componenti non iscritti all'albo. Tali componenti esterni possono essere prescelti, previa valutazione del curriculum vitae et studiorum e, in assenza delle cause di ineleggibilità, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
Il Regolamento è composto dai seguenti 10 articoli:
- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Consigli di disciplina territoriale
- Art. 3 - Consiglio di disciplina nazionale
- Art. 4 - Cause di incompatibilità e decadenza della carica
- Art. 5 - Requisiti di onorabilità e professionalità
- Art. 6 - Nomina ed elezione
- Art. 7 - Conflitti di interesse
- Art. 8 - Attività dei Consigli di disciplina
- Art. 9 - Disposizioni transitorie e di attuazione
- Art. 10 - Pubblicazione ed entrata in vigore
Diversamente dai Regolamenti già approvati per altre libere professioni (Ingegneri e Periti - clicca qui), quello dei Geologi regola anche il numero di componenti per il Consiglio di disciplina nazionale (art. 3).
In particolare, al Consiglio di disciplina nazionale sono affidati i compiti di valutazione, istruzione e decisione in via amministrativa delle impugnazioni proposte avverso le deliberazione dei Consigli di disciplina territoriale in materia disciplinare. Il Consiglio di disciplina nazionale è composto da 3 membri e le funzioni di presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.
Come per le altre libere professioni, gli iscritti all'albo dell'Ordine Regionale che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura allegando un curriculum vitae et studiorum, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio Regionale di appartenenza e del medesimo Consiglio Nazionale.
All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:
- di essere iscritti all'albo da almeno 5 anni;
- di non avere legami di parentela o affinità entro il IV grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine Regionale;
- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine Regionale;
- di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti.
Anche il Consiglio Nazionale dei Geologi ha previsto la possibilità di indicare nei Consigli di disciplina territoriali componenti non iscritti all'albo. Tali componenti esterni possono essere prescelti, previa valutazione del curriculum vitae et studiorum e, in assenza delle cause di ineleggibilità, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
- iscritti da almeno 5 anni agli elenchi e/o albi delle professioni regolamentate giuridiche e tecniche;
- esperti in materie giuridiche o tecniche;
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili, anche in pensione.
A cura di Ilenia
Cicirello
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Documenti Allegati
Regolamento