Servizi di progettazione: Pronto il decreto per la determinazione degli importi a base d'asta
In dirittura d'arrivo il decreto interministeriale contenente i parametri per la definizione degli importi a base d'asta dei servizi di progettazione che, de...
In dirittura d'arrivo il decreto interministeriale contenente i
parametri per la definizione degli importi a base d'asta dei
servizi di progettazione che, definendo compiutamente i
corrispettivi, supererà le attuali norme che si basano
sull'articolo 92, comma 2, ultimo periodo del Codice dei contratti
(D.Lgs. n. 163/2006) in cui viene precisato che "I corrispettivi di
cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti,
ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di
riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base
dell'affidamento".
Il nuovo decreto che pubblichiamo in anteprima, precisa, invece, all'articolo 1 che "Il corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e per le altre attività previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 parte II, titolo I, capo IV è composto da compenso, spese ed oneri accessori" lasciando intendere che nessuna deroga è prevista e che le stazioni appaltanti non possono più predisporre bandi di gara in cui definiscono l’importo a base d'asta con importi abbondantemente al di sotto delle tariffe utilizzate (DM 4/4/2001 e legge n. 143/1949).
Ricordiamo che l'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cd. decreto liberalizzazioni), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali e con l'abrogazione dell'art. 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143, ha proceduto alla cancellazione delle classi e delle categorie delle opere con la conseguente mancata individuazione, a legislazione vigente, delle prestazioni professionali.
Si è generata, così, una situazione di indeterminatezza colmata dall'art. 5 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, con cui viene stabilito che nelle more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, possono continuare ad applicarsi le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n.. 1/2012, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara e dell'individuazione delle prestazioni professionali.
L'articolato del nuovo decreto parametri per la determinazione dell'importo a base d'asta dei servizi di architettura ed ingegneria, ripercorre sostanzialmente quello degli articoli dal 33 al 39 del D.M. n. 140/2012 integrandolo per consentire la corretta redazione dei quadri economici analitici previsti dall'art. 264 del D.p.r. n. 207/2010 rubricato "modalità di calcolo in base alle quali è stato definito l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi" da porre a base di gara. Le ulteriori modifiche del testo operano l'armonizzazione dei riferimenti alle tavole ed agli allegati del D.M. proposto.
Dal testo, che ha una struttura analoga a quella del Decreto 20 luglio 2012. n. 140 relativo ai parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, sono stati eliminati quasi tutti gli aspetti discrezionali ed, in particolare dallo stesso è stata cancellata la possibilità di aumentare o diminuire discrezionalmente gli importi a base di gara fino al 60% (è previsto all’articolo 36, comma 2 del D.M. n. 140/2012).
Analogamente nella Tavola Z-1, il parametro "G" di complessità della prestazione, necessario per determinare il compenso professionale, non ha valori minimi e massimi (come nella analoga Tavola Z-1 del D.M. n. 140/2012) ma valori fissi ed inderogabili stabiliti in funzione della categoria e della destinazione funzionale dell'opera.
Per la determinazione del compenso viene utilizzata una espressione identica a quella contenuta nel D.M. n. 140/2012: CP=S(V×G×Q×P) in cui:
Per quanto concerne le spese e gli oneri accessori, a differenza di quanto previsto dal D.M. n. 140/2012, tornerà la determinazione forfettaria con una percentuale del compenso pari al 25% per importo delle opere fino a € 1.000.000,00 e pari al 10% per importo delle opere pari o superiore a € 25.000.000,00 mentre per gli importi intermedi le percentuali si applicano per interpolazione lineare.
Il nuovo decreto che pubblichiamo in anteprima, precisa, invece, all'articolo 1 che "Il corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e per le altre attività previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 parte II, titolo I, capo IV è composto da compenso, spese ed oneri accessori" lasciando intendere che nessuna deroga è prevista e che le stazioni appaltanti non possono più predisporre bandi di gara in cui definiscono l’importo a base d'asta con importi abbondantemente al di sotto delle tariffe utilizzate (DM 4/4/2001 e legge n. 143/1949).
Ricordiamo che l'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cd. decreto liberalizzazioni), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali e con l'abrogazione dell'art. 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143, ha proceduto alla cancellazione delle classi e delle categorie delle opere con la conseguente mancata individuazione, a legislazione vigente, delle prestazioni professionali.
Si è generata, così, una situazione di indeterminatezza colmata dall'art. 5 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, con cui viene stabilito che nelle more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, possono continuare ad applicarsi le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n.. 1/2012, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara e dell'individuazione delle prestazioni professionali.
L'articolato del nuovo decreto parametri per la determinazione dell'importo a base d'asta dei servizi di architettura ed ingegneria, ripercorre sostanzialmente quello degli articoli dal 33 al 39 del D.M. n. 140/2012 integrandolo per consentire la corretta redazione dei quadri economici analitici previsti dall'art. 264 del D.p.r. n. 207/2010 rubricato "modalità di calcolo in base alle quali è stato definito l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi" da porre a base di gara. Le ulteriori modifiche del testo operano l'armonizzazione dei riferimenti alle tavole ed agli allegati del D.M. proposto.
Dal testo, che ha una struttura analoga a quella del Decreto 20 luglio 2012. n. 140 relativo ai parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, sono stati eliminati quasi tutti gli aspetti discrezionali ed, in particolare dallo stesso è stata cancellata la possibilità di aumentare o diminuire discrezionalmente gli importi a base di gara fino al 60% (è previsto all’articolo 36, comma 2 del D.M. n. 140/2012).
Analogamente nella Tavola Z-1, il parametro "G" di complessità della prestazione, necessario per determinare il compenso professionale, non ha valori minimi e massimi (come nella analoga Tavola Z-1 del D.M. n. 140/2012) ma valori fissi ed inderogabili stabiliti in funzione della categoria e della destinazione funzionale dell'opera.
Per la determinazione del compenso viene utilizzata una espressione identica a quella contenuta nel D.M. n. 140/2012: CP=S(V×G×Q×P) in cui:
- V = costo delle singole categorie componenti l'opera, individuato sulla base dell'attendibile preventivo nelle fasi prestazionali di fattibilità e di progettazione e sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri individuati nella tavola Z-2; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all’importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione;
- G = parametro di complessità della prestazione, come riportato nella tavola Z-1;
- Q = parametro della specificità della prestazione, distinto in base alle singole categorie componenti l’opera, come indicato nella tavola Z-2;
- P = parametro base determinato mediante l’espressione P=0,03+10/V0,4.
Per quanto concerne le spese e gli oneri accessori, a differenza di quanto previsto dal D.M. n. 140/2012, tornerà la determinazione forfettaria con una percentuale del compenso pari al 25% per importo delle opere fino a € 1.000.000,00 e pari al 10% per importo delle opere pari o superiore a € 25.000.000,00 mentre per gli importi intermedi le percentuali si applicano per interpolazione lineare.
A cura di Paolo
Oreto
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