TRASMISSIONE TELEMATICA DATI
Con provvedimento del 2 Ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le modalità ed i termini di trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati relat...
Con provvedimento del 2 Ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha
comunicato le modalità ed i termini di trasmissione all’anagrafe
tributaria dei dati relativi a:
Le comunicazioni dei dati suddetti dovranno avvenire entro il 28 febbraio 2007, per i dati relativi all’anno 2005, mentre per tutti i successivi anni le documentazioni dovranno essere inviate entro il 30 aprile di ogni anno.
La trasmissione di considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni. L’avvenuta presentazione delle domande è attestata da una ricevuta telematica, inviata entro 5 giorni lavorativi successivi alla presentazione del file (salvo cause di forza maggiore), dall’Agenzia delle Entrate, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel. Nel file sono, inoltre, indicati:
- permessi di costruire, agli interventi in deroga agli strumenti urbanistici, al completamento di opere non ultimate e alle variazioni essenziali, previste rispettivamente dagli artt. 10, 14, 15, comma 3 e 32 del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
- denunce di inizio attività, previste dall’art. 22 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, e dall’art. 1, comma 6 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- certificati di agibilità previsti dall’art. 24 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
Le comunicazioni dei dati suddetti dovranno avvenire entro il 28 febbraio 2007, per i dati relativi all’anno 2005, mentre per tutti i successivi anni le documentazioni dovranno essere inviate entro il 30 aprile di ogni anno.
La trasmissione di considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni. L’avvenuta presentazione delle domande è attestata da una ricevuta telematica, inviata entro 5 giorni lavorativi successivi alla presentazione del file (salvo cause di forza maggiore), dall’Agenzia delle Entrate, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel. Nel file sono, inoltre, indicati:
- a) la data e l'ora di ricezione del file;
- b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
- c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;
- d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
- a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel, in base alle modalità descritte al paragrafo 2 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
- b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
- c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo;
- d) mancato riconoscimento del soggetto obbligato, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario ai sensi dell'art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;
- e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.
A cura di Gianluca
Oreto
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Documenti Allegati
Provvedimento.pdf DPR 6 giugno 2001, n. 380.pdf Legge 21 dicembre 2001, n. 443.pdf Decreto dirigenziale 31/07/1998 e sue modifiche.pdfLink Correlati
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