DVR Procedure standardizzate: confermata proroga al 30 giugno 2013
Con l'OK definitivo alla Legge di stabilità 2013 e al Bilancio di previsione dello Stato arriva quella che gli operatori del settore si aspettavano da tempo:...
Con l'OK definitivo alla Legge di stabilità 2013 e al Bilancio di
previsione dello Stato arriva quella che gli operatori del settore
si aspettavano da tempo: la proroga al 30 giugno 2013 delle
disposizioni previste dall'art. 29, comma 5, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL) ovvero l'obbligo per i
datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di effettuare la
valutazione dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate recentemente approvate dalla Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Ricordiamo che, nonostante la vecchia scadenza del 31 dicembre 2012, il comunicato del Ministero del Lavoro con il recepimento ufficiale delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012. Ricordiamo, pure, che le Procedure Standardizzate sono state recepite con decreto interministeriale del 30 novembre 2012.
Ma, la pubblicazione delle procedure standardizzate a ridosso della precedente scadenza del 31/12/2012, non ha fatto altro che alimentare la confusione degli operatori del settore circa la loro non chiarissima applicazione. Il documento approvato dalla Commissione consultiva individua, infatti, il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Nell'attuale versione (che con molta probabilità verrà revisionata e ampliata) le procesure standardizzate si compongono di due parti:
Le procedura si articola sui seguenti quattro passi:
In allegato il decreto interministeriale con le procedure standardizzate predisposte dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Leggi aggiornamento del 17 maggio 2013
Ricordiamo che, nonostante la vecchia scadenza del 31 dicembre 2012, il comunicato del Ministero del Lavoro con il recepimento ufficiale delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012. Ricordiamo, pure, che le Procedure Standardizzate sono state recepite con decreto interministeriale del 30 novembre 2012.
Ma, la pubblicazione delle procedure standardizzate a ridosso della precedente scadenza del 31/12/2012, non ha fatto altro che alimentare la confusione degli operatori del settore circa la loro non chiarissima applicazione. Il documento approvato dalla Commissione consultiva individua, infatti, il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Nell'attuale versione (che con molta probabilità verrà revisionata e ampliata) le procesure standardizzate si compongono di due parti:
- la prima vuole essere una linea guida alla compilazione e contiene nel dettaglio le istruzioni operative;
- la seconda parte è costituita dalla modulistica e riporta, dunque, le schede da utilizzare per adempiere all'obbligo della valutazione dei rischi.
Le procedura si articola sui seguenti quattro passi:
- il primo prevede una descrizione sintetica dell'azienda (a cui corrisponde il Modulo 1.1) e del ciclo lavorativo, e l'identificazione delle mansioni (e a tal fine dovrà essere compilato il modulo 1.2);
- dopo aver descritto l'attività aziendale, attraverso il secondo passo si dovranno individuare i pericoli presenti, legati ad esempio alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, alla eventuale presenza di agenti chimici, fisici, biologici. Per individuare i pericoli dovrà essere utilizzato il modulo 2, che rappresenta un elenco di pericoli che dovrebbe essere esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare nell'ambito delle realtà lavorative. Andrà contrassegnata nelle apposite colonne la presenza o l'assenza del pericolo in azienda. Nel modulo 2 sono contenuti anche i riferimenti legislativi o eventuali norme tecniche associati al singolo pericolo, nonché esempi di incidenti o criticità per ogni pericolo elencato;
- il terzo passo (per il quale dovrà essere compilato il Modulo 3) prevede l'effettuazione della valutazione dei rischi associati ai pericoli così come sono stati individuati nel precedente Modulo 2, riportando anche le aree/ reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni, nonché l'identificazione e l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- nel quarto passo (con l'utilizzo del medesimo Modulo 3, dalla colonna 6 alla colonna 8) saranno indicate le misure relative alla definizione del programma di miglioramento. Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità.
In allegato il decreto interministeriale con le procedure standardizzate predisposte dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Leggi aggiornamento del 17 maggio 2013
A cura di Gabriele
Bivona
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