Da Legambiente una proposta di legge sulla bellezza del patrimonio Italiano
È stata presentata ieri alla stampa da Legambiente una proposta di disegno di legge che ha come fulcro principale la bellezza come fondamentale forma di espr...
È stata presentata ieri alla stampa da Legambiente una proposta di
disegno di legge che ha come fulcro principale la bellezza come
fondamentale forma di espressione del territorio Italiano.
Partendo, infatti, dalla considerazione che la bellezza è la
principale caratteristica che il mondo intero riconosce al
territorio Italiano, Legambiente ha formulato una proposta di legge
per ciò che attiene la rigenerazione del tessuto urbano, che punta
sulla bellezza come obiettivo imprescindibile e chiave fondamentale
per per guardare con ottimismo al futuro.
Il testo della proposta di disegno di legge è già sottoscritto da numerose personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, delle imprese e della scienza, ed è stato sottoposto ai candidati alle elezioni, affinché lo facciano proprio, e ai sindaci italiani tra i quali hanno già aderito Graziano Delrio (sindaco di Reggio Emilia e presidente Anci), Michele Emiliano (sindaco di Bari), Giusi Nicolini (sindaco di Lampedusa e Linosa) e Stefano Pisani (sindaco di Pollica).
"Questo paese non produce più nuova bellezza, se non per qualche oggetto isolato - ha dichiarato Vittorio Cogliati Dezza presidente di Legambiente - Le periferie, il consumo di suolo, l'abusivismo, l'emarginazione dei giovani, l'individualismo esasperato, i tagli alla cultura e alla scuola sono tutti fenomeni che rubano bellezza al nostro paese. Proprio la bellezza, invece può essere la chiave per rivedere politiche che interessano fortemente il territorio e concorrono in maniera rilevante a definirne caratteri e qualità".
"Nella nostra idea di bellezza - ha proseguito il presidente Cogliati Dezza - l'attività antropica, il ruolo delle comunità e degli individui, è centrale. L'intento della proposta che avanziamo è di innescare nei territori processi di trasformazione che puntino a rendere più belle, moderne e vivibili le città italiane, a migliorare la qualità della convivenza, del benessere individuale e collettivo e a muovere la creatività. La sfida, insomma, è invertire la tendenza, promuovendo un modello di sviluppo alternativo a quello che ha distrutto la bellezza naturale senza produrne di nuova".
Entrando nel dettaglio, il disegno di legge è composto da 10 articoli che riorganizzano in un sistema unico i provvedimenti legislativi inerenti alla qualità del territorio e definiscono chiaramente il percorso da intraprendere per rimettere al centro la bellezza nelle sue tante declinazioni operative. In particolare, gli articoli sono i seguenti:
Art. 1 - La bellezza patrimonio del Paese.
Art. 2 - Tutela e riqualificazione del patrimonio paesaggistico italiano.
Art. 3 - Tutela del suolo e contenimento del consumo.
Art. 4 - Bellezza delle opere pubbliche e concorsi di progettazione.
Art. 5 - Rigenerazione urbana.
Art. 6 - Contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana.
Art. 7 - Repressione dell'abusivismo edilizio e recupero ambientale delle aree.
Art. 8 - Dibattito pubblico per l'approvazione delle infrastrutture di interesse nazionale.
Art. 9 - Bando di idee per la bellezza.
Art. 10 - Bellezza dei gesti e senso civico.
"Con queste proposte - aggiunge il presidente di Legambiente - si cambia strada in modo inequivocabile: concorsi di progettazione, demolizioni degli abusi, stop al consumo di suolo, investimenti in recupero e cultura, valorizzazione della bellezza e del civismo. Ai partiti e ai candidati chiediamo un impegno vero per far entrare questi temi nella campagna elettorale e nei programmi, per poi trasformarli in una legge nella prossima legislatura".
Il commento del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.
"Il tema delle città dovrà essere prioritario nella prossima Legislatura; chiunque governerà dovrà assumersi impegni seri e responsabilità precise in tema di politiche urbane, purtroppo escluse - da oltre venti anni - da qualsiasi investimento ed intervento. Se così non dovesse essere, non solo si metterà a rischio la sicurezza dell'abitare e quindi la vita dei cittadini, ma non si creeranno le condizioni affinché il Paese possa guardare al futuro con serenità in termini di sviluppo, crescita e benessere".
Questo il commento del Presidente degli Architetti Italiani Leopoldo Freyrie alla proposta presentata da Legambiente.
"Occorre, realizzando un'inversione di tendenza riprogettare le città senza consumare suolo ed energia, ed introdurre strumenti fiscali a sostegno dell'iniziativa pubblica e privata per individuare strategie che in modo integrato affrontino il problema della sicurezza, della mobilità, dei rifiuti, dei trasporti degli spazi pubblici. Tutto ciò può avvenire solo attraverso regole certe che pongano fine alla bulimia burocratica che fino ad oggi ha soffocato e bloccato qualsiasi politica urbana".
"Il territorio italiano e le nostre città - continua il Presidente Freyrie - debbono essere trasformate in una miniera di cultura, formazione e bellezza, in una inesauribile fonte di energie anche tecniche e turistiche poiché possano essere volano dello sviluppo economico. Il tema della bellezza e della rigenerazione urbana sostenibile - che è prioritario per gli architetti italiani - rappresenta un progetto indispensabile al futuro delle nostre città e dell'ambiente: può diventare una concreta opportunità per uscire dalla crisi, realizzando un' alleanza con le rappresentanze ambientaliste, sindacali, professionali, imprenditoriali, con l'industria delle costruzioni".
"Gli architetti italiani - conclude Freyrie - continuano a mettere a disposizione della comunità idee, saperi e progettualità per sostenere e valorizzare - con l'utilizzo di strumenti che siano caratterizzati da una forte innovazione - quelle ricchezze che rappresentano l'essenza stessa del territorio del nostro Paese che possono diventare una grande opportunità di sviluppo economico".
Riportiamo di seguito il testo completo del disegno di legge.
Articolo 1
(La bellezza patrimonio del Paese)
1. La bellezza è un patrimonio del Paese e una fondamentale forma di espressione della sua identità e cultura da tutelare e promuovere.
2. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la presente legge detta i principi generali di promozione, tutela, valorizzazione e creazione della bellezza in quanto bene comune indisponibile. Le Regioni si adeguano a tali principi nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare.
Articolo 2
(Tutela e riqualificazione del patrimonio paesaggistico italiano)
1. Il Ministro per i Beni e le attività culturali presenta al Parlamento ogni anno il programma nazionale di conservazione e restauro del patrimonio storico artistico e architettonico, nel quale sono individuate le priorità di intervento, gli obiettivi di tutela e di fruizione dei beni. Il programma è sottoposto per il parere alla Conferenza Stato Regioni e per la sua attuazione è costituito, presso la Presidenza del Consiglio, un tavolo per l'attuazione degli interventi e per il cofinanziamento con fondi regionali, europei e locali e il coinvolgimento di altri Ministeri, di privati e di associazioni di tutela.
2. Le aree costiere libere da edificazione e comprese in una fascia della profondità di 1.000 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, sono sottoposte a vincolo di inedificabilità. Il vincolo ha valore al di fuori dei centri abitati e nei confronti delle previsioni di piano regolatore non ancora attuate alla data di entrata in vigore della presente Legge. I Comuni hanno 90 giorni per recepire i vincoli nei propri strumenti urbanistici. Le Regioni attraverso i Piani paesaggistici definiscono le forme di tutela e valorizzazione delle aree costiere libere da edificazione, gli usi compatibili non di carattere edilizio, e gli obiettivi e le strategie di riqualificazione del patrimonio edilizio e turistico esistente.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'ambiente approva entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge un piano per la riqualificazione dei paesaggi dal degrado ambientale e sociale. Nel piano, che viene aggiornato con cadenza biennale, sono individuate le aree dove concentrare risorse provenienti da fondi europei, statali e regionali per costruire progetti innovativi di riqualificazione e bonifica ambientale delle aree industriali e agricole dismesse e degradate, di demolizione di costruzioni abusive o incompatibili e insicure. Gli obiettivi contenuti nel piano costituiscono la base per un'intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, contenente l'individuazione degli obiettivi che ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma si impegna ad adottare con i propri strumenti di programmazione urbanistica e pianificazione paesaggistica.
Articolo 3
(Tutela del suolo e contenimento del consumo)
1. La Repubblica tutela la risorsa suolo e le funzioni che essa svolge in quanto elemento essenziale per la vita degli ecosistemi e del genere umano. Per suolo s'intende lo strato superiore della crosta terrestre, costituito da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi che rappresenta l'interfaccia tra terra, aria e acqua e ospita gran parte della biosfera La presente legge detta principi fondamentali in materia di pianificazione del territorio per il contenimento del consumo del suolo, la mitigazione e la compensazione degli impatti ambientali provocati, l'orientamento degli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate degradate e le aree ad uso produttivo dismesse da riqualificare, anche al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente.
2. E' istituito presso l'ISTAT il Registro nazionale del consumo del suolo, quale sistema informativo statistico e geografico integrato. Esso deve avvalersi delle informazioni disponibili e dei risultati metodologici e classificatori prodotti nell'ambito degli studi in sede internazionale, nazionale e accademica utilizzando, sia sul piano della produzione dei dati che su quello metodologico, i risultati cui sono pervenuti gli enti pubblici e privati che, a vario titolo, dispongono di informazioni e di strumenti utili a questo scopo.
3. Il Ministro competente in materia di infrastrutture, d'intesa con il Ministro competente in materia di ambiente, presenta annualmente al Parlamento un Rapporto sul consumo del suolo e sui processi di più rilevante trasformazione ambientale dovuti alla crescita dell'urbanizzazione, nell'ambito del quale sono individuati gli obiettivi di contenimento quantitativo da perseguire su scala pluriennale nella pianificazione territoriale e urbanistica.
4. Gli obiettivi contenuti nel Rapporto di cui al comma precedente costituiscono la base per un'intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, contenente l'individuazione degli obiettivi che ciascuna Regione e ciascuna Provincia autonoma si impegna ad adottare con i propri strumenti di programmazione urbanistica. Tale intesa va aggiornata almeno ogni tre anni. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro novanta giorni dalla prima seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri approva un atto di natura legislativa da sottoporre al Parlamento con una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.
5. Il suolo non edificato costituisce una risorsa il cui consumo comporta oneri diretti e indiretti a carico della collettività. La trasformazione dello stato dei suoli causata dall'espansione delle aree urbane è suscettibile di contribuzione in ragione dell'impatto che determina sulla risorsa suolo, ferma restando la disciplina abilitativa applicabile a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Articolo 4
(Bellezza delle opere pubbliche e concorsi di progettazione)
1. In tutte le opere pubbliche di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, è applicata la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. Ogni altra modalità di affidamento deve essere motivata e approvata dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, pena la nullità del bando.
2. Il comma 5 dell'articolo 99 del Codice Appalti è sostituito dal seguente: "Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Nel caso in cui il vincitore del concorso non sia in possesso dei requisiti previsti dal bando può ugualmente ottenere l'incarico associandosi con un soggetto in possesso di tali requisiti, mantenendo il ruolo di capogruppo e responsabile del progetto nei confronti della stazione appaltante.
3. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 109 del Codice Appalti è sostituito dal seguente: "Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. L'incarico è affidato con procedura negoziata senza bando nel caso in cui il corrispettivo per le ulteriori attività di progettazione non sia già stato indicato nel bando di concorso".
Articolo 5
(Rigenerazione urbana)
1. I Comuni possono individuare, attraverso i loro strumenti urbanistici, gli ambiti caratterizzati da degrado delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare ad interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale i cui obiettivi dovranno essere individuati dai medesimi strumenti urbanistici. Per rigenerazione urbana si intende un insieme organico di interventi che riguardi edifici pubblici e privati e spazi pubblici, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione e nuova costruzione, con l'obiettivo di conseguire una significativa riduzione dei consumi sia idrici che energetici, intervenendo sulle prestazioni degli edifici, sul risparmio e la produzione da fonti rinnovabili, la messa in sicurezza degli edifici da un punto di vista statico, la bonifica delle aree e la qualificazione naturalistica degli spazi pubblici, la riduzione delle aree impermeabili, la realizzazione di interventi per la gestione e la raccolta differenziata del ciclo dei rifiuti, la mobilità sostenibile incentrata sugli spostamenti pedonali e ciclabili, sul trasporto pubblico, e l'integrazione della residenza con attività e funzioni miste.
2. Per favorire gli investimenti in tali ambiti di rigenerazione urbana i comuni possono disporre, per un periodo massimo di dieci anni, di un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione relativamente a tutte le sue componenti e nell'applicazione di una aliquota ridotta agli effetti dell'Imposta municipale unica.
3. Oltre agli incentivi di cui al comma 1, negli ambiti di rigenerazione urbana il comune può prevedere compensazioni e incentivazioni attraverso l'attribuzione di diritti edificatori alle proprietà immobiliari pubbliche e private. Il comune può inoltre promuovere interventi di riqualificazione del sistema delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche anche utilizzando i proventi del contributo di cui all'articolo 6 della presente legge.
4. I trasferimenti di beni immobili che intervengono negli ambiti di rigenerazione urbana fino alla realizzazione degli interventi sono soggetti all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali, se dovute, in misura fissa.
Articolo 6
(Contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana)
1. Il consumo del suolo, per l'impatto che determina su una risorsa non rinnovabile, è gravato da un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento connessi con gli oneri di urbanizzazione e con il costo di costruzione, la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti.
2. Il contributo di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, su tutto il territorio nazionale con riferimento a ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che determina un nuovo consumo di suolo. Esso è pari a tre volte il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, nel caso in cui l'area sia coperta da superfici naturali o seminaturali, ovvero pari a due volte il medesimo contributo, nel caso in cui l'area sia coperta da superfici agricole in uso o dismesse. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto per interventi su aree edificate o comunque utilizzate ad usi urbani e da riqualificare, nonché nei casi in cui non sono dovuti gli oneri relativi ai costi di urbanizzazione ed al costo di costruzione. Il contributo di cui al comma 1 può essere sostituito, previo accordo con il Comune, con una cessione compensativa di un area, e il corrispondente vincolo a finalità di uso pubblico, per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide e di opere per la fruizione ecologico-ambientale dell'area quali percorsi pedonali, percorsi ciclabili. Tale area deve essere di dimensione minima pari alla superficie territoriale dell'intervento previsto.
3. Sono tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 gli stessi soggetti tenuti al pagamento degli oneri relativi ai costi di urbanizzazione ed al costo di costruzione, secondo le stesse modalità e gli stessi termini. I Comuni destinano i proventi del contributo ad un fondo per interventi di bonifica dei suoli, per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per la demolizione e ricostruzione di edifici posti in aree a rischio idrogeologico, per l'acquisizione e realizzazione di aree verdi.
4. I proventi degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione di cui all'articolo 16 del Testo Unico dell'edilizia approvato con DPR n. 380/2001 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono esclusivamente destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare, all'acquisizione delle aree da espropriare, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.
Articolo 7
(Repressione dell'abusivismo edilizio e recupero ambientale delle aree)
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, le opere abusive non suscettibili di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, della legge 6 giugno 2011, n. 378 e del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, realizzate nelle aree soggette a vincolo, sono acquisite al patrimonio disponibile dello Stato mediante la procedura di cui ai successivi commi, fino all'esecuzione degli interventi di demolizione e di ripristino ambientale delle aree. L'acquisizione è estesa fino al limite di 10 volte la superficie utile abusivamente costruita. Qualora l'abuso sia stato compiuto in aree assoggettate alla tutela di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. L'acquisizione al patrimonio disponibile dello Stato opera qualora il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di quarantacinque giorni dall'ingiunzione a demolire che, alla scadenza del termine predetto, costituisce il titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari.
3. Il segretario comunale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla trasmissione al prefetto dell'elenco contenente le opere non sanabili ai sensi del comma 1 e lo stato dell'iter per i procedimenti di sanatoria non ancora conclusi. L'elenco contiene, tra l'altro, il nominativo del proprietario e dell'eventuale occupante dell'immobile abusivo, gli estremi di identificazione catastale e il verbale di consistenza delle opere abusive e il titolo di occupazione dell'immobile. Le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, nonché, nel caso della aree protette nazionali, gli Enti Parco, trasmettono al Prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire nelle ipotesi previste al comma 1.
4. Il prefetto competente per territorio, acquisiti gli elenchi di cui al comma 3, provvede, entro trenta giorni, agli adempimenti relativi al trasferimento allo Stato dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive è disposta dal Prefetto, in danno del responsabile dell'abuso, che può avvalersi in caso di motivata necessità delle strutture tecnico-operative del Genio militare. Tale facoltà è estesa a tutti i soggetti competenti, ai sensi della Legge 47/85, alla demolizione di opere abusive. Qualora l'opera abusiva risulti adibita ad unica abitazione, anche di fatto, del nucleo familiare dell'autore dell'abuso, il Prefetto può sospendere la demolizione per un tempo da tre a 12 mesi e emettere un provvedimento per uso temporaneo e oneroso dell'abitazione.
5. Il dirigente degli uffici o il responsabile dei procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, che non emanino gli atti di propria competenza entro il termine di trenta giorni da quando è insorto l'obbligo, sono sottoposti a procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sono passibili di sospensione.
6. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa vigente, alle previsioni di piano e, unitamente al direttore dei lavori, a quelle della concessione. Essi sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche che realizzano demolizioni ai sensi del presente articolo possono accedere alle risorse del Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Articolo 8
(Dibattito pubblico per l'approvazione delle infrastrutture di interesse nazionale)
1. Per l'approvazione delle nuove infrastrutture di interesse nazionale realizzate da enti pubblici o concessionarie, società private, è istituita la procedura del Dibattito pubblico. Tale procedura deve garantire, prima della decisione finale di approvazione dell'opera, la corretta informazione di tutti i soggetti interessati e la debita considerazione delle osservazioni emerse da parte di cittadini e stakeholder.
Il Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, nomina il Garante del dibattito pubblico a cui spetta disporre che tutte le informazioni riguardanti il progetto siano rese disponibili per i cittadini e tutti i soggetti interessati, anche attraverso sistemi informatici, nonché stabilire le forme della discussione attraverso iniziative pubbliche e farsi garante che alle richieste di informazione e approfondimento sia data adeguata risposta da parte dei proponenti l'opera. Al Garante spetta il compito di predisporre il documento finale del Dibattito pubblico da sottoporre alle autorità competenti e da rendere pubblico come tutti gli atti della procedura. Possono essere nominanti garanti membri della Magistratura o docenti universitari in servizio o in pensione.
Articolo 9
(Bando di idee per la bellezza)
1. E' istituito un bando di idee per la bellezza, promosso d'intesa tra il Ministero per i Beni e le attività culturali e il Ministero per le Politiche giovanili. Il bando è finalizzato a promuovere la capacità progettuale ed innovativa delle giovani generazioni e la produzione di bellezza. Al bando, che avrà cadenza biennale a partire dall'anno 2013, possono partecipare cittadini singoli o in gruppo, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni.
2. Il bando dovrà individuare i criteri per valutare le proposte presentate nell'ambito dei seguenti ambiti: riqualificazione del territorio: la bellezza da portare nel futuro; vivibilità urbana: la bellezza di fare comunità e del ritrovare l'identità; produzioni artistiche e culturali: la bellezza della creatività che guarda al futuro. Nel bando verranno individuati i contenuti delle proposte, per la descrizione del tema/problema che si vuole affrontare, delle idee e soluzioni e dei vantaggi sociali, ambientali e culturali. I criteri di valutazione dovranno tenere prioritariamente in considerazione: la capacità dell'idea di essere un modello innovativo, perché utilizza nuove conoscenze, tecnologie e inediti approcci organizzativi; la capacità dell'idea di avere una concreta ricaduta territoriale valorizzando filiere virtuose legate a bellezza, cultura e coesione sociale, arti visive, teatrali e musicali, innovazione ed occupazione.
3. Per le attività di cui al comma 1 sono stanziati 10 milioni di Euro per il primo biennio. Le proposte selezionate potranno ricevere finanziamenti pari alla copertura di tutte le spese nel caso di studi di fattibilità, e pari a una compartecipazione fino al settanta per cento delle spese nel caso di realizzazione dei progetti. Il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero per le politiche giovanili d'intesa con il Ministero per la coesione territoriale, individuano nell'ambito dei fondi europei risorse e ulteriori benefici fiscali per la realizzazione delle idee e dei progetti oggetto del bando.
Articolo 10
(Bellezza dei gesti e senso civico)
1. E' istituito un Osservatorio nazionale per la promozione della bellezza dei gesti e delle azioni civiche, che ha lo scopo di rilevare le tendenze ed i contesti principali dentro ai quali si sviluppano fenomeni riconducibili ad un sano civismo e di diffonderne le buone pratiche che possono rappresentare una soluzione ai bisogni sociali, educativi e strutturali esistenti, agendo sulla prevenzione.
L'osservatorio è composto da rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero per le politiche giovanili, e rappresentanti nominati da Regioni, Anci, Upi, istituti di ricerca, associazionismo e società civile.
2. L'Osservatorio produrrà un report annuale sul rapporto fra cittadini e civismo e ricerche in particolare focalizzate sul ruolo dei giovani e del volontariato. Indirà inoltre annualmente un bando finalizzato a raccogliere e sostenere le buone pratiche di civismo sviluppate a livello territoriale articolandole in tre sessioni: buone pratiche di civismo delle comunità locali, buone pratiche di civismo delle comunità scolastiche, arte e cultura per l'impegno civile.
3. Al fine di valorizzare la bellezza legata ad azioni di civismo delle comunità viene indetta, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la Giornata Nazionale della Virtù Civica. In occasione di tale giornata il Presidente della Repubblica premierà le buone pratiche selezionate dal suddetto bando promosso dall'Osservatorio.
4. Le attività di cui al comma 1 e 2 sono finanziate attraverso la compartecipazione alle spese da parte delle istituzioni presenti nell'Osservatorio. Le suddette istituzioni e gli altri componenti l'Osservatorio individuano nell'ambito di bandi europei e delle fondazioni bancarie risorse ulteriori per specifiche azioni e progetti.
Il testo della proposta di disegno di legge è già sottoscritto da numerose personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, delle imprese e della scienza, ed è stato sottoposto ai candidati alle elezioni, affinché lo facciano proprio, e ai sindaci italiani tra i quali hanno già aderito Graziano Delrio (sindaco di Reggio Emilia e presidente Anci), Michele Emiliano (sindaco di Bari), Giusi Nicolini (sindaco di Lampedusa e Linosa) e Stefano Pisani (sindaco di Pollica).
"Questo paese non produce più nuova bellezza, se non per qualche oggetto isolato - ha dichiarato Vittorio Cogliati Dezza presidente di Legambiente - Le periferie, il consumo di suolo, l'abusivismo, l'emarginazione dei giovani, l'individualismo esasperato, i tagli alla cultura e alla scuola sono tutti fenomeni che rubano bellezza al nostro paese. Proprio la bellezza, invece può essere la chiave per rivedere politiche che interessano fortemente il territorio e concorrono in maniera rilevante a definirne caratteri e qualità".
"Nella nostra idea di bellezza - ha proseguito il presidente Cogliati Dezza - l'attività antropica, il ruolo delle comunità e degli individui, è centrale. L'intento della proposta che avanziamo è di innescare nei territori processi di trasformazione che puntino a rendere più belle, moderne e vivibili le città italiane, a migliorare la qualità della convivenza, del benessere individuale e collettivo e a muovere la creatività. La sfida, insomma, è invertire la tendenza, promuovendo un modello di sviluppo alternativo a quello che ha distrutto la bellezza naturale senza produrne di nuova".
Entrando nel dettaglio, il disegno di legge è composto da 10 articoli che riorganizzano in un sistema unico i provvedimenti legislativi inerenti alla qualità del territorio e definiscono chiaramente il percorso da intraprendere per rimettere al centro la bellezza nelle sue tante declinazioni operative. In particolare, gli articoli sono i seguenti:
Art. 1 - La bellezza patrimonio del Paese.
Art. 2 - Tutela e riqualificazione del patrimonio paesaggistico italiano.
Art. 3 - Tutela del suolo e contenimento del consumo.
Art. 4 - Bellezza delle opere pubbliche e concorsi di progettazione.
Art. 5 - Rigenerazione urbana.
Art. 6 - Contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana.
Art. 7 - Repressione dell'abusivismo edilizio e recupero ambientale delle aree.
Art. 8 - Dibattito pubblico per l'approvazione delle infrastrutture di interesse nazionale.
Art. 9 - Bando di idee per la bellezza.
Art. 10 - Bellezza dei gesti e senso civico.
"Con queste proposte - aggiunge il presidente di Legambiente - si cambia strada in modo inequivocabile: concorsi di progettazione, demolizioni degli abusi, stop al consumo di suolo, investimenti in recupero e cultura, valorizzazione della bellezza e del civismo. Ai partiti e ai candidati chiediamo un impegno vero per far entrare questi temi nella campagna elettorale e nei programmi, per poi trasformarli in una legge nella prossima legislatura".
Il commento del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.
"Il tema delle città dovrà essere prioritario nella prossima Legislatura; chiunque governerà dovrà assumersi impegni seri e responsabilità precise in tema di politiche urbane, purtroppo escluse - da oltre venti anni - da qualsiasi investimento ed intervento. Se così non dovesse essere, non solo si metterà a rischio la sicurezza dell'abitare e quindi la vita dei cittadini, ma non si creeranno le condizioni affinché il Paese possa guardare al futuro con serenità in termini di sviluppo, crescita e benessere".
Questo il commento del Presidente degli Architetti Italiani Leopoldo Freyrie alla proposta presentata da Legambiente.
"Occorre, realizzando un'inversione di tendenza riprogettare le città senza consumare suolo ed energia, ed introdurre strumenti fiscali a sostegno dell'iniziativa pubblica e privata per individuare strategie che in modo integrato affrontino il problema della sicurezza, della mobilità, dei rifiuti, dei trasporti degli spazi pubblici. Tutto ciò può avvenire solo attraverso regole certe che pongano fine alla bulimia burocratica che fino ad oggi ha soffocato e bloccato qualsiasi politica urbana".
"Il territorio italiano e le nostre città - continua il Presidente Freyrie - debbono essere trasformate in una miniera di cultura, formazione e bellezza, in una inesauribile fonte di energie anche tecniche e turistiche poiché possano essere volano dello sviluppo economico. Il tema della bellezza e della rigenerazione urbana sostenibile - che è prioritario per gli architetti italiani - rappresenta un progetto indispensabile al futuro delle nostre città e dell'ambiente: può diventare una concreta opportunità per uscire dalla crisi, realizzando un' alleanza con le rappresentanze ambientaliste, sindacali, professionali, imprenditoriali, con l'industria delle costruzioni".
"Gli architetti italiani - conclude Freyrie - continuano a mettere a disposizione della comunità idee, saperi e progettualità per sostenere e valorizzare - con l'utilizzo di strumenti che siano caratterizzati da una forte innovazione - quelle ricchezze che rappresentano l'essenza stessa del territorio del nostro Paese che possono diventare una grande opportunità di sviluppo economico".
Riportiamo di seguito il testo completo del disegno di legge.
Articolo 1
(La bellezza patrimonio del Paese)
1. La bellezza è un patrimonio del Paese e una fondamentale forma di espressione della sua identità e cultura da tutelare e promuovere.
2. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la presente legge detta i principi generali di promozione, tutela, valorizzazione e creazione della bellezza in quanto bene comune indisponibile. Le Regioni si adeguano a tali principi nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare.
Articolo 2
(Tutela e riqualificazione del patrimonio paesaggistico italiano)
1. Il Ministro per i Beni e le attività culturali presenta al Parlamento ogni anno il programma nazionale di conservazione e restauro del patrimonio storico artistico e architettonico, nel quale sono individuate le priorità di intervento, gli obiettivi di tutela e di fruizione dei beni. Il programma è sottoposto per il parere alla Conferenza Stato Regioni e per la sua attuazione è costituito, presso la Presidenza del Consiglio, un tavolo per l'attuazione degli interventi e per il cofinanziamento con fondi regionali, europei e locali e il coinvolgimento di altri Ministeri, di privati e di associazioni di tutela.
2. Le aree costiere libere da edificazione e comprese in una fascia della profondità di 1.000 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, sono sottoposte a vincolo di inedificabilità. Il vincolo ha valore al di fuori dei centri abitati e nei confronti delle previsioni di piano regolatore non ancora attuate alla data di entrata in vigore della presente Legge. I Comuni hanno 90 giorni per recepire i vincoli nei propri strumenti urbanistici. Le Regioni attraverso i Piani paesaggistici definiscono le forme di tutela e valorizzazione delle aree costiere libere da edificazione, gli usi compatibili non di carattere edilizio, e gli obiettivi e le strategie di riqualificazione del patrimonio edilizio e turistico esistente.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'ambiente approva entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge un piano per la riqualificazione dei paesaggi dal degrado ambientale e sociale. Nel piano, che viene aggiornato con cadenza biennale, sono individuate le aree dove concentrare risorse provenienti da fondi europei, statali e regionali per costruire progetti innovativi di riqualificazione e bonifica ambientale delle aree industriali e agricole dismesse e degradate, di demolizione di costruzioni abusive o incompatibili e insicure. Gli obiettivi contenuti nel piano costituiscono la base per un'intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, contenente l'individuazione degli obiettivi che ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma si impegna ad adottare con i propri strumenti di programmazione urbanistica e pianificazione paesaggistica.
Articolo 3
(Tutela del suolo e contenimento del consumo)
1. La Repubblica tutela la risorsa suolo e le funzioni che essa svolge in quanto elemento essenziale per la vita degli ecosistemi e del genere umano. Per suolo s'intende lo strato superiore della crosta terrestre, costituito da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi che rappresenta l'interfaccia tra terra, aria e acqua e ospita gran parte della biosfera La presente legge detta principi fondamentali in materia di pianificazione del territorio per il contenimento del consumo del suolo, la mitigazione e la compensazione degli impatti ambientali provocati, l'orientamento degli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate degradate e le aree ad uso produttivo dismesse da riqualificare, anche al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente.
2. E' istituito presso l'ISTAT il Registro nazionale del consumo del suolo, quale sistema informativo statistico e geografico integrato. Esso deve avvalersi delle informazioni disponibili e dei risultati metodologici e classificatori prodotti nell'ambito degli studi in sede internazionale, nazionale e accademica utilizzando, sia sul piano della produzione dei dati che su quello metodologico, i risultati cui sono pervenuti gli enti pubblici e privati che, a vario titolo, dispongono di informazioni e di strumenti utili a questo scopo.
3. Il Ministro competente in materia di infrastrutture, d'intesa con il Ministro competente in materia di ambiente, presenta annualmente al Parlamento un Rapporto sul consumo del suolo e sui processi di più rilevante trasformazione ambientale dovuti alla crescita dell'urbanizzazione, nell'ambito del quale sono individuati gli obiettivi di contenimento quantitativo da perseguire su scala pluriennale nella pianificazione territoriale e urbanistica.
4. Gli obiettivi contenuti nel Rapporto di cui al comma precedente costituiscono la base per un'intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, contenente l'individuazione degli obiettivi che ciascuna Regione e ciascuna Provincia autonoma si impegna ad adottare con i propri strumenti di programmazione urbanistica. Tale intesa va aggiornata almeno ogni tre anni. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro novanta giorni dalla prima seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri approva un atto di natura legislativa da sottoporre al Parlamento con una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.
5. Il suolo non edificato costituisce una risorsa il cui consumo comporta oneri diretti e indiretti a carico della collettività. La trasformazione dello stato dei suoli causata dall'espansione delle aree urbane è suscettibile di contribuzione in ragione dell'impatto che determina sulla risorsa suolo, ferma restando la disciplina abilitativa applicabile a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Articolo 4
(Bellezza delle opere pubbliche e concorsi di progettazione)
1. In tutte le opere pubbliche di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, è applicata la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. Ogni altra modalità di affidamento deve essere motivata e approvata dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, pena la nullità del bando.
2. Il comma 5 dell'articolo 99 del Codice Appalti è sostituito dal seguente: "Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Nel caso in cui il vincitore del concorso non sia in possesso dei requisiti previsti dal bando può ugualmente ottenere l'incarico associandosi con un soggetto in possesso di tali requisiti, mantenendo il ruolo di capogruppo e responsabile del progetto nei confronti della stazione appaltante.
3. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 109 del Codice Appalti è sostituito dal seguente: "Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. L'incarico è affidato con procedura negoziata senza bando nel caso in cui il corrispettivo per le ulteriori attività di progettazione non sia già stato indicato nel bando di concorso".
Articolo 5
(Rigenerazione urbana)
1. I Comuni possono individuare, attraverso i loro strumenti urbanistici, gli ambiti caratterizzati da degrado delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare ad interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale i cui obiettivi dovranno essere individuati dai medesimi strumenti urbanistici. Per rigenerazione urbana si intende un insieme organico di interventi che riguardi edifici pubblici e privati e spazi pubblici, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione e nuova costruzione, con l'obiettivo di conseguire una significativa riduzione dei consumi sia idrici che energetici, intervenendo sulle prestazioni degli edifici, sul risparmio e la produzione da fonti rinnovabili, la messa in sicurezza degli edifici da un punto di vista statico, la bonifica delle aree e la qualificazione naturalistica degli spazi pubblici, la riduzione delle aree impermeabili, la realizzazione di interventi per la gestione e la raccolta differenziata del ciclo dei rifiuti, la mobilità sostenibile incentrata sugli spostamenti pedonali e ciclabili, sul trasporto pubblico, e l'integrazione della residenza con attività e funzioni miste.
2. Per favorire gli investimenti in tali ambiti di rigenerazione urbana i comuni possono disporre, per un periodo massimo di dieci anni, di un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione relativamente a tutte le sue componenti e nell'applicazione di una aliquota ridotta agli effetti dell'Imposta municipale unica.
3. Oltre agli incentivi di cui al comma 1, negli ambiti di rigenerazione urbana il comune può prevedere compensazioni e incentivazioni attraverso l'attribuzione di diritti edificatori alle proprietà immobiliari pubbliche e private. Il comune può inoltre promuovere interventi di riqualificazione del sistema delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche anche utilizzando i proventi del contributo di cui all'articolo 6 della presente legge.
4. I trasferimenti di beni immobili che intervengono negli ambiti di rigenerazione urbana fino alla realizzazione degli interventi sono soggetti all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali, se dovute, in misura fissa.
Articolo 6
(Contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana)
1. Il consumo del suolo, per l'impatto che determina su una risorsa non rinnovabile, è gravato da un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento connessi con gli oneri di urbanizzazione e con il costo di costruzione, la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti.
2. Il contributo di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, su tutto il territorio nazionale con riferimento a ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che determina un nuovo consumo di suolo. Esso è pari a tre volte il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, nel caso in cui l'area sia coperta da superfici naturali o seminaturali, ovvero pari a due volte il medesimo contributo, nel caso in cui l'area sia coperta da superfici agricole in uso o dismesse. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto per interventi su aree edificate o comunque utilizzate ad usi urbani e da riqualificare, nonché nei casi in cui non sono dovuti gli oneri relativi ai costi di urbanizzazione ed al costo di costruzione. Il contributo di cui al comma 1 può essere sostituito, previo accordo con il Comune, con una cessione compensativa di un area, e il corrispondente vincolo a finalità di uso pubblico, per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide e di opere per la fruizione ecologico-ambientale dell'area quali percorsi pedonali, percorsi ciclabili. Tale area deve essere di dimensione minima pari alla superficie territoriale dell'intervento previsto.
3. Sono tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 gli stessi soggetti tenuti al pagamento degli oneri relativi ai costi di urbanizzazione ed al costo di costruzione, secondo le stesse modalità e gli stessi termini. I Comuni destinano i proventi del contributo ad un fondo per interventi di bonifica dei suoli, per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per la demolizione e ricostruzione di edifici posti in aree a rischio idrogeologico, per l'acquisizione e realizzazione di aree verdi.
4. I proventi degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione di cui all'articolo 16 del Testo Unico dell'edilizia approvato con DPR n. 380/2001 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono esclusivamente destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare, all'acquisizione delle aree da espropriare, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.
Articolo 7
(Repressione dell'abusivismo edilizio e recupero ambientale delle aree)
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, le opere abusive non suscettibili di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, della legge 6 giugno 2011, n. 378 e del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, realizzate nelle aree soggette a vincolo, sono acquisite al patrimonio disponibile dello Stato mediante la procedura di cui ai successivi commi, fino all'esecuzione degli interventi di demolizione e di ripristino ambientale delle aree. L'acquisizione è estesa fino al limite di 10 volte la superficie utile abusivamente costruita. Qualora l'abuso sia stato compiuto in aree assoggettate alla tutela di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. L'acquisizione al patrimonio disponibile dello Stato opera qualora il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di quarantacinque giorni dall'ingiunzione a demolire che, alla scadenza del termine predetto, costituisce il titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari.
3. Il segretario comunale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla trasmissione al prefetto dell'elenco contenente le opere non sanabili ai sensi del comma 1 e lo stato dell'iter per i procedimenti di sanatoria non ancora conclusi. L'elenco contiene, tra l'altro, il nominativo del proprietario e dell'eventuale occupante dell'immobile abusivo, gli estremi di identificazione catastale e il verbale di consistenza delle opere abusive e il titolo di occupazione dell'immobile. Le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, nonché, nel caso della aree protette nazionali, gli Enti Parco, trasmettono al Prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire nelle ipotesi previste al comma 1.
4. Il prefetto competente per territorio, acquisiti gli elenchi di cui al comma 3, provvede, entro trenta giorni, agli adempimenti relativi al trasferimento allo Stato dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive è disposta dal Prefetto, in danno del responsabile dell'abuso, che può avvalersi in caso di motivata necessità delle strutture tecnico-operative del Genio militare. Tale facoltà è estesa a tutti i soggetti competenti, ai sensi della Legge 47/85, alla demolizione di opere abusive. Qualora l'opera abusiva risulti adibita ad unica abitazione, anche di fatto, del nucleo familiare dell'autore dell'abuso, il Prefetto può sospendere la demolizione per un tempo da tre a 12 mesi e emettere un provvedimento per uso temporaneo e oneroso dell'abitazione.
5. Il dirigente degli uffici o il responsabile dei procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, che non emanino gli atti di propria competenza entro il termine di trenta giorni da quando è insorto l'obbligo, sono sottoposti a procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sono passibili di sospensione.
6. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa vigente, alle previsioni di piano e, unitamente al direttore dei lavori, a quelle della concessione. Essi sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche che realizzano demolizioni ai sensi del presente articolo possono accedere alle risorse del Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Articolo 8
(Dibattito pubblico per l'approvazione delle infrastrutture di interesse nazionale)
1. Per l'approvazione delle nuove infrastrutture di interesse nazionale realizzate da enti pubblici o concessionarie, società private, è istituita la procedura del Dibattito pubblico. Tale procedura deve garantire, prima della decisione finale di approvazione dell'opera, la corretta informazione di tutti i soggetti interessati e la debita considerazione delle osservazioni emerse da parte di cittadini e stakeholder.
Il Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, nomina il Garante del dibattito pubblico a cui spetta disporre che tutte le informazioni riguardanti il progetto siano rese disponibili per i cittadini e tutti i soggetti interessati, anche attraverso sistemi informatici, nonché stabilire le forme della discussione attraverso iniziative pubbliche e farsi garante che alle richieste di informazione e approfondimento sia data adeguata risposta da parte dei proponenti l'opera. Al Garante spetta il compito di predisporre il documento finale del Dibattito pubblico da sottoporre alle autorità competenti e da rendere pubblico come tutti gli atti della procedura. Possono essere nominanti garanti membri della Magistratura o docenti universitari in servizio o in pensione.
Articolo 9
(Bando di idee per la bellezza)
1. E' istituito un bando di idee per la bellezza, promosso d'intesa tra il Ministero per i Beni e le attività culturali e il Ministero per le Politiche giovanili. Il bando è finalizzato a promuovere la capacità progettuale ed innovativa delle giovani generazioni e la produzione di bellezza. Al bando, che avrà cadenza biennale a partire dall'anno 2013, possono partecipare cittadini singoli o in gruppo, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni.
2. Il bando dovrà individuare i criteri per valutare le proposte presentate nell'ambito dei seguenti ambiti: riqualificazione del territorio: la bellezza da portare nel futuro; vivibilità urbana: la bellezza di fare comunità e del ritrovare l'identità; produzioni artistiche e culturali: la bellezza della creatività che guarda al futuro. Nel bando verranno individuati i contenuti delle proposte, per la descrizione del tema/problema che si vuole affrontare, delle idee e soluzioni e dei vantaggi sociali, ambientali e culturali. I criteri di valutazione dovranno tenere prioritariamente in considerazione: la capacità dell'idea di essere un modello innovativo, perché utilizza nuove conoscenze, tecnologie e inediti approcci organizzativi; la capacità dell'idea di avere una concreta ricaduta territoriale valorizzando filiere virtuose legate a bellezza, cultura e coesione sociale, arti visive, teatrali e musicali, innovazione ed occupazione.
3. Per le attività di cui al comma 1 sono stanziati 10 milioni di Euro per il primo biennio. Le proposte selezionate potranno ricevere finanziamenti pari alla copertura di tutte le spese nel caso di studi di fattibilità, e pari a una compartecipazione fino al settanta per cento delle spese nel caso di realizzazione dei progetti. Il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero per le politiche giovanili d'intesa con il Ministero per la coesione territoriale, individuano nell'ambito dei fondi europei risorse e ulteriori benefici fiscali per la realizzazione delle idee e dei progetti oggetto del bando.
Articolo 10
(Bellezza dei gesti e senso civico)
1. E' istituito un Osservatorio nazionale per la promozione della bellezza dei gesti e delle azioni civiche, che ha lo scopo di rilevare le tendenze ed i contesti principali dentro ai quali si sviluppano fenomeni riconducibili ad un sano civismo e di diffonderne le buone pratiche che possono rappresentare una soluzione ai bisogni sociali, educativi e strutturali esistenti, agendo sulla prevenzione.
L'osservatorio è composto da rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero per le politiche giovanili, e rappresentanti nominati da Regioni, Anci, Upi, istituti di ricerca, associazionismo e società civile.
2. L'Osservatorio produrrà un report annuale sul rapporto fra cittadini e civismo e ricerche in particolare focalizzate sul ruolo dei giovani e del volontariato. Indirà inoltre annualmente un bando finalizzato a raccogliere e sostenere le buone pratiche di civismo sviluppate a livello territoriale articolandole in tre sessioni: buone pratiche di civismo delle comunità locali, buone pratiche di civismo delle comunità scolastiche, arte e cultura per l'impegno civile.
3. Al fine di valorizzare la bellezza legata ad azioni di civismo delle comunità viene indetta, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la Giornata Nazionale della Virtù Civica. In occasione di tale giornata il Presidente della Repubblica premierà le buone pratiche selezionate dal suddetto bando promosso dall'Osservatorio.
4. Le attività di cui al comma 1 e 2 sono finanziate attraverso la compartecipazione alle spese da parte delle istituzioni presenti nell'Osservatorio. Le suddette istituzioni e gli altri componenti l'Osservatorio individuano nell'ambito di bandi europei e delle fondazioni bancarie risorse ulteriori per specifiche azioni e progetti.
A cura di Ilenia
Cicirello
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