Durc e società di capitali: irrilevante l'irregolarità del socio
L'eventuale irregolarità della posizione contributiva personale dei singoli soci di una società di capitali non è rilevante ai fini dell'accertamento dell'ir...
L'eventuale irregolarità della posizione contributiva personale dei
singoli soci di una società di capitali non è rilevante ai fini
dell'accertamento dell'irregolarità per il rilascio del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Lo ha affermato il Ministero del Lavoro in risposta ad una istanza di interpello presentata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro per conoscere se, in caso di richiesta di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che preveda la verifica della posizione ai fini degli obblighi contributivi previdenziali nei confronti dell'INPS di una società di capitali, la stessa debba essere effettuata anche sulla posizione personale dei singoli soci e, in tal caso, in presenza di eventuali pregresse irregolarità contributive, se debba essere negata la regolarità contributiva della società.
In particolare, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative e dell'INPS, il Ministero del lavoro ha innanzitutto precisato che in merito alle società di capitali, trattandosi di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale "perfetta" e, quindi, dalla separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci, il controllo di regolarità nei versamenti contributivi deve essere effettuato sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e dai committenti/associanti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione.
Nelle società di capitali, l'irregolarità della posizione contributiva personale dei singoli soci non può rilevare ai fini dell'accertamento dell'irregolarità delle stesse società che, in ragione del regime patrimoniale civilistico che le regola, non possono essere chiamate a rispondere delle irregolarità contributive riferibili ai medesimi soci. Le società di capitali, infatti, in quanto titolari di un proprio patrimonio del tutto autonomo e distinto da quello dei soci, rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del proprio patrimonio.Ne deriva che sul patrimonio sociale non possono trovare soddisfazione i creditori personali del socio e, al contempo, i creditori sociali non possono escutere il patrimonio personale dei soci.
La posizione dei soci, pertanto, non deve essere oggetto di verifica al fine del rilascio del DURC che sia richiesto per effettuare il controllo di regolarità della società di capitali nella quale la stessa posizione è rivestita.
Lo ha affermato il Ministero del Lavoro in risposta ad una istanza di interpello presentata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro per conoscere se, in caso di richiesta di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che preveda la verifica della posizione ai fini degli obblighi contributivi previdenziali nei confronti dell'INPS di una società di capitali, la stessa debba essere effettuata anche sulla posizione personale dei singoli soci e, in tal caso, in presenza di eventuali pregresse irregolarità contributive, se debba essere negata la regolarità contributiva della società.
In particolare, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative e dell'INPS, il Ministero del lavoro ha innanzitutto precisato che in merito alle società di capitali, trattandosi di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale "perfetta" e, quindi, dalla separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci, il controllo di regolarità nei versamenti contributivi deve essere effettuato sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e dai committenti/associanti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione.
Nelle società di capitali, l'irregolarità della posizione contributiva personale dei singoli soci non può rilevare ai fini dell'accertamento dell'irregolarità delle stesse società che, in ragione del regime patrimoniale civilistico che le regola, non possono essere chiamate a rispondere delle irregolarità contributive riferibili ai medesimi soci. Le società di capitali, infatti, in quanto titolari di un proprio patrimonio del tutto autonomo e distinto da quello dei soci, rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del proprio patrimonio.Ne deriva che sul patrimonio sociale non possono trovare soddisfazione i creditori personali del socio e, al contempo, i creditori sociali non possono escutere il patrimonio personale dei soci.
La posizione dei soci, pertanto, non deve essere oggetto di verifica al fine del rilascio del DURC che sia richiesto per effettuare il controllo di regolarità della società di capitali nella quale la stessa posizione è rivestita.
A cura di Gabriele
Bivona
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