Autocertificazione DVR: Circolare del Ministero del Lavoro con nuova scadenza al 31/05/2013
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota 31 gennaio 2013, prot. n. 32 ha fornito i primi chiarimenti a seguito della pubblicazione della...
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la
nota 31 gennaio 2013, prot. n. 32 ha fornito i primi
chiarimenti a seguito della pubblicazione della Legge n. 228 del 24
dicembre 2012 (c.d. "legge di stabilità") in merito alla
proroga del termine per l'autocertificazione della valutazione
dei rischi ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del Decreto
Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i.
Nella nota in argomento, il Ministero chiarisce un'ambiguità che si è creata con la modifica apportata al suddetto articolo 29 dalla legge di stabilità e che sembrava avesse prorogato il termine al 30 giugno 2013.
Il Ministero precisa che il termine inizialmente previsto del 30 giugno 2012 è stato, una prima volta, prorogato con il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101 , al 31 dicembre 2012 mentre con l'ultima modifica introdotta dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito anche "legge di stabilità" 2013), il citato comma 5 dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato così modificato: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31 , comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).".
In considerazione del fatto che il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate è datato 30 novembre 2012, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n. 285) e che entrerà in vigore il prossimo 6 febbraio, il Ministero precisa che, in funzione della nuova dizione inserita all’interno dell’ultima versione del più volte citato comma 5 "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale", la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione terminerà il 31 maggio 2013.
Nella nota in argomento, il Ministero chiarisce un'ambiguità che si è creata con la modifica apportata al suddetto articolo 29 dalla legge di stabilità e che sembrava avesse prorogato il termine al 30 giugno 2013.
Il Ministero precisa che il termine inizialmente previsto del 30 giugno 2012 è stato, una prima volta, prorogato con il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101 , al 31 dicembre 2012 mentre con l'ultima modifica introdotta dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito anche "legge di stabilità" 2013), il citato comma 5 dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato così modificato: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31 , comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).".
In considerazione del fatto che il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate è datato 30 novembre 2012, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n. 285) e che entrerà in vigore il prossimo 6 febbraio, il Ministero precisa che, in funzione della nuova dizione inserita all’interno dell’ultima versione del più volte citato comma 5 "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale", la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione terminerà il 31 maggio 2013.
A cura di Gabriele
Bivona
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