Società tra professionisti (STP): il testo del Regolamento approvato
Società tra professionisti al via. Era ormai nell'aria e, considerata l'importanza del provvedimento, le pressioni da parte del mondo professionale e la pros...
Società tra professionisti al via. Era ormai nell'aria e,
considerata l'importanza del provvedimento, le pressioni da parte
del mondo professionale e la prossima fine dell'attuale
legislatura, sembra che le società tra professionisti avranno a
breve il loro regolamento. Il Ministero della Giustizia ha,
infatti, dato il via libera allo schema di Regolamento che
consentirà a quasi 650 mila professionisti di costituire società
professionali che li tolgano da una condizione di inferiorità
rispetto ai colleghi europei che da anni hanno ormai questa
possibilità.
Lo schema di Regolamento approvato è costituito da 12 articoli suddivisi in 4 capi:
Ricordiamo che la prima bozza dello schema di Regolamento aveva ricevuto nel luglio 2012 parere negativo da parte del Consiglio di Stato (leggi news) che ne aveva censurato i contenuti in più punti. Al parere del Consiglio di Stato era seguita la risposta dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia (leggi news). A distanza di 6 mesi, ecco che il Ministero ha dato il proprio benestare alla nuova bozza dello Schema di Regolamento che adesso passerà all'esame del Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Economia.
Entriamo nel dettaglio dello Schema di Regolamento firmato dal Ministro della Giustizia Paola Severino.
Il Capo I contiene le disposizioni generali concernenti l'ambito di applicazione del Regolamento. All'interno del Capo I sono contenuti gli articoli 1 e 2.
L'articolo 1 fornisce le seguenti definizioni:
L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del regolamento, precisando che la sua applicazione è limitata alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico e costituite ai sensi dell'articolo 10 della citata legge di stabilità 2012.
Il Capo II (articoli 3-5) definisce le modalità mediante le quali il conferimento dell'incarico professionale consente la scelta del professionista abilitato chiamato a svolgerlo, sul presupposto che le prestazioni intellettuali oggetto dell'incarico medesimo possano essere eseguite solo dal socio in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione. In particolare, l'art. 3, al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, esplicita il contenuto del capo, rilevando che l'attuazione del principio espresso dalla fonte primaria (esecuzione esclusiva della prestazione da parte del socio professionista) si sostanzia attraverso l'imposizione di una serie puntuale di obblighi informativi in capo alla società.
L'articolo 4 definisce gli obblighi informativi in capo alle STP. In particolare, al momento del primo contatto con il cliente, la STP deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:
L'articolo 5 regola l'ipotesi che il professionista designato si avvalga della collaborazione di sostituti ed ausiliari. In particolare, il regolamento prevede che il socio professionista possa avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari devono essere comunicati al cliente. Il cliente ha la facoltà di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione.
Il Capo III (articoli 6 e 7) definisce l'ipotesi di incompatibilità di partecipazione a più società tra professionisti sancita dall'articolo 10, comma 6, della l. n. 183/2011. In particolare, l'articolo 6 dispone l'incompatibilità sulla partecipazione del socio a più società professionali anche nel caso della società multidisciplinare. Lo stesso articolo introduce una incompatibilità alla partecipazione dei socie per finalità d'investimento ove non siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui è iscritta la medesima società cui appartengono.
Per far fronte ai divieti di cui all'art.6, l'l'articolo 7 definisce l'iscrizione nel registro delle imprese che ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità. In particolare, le STP sono iscritte ad una sezione speciale del registro delle imprese
Il Capo IV (articoli 8-12) regola l'iscrizione della società tra professionisti all'albo professionale ed il loro regime disciplinare. In particolare, l'articolo 8, comma 2, prevede l'iscrizione presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale che, ove espressamente individuato dai soci come principale nello statuto o nell'atto costitutivo, rappresenta l'unico albo della società professionale, residuando peraltro la possibilità che i professionisti non connotino un'attività dell'ente in misura prevalente, cosicché resta aperta l'opzione di una plurima iscrizione con conseguenti regimi concorrenti. La disciplina del capo IV prosegue dettagliando il procedimento con l'individuazione del consiglio del'ordine o collegio professionale competenti (articolo 9) e stabilendo le modalità di adozione del provvedimento di diniego di iscrizione assunto dal consiglio dell'ordine o dal collegio professionale (articolo 10). L'articolo 11 disciplina la cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito previsto dalla legge o dal regolamento stesso. Viene richiamato il principio del contraddittorio da rispettare in siffatto procedimento ed ipotizzato il caso della regolarizzazione effettuata dalla società entro il termine fissato in tre mesi dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità. L'articolo 12 stabilisce che:
Lo schema di Regolamento approvato è costituito da 12 articoli suddivisi in 4 capi:
- Capo I - Disposizioni generali
- Capo II - Conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale
- Capo III - Partecipazione alla società tra professionisti
- Capo IV - Iscrizione all'albo professionale e regime disciplinare
Ricordiamo che la prima bozza dello schema di Regolamento aveva ricevuto nel luglio 2012 parere negativo da parte del Consiglio di Stato (leggi news) che ne aveva censurato i contenuti in più punti. Al parere del Consiglio di Stato era seguita la risposta dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia (leggi news). A distanza di 6 mesi, ecco che il Ministero ha dato il proprio benestare alla nuova bozza dello Schema di Regolamento che adesso passerà all'esame del Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Economia.
Entriamo nel dettaglio dello Schema di Regolamento firmato dal Ministro della Giustizia Paola Severino.
Il Capo I contiene le disposizioni generali concernenti l'ambito di applicazione del Regolamento. All'interno del Capo I sono contenuti gli articoli 1 e 2.
L'articolo 1 fornisce le seguenti definizioni:
- società tra professionisti o società professionale: è la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- società multidisciplinare: è la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del regolamento, precisando che la sua applicazione è limitata alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico e costituite ai sensi dell'articolo 10 della citata legge di stabilità 2012.
Il Capo II (articoli 3-5) definisce le modalità mediante le quali il conferimento dell'incarico professionale consente la scelta del professionista abilitato chiamato a svolgerlo, sul presupposto che le prestazioni intellettuali oggetto dell'incarico medesimo possano essere eseguite solo dal socio in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione. In particolare, l'art. 3, al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, esplicita il contenuto del capo, rilevando che l'attuazione del principio espresso dalla fonte primaria (esecuzione esclusiva della prestazione da parte del socio professionista) si sostanzia attraverso l'imposizione di una serie puntuale di obblighi informativi in capo alla società.
L'articolo 4 definisce gli obblighi informativi in capo alle STP. In particolare, al momento del primo contatto con il cliente, la STP deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:
- a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
- b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
- c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.
L'articolo 5 regola l'ipotesi che il professionista designato si avvalga della collaborazione di sostituti ed ausiliari. In particolare, il regolamento prevede che il socio professionista possa avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari devono essere comunicati al cliente. Il cliente ha la facoltà di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione.
Il Capo III (articoli 6 e 7) definisce l'ipotesi di incompatibilità di partecipazione a più società tra professionisti sancita dall'articolo 10, comma 6, della l. n. 183/2011. In particolare, l'articolo 6 dispone l'incompatibilità sulla partecipazione del socio a più società professionali anche nel caso della società multidisciplinare. Lo stesso articolo introduce una incompatibilità alla partecipazione dei socie per finalità d'investimento ove non siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui è iscritta la medesima società cui appartengono.
Per far fronte ai divieti di cui all'art.6, l'l'articolo 7 definisce l'iscrizione nel registro delle imprese che ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità. In particolare, le STP sono iscritte ad una sezione speciale del registro delle imprese
Il Capo IV (articoli 8-12) regola l'iscrizione della società tra professionisti all'albo professionale ed il loro regime disciplinare. In particolare, l'articolo 8, comma 2, prevede l'iscrizione presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale che, ove espressamente individuato dai soci come principale nello statuto o nell'atto costitutivo, rappresenta l'unico albo della società professionale, residuando peraltro la possibilità che i professionisti non connotino un'attività dell'ente in misura prevalente, cosicché resta aperta l'opzione di una plurima iscrizione con conseguenti regimi concorrenti. La disciplina del capo IV prosegue dettagliando il procedimento con l'individuazione del consiglio del'ordine o collegio professionale competenti (articolo 9) e stabilendo le modalità di adozione del provvedimento di diniego di iscrizione assunto dal consiglio dell'ordine o dal collegio professionale (articolo 10). L'articolo 11 disciplina la cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito previsto dalla legge o dal regolamento stesso. Viene richiamato il principio del contraddittorio da rispettare in siffatto procedimento ed ipotizzato il caso della regolarizzazione effettuata dalla società entro il termine fissato in tre mesi dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità. L'articolo 12 stabilisce che:
- il professionista socio rimane vincolato al proprio codice deontologico e in base ad esso risponde disciplinarmente;
- la società è responsabile, come tale, secondo le regole deontologiche dell'ordine nel cui albo è iscritta;
- la responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio professionista (anche se iscritto ad altro albo rispetto a quello della società e, quindi, nell'ipotesi della STP multidisciplinare) nel solo caso di violazione deontologica (anche di norma di statuto deontologico esterno alla STP) ricollegabile a direttive impartite dalla società.
A cura di Ilenia
Cicirello
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