Restauratori: in Gazzetta la legge di modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013 è stata pubblicata la Legge 14 gennaio 2013, n. 7 recante "Modifica della disciplina transitoria del conse...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013 è stata
pubblicata la Legge 14 gennaio 2013, n. 7 recante
"Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle
qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di
collaboratore restauratore di beni culturali" così come
previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.
22/01/2004, n. 42 - G.U.R.I. n. 25 del 30-1-2013).
Il nuovo regime transitorio, atteso con ansia dal settore delle costruzioni, entrerà in vigore 14 febbraio 2013. La legge n. 7/2013, disciplinando il conseguimento dei titoli abilitanti al restauro, ha l'obiettivo di riconoscere tutti i percorsi formativi e tutte le competenze professionali operanti nel campo della salvaguardia e del recupero del patrimonio culturale.
In particolare, sono sostituiti i commi da 1 a 1-quinquies, dell'art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In via transitoria, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B al codice (modificato dalla legge n. 7/2013), colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. La procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del codice. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B:
a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;
b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;
c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;
d) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.
Può acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice (ovvero nell'attesa dei corsi per la formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione, definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni), acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);
c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;
e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;
f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Può acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 182 del Codice nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.
Il nuovo regime transitorio, atteso con ansia dal settore delle costruzioni, entrerà in vigore 14 febbraio 2013. La legge n. 7/2013, disciplinando il conseguimento dei titoli abilitanti al restauro, ha l'obiettivo di riconoscere tutti i percorsi formativi e tutte le competenze professionali operanti nel campo della salvaguardia e del recupero del patrimonio culturale.
In particolare, sono sostituiti i commi da 1 a 1-quinquies, dell'art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In via transitoria, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B al codice (modificato dalla legge n. 7/2013), colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. La procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del codice. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B:
a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;
b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;
c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;
d) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.
Può acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice (ovvero nell'attesa dei corsi per la formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione, definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni), acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);
c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;
e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;
f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Può acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 182 del Codice nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.
A cura di Ilenia
Cicirello
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Documenti Allegati
DLgs n. 42/2004Link Correlati
Legge n. 7/2013