ESCLUSIONE DELLE IMPRESE

In attuazione dell’articolo 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006) e della delibera dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pub...

08/01/2007
In attuazione dell’articolo 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006) e della delibera dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 26 gennaio 2006, il Tar di Palermo ha accolto il ricorso di un’impresa edile che le veniva negato l’affidamento dei lavori di realizzazione di tratti di rete fognante a favore di un’altra impresa.

Il fatto riguarda una gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di tratti di rete fognante e rete acque bianche bandita dal Comune di Bompietro. Alla gara hanno partecipato tre imprese edili ma di queste solo l’impresa ricorrente aveva versato il contributo di Euro 20,00 in favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture così come previsto dall’art. 1, comma 67 legge 23.12.2005, n. 266 e dalla delibera dell’Autorità stessa del 26 gennaio 2006.

La delibera dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in attuazione dell’art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevede che il mancato pagamento della Tassa sulle gare al momento di presentazione dell'offerta causa l’esclusione dalla procedura di gara stessa.

Proprio su questa delibera dell’Authority si basa il ricorso ed è proprio su questa Delibera che il Tar di Palermo con Sentenza n. 3888 del 11 dicembre 2006 accoglie il ricorso in quanto “l’eventuale omissione non è sanabile a posteriori sia per l’estrema chiarezza della norma, sia per il rispetto della par condicio dei partecipanti”.

A titolo informativo riportiamo la Tabella che fissa i contributi di versamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici:


Fascia di importo
(in migliaia di euro)
Quota per le stazioni appaltanti (in euro)
Quota per ogni partecipante (in euro)
da 0 a 150

50,00

20,00

da 150 a 500
150,00
30,00
da 500 a 1.000
250,00
50,00
da 1.000 a 5.000
400,00
80,00
oltre 5.000
500,00
100,00


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