Redditest, redditometro, IVA per Cassa: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
Redditest, redditometro, accertamento, iva per cassa, rivalutazione terreni e partecipazioni, IRAP, schede carburante: sono questi alcuni temi trattati dalla...
Redditest, redditometro, accertamento, iva per cassa, rivalutazione
terreni e partecipazioni, IRAP, schede carburante: sono questi
alcuni temi trattati dalla circolare n. 1 del 15 febbraio
2013 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto ai
quesiti posti dalla stampa specializzata.
Di seguito i principali punti messi in evidenza da FiscoOggi, pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate.
Redditest e redditometro
Il documento di prassi prende il via con uno degli argomenti fiscali di maggiore attualità. Sotto la lente d'ingrandimento: redditometro e redditest. E' confermato che quest'ultimo è e rimane solo uno strumento di autodiagnosi per il contribuente. Luce verde o luce rossa, il risultato del software non influisce né con l'accertamento sintetico, né con il criterio di selezione dei controlli.
Per il nuovo redditometro, invece, viene ribadito che lo strumento aggiornato riguarderà soltanto gli accertamenti relativi ai redditi 2009 e seguenti; pertanto, non potrà essere utilizzato dai contribuenti, se più favorevole, in sede di contraddittorio per annualità precedenti.
Per quanto riguarda i beni ad uso promiscuo (ad esempio, l'auto utilizzata non esclusivamente per l'attività d'impresa o di lavoro autonomo), gli stessi rilevano per la quota di spesa non fiscalmente deducibile.
Infine, la "quota di risparmio riscontrata", realizzata nell'anno e non spesa né in consumi né in investimenti, rientra nel calcolo del reddito complessivo accertabile.
Spesometro
Per il 2012 i produttori agricoli non sono tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva. L'obbligo, per loro, è stato introdotto da una disposizione entrata in vigore solo il 19 dicembre scorso (legge n. 221/2012). Per questo motivo, l'Agenzia delle Entrate, allo scopo di semplificare gli adempimenti, ne ha sancito l'esonero.
Sospensione della riscossione
La nuova procedura di sospensione immediata della riscossione dietro richiesta del debitore - introdotta dalla legge di stabilità n. 228/2012 - riguarda anche le somme affidate al concessionario in seguito alla notifica di accertamenti esecutivi per i quali sia trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento.
Autotutela parziale
L'amministrazione, quando ricorre all'autotutela, se i vizi sono tali da invalidare l'atto impositivo, può; annullare l'atto stesso ed emetterne uno nuovo, nel rispetto degli ordinari termini di decadenza. Se i vizi non incidono sulla validità dell'atto (ad esempio, un semplice errore di calcolo), l'ufficio può; rettificare la pretesa impositiva attraverso un'autotutela parziale, senza necessariamente emettere un nuovo atto. In questo caso, i termini per presentare ricorso decorrono dalla data di notifica dell'atto originario.
Accertamento con adesione
Se il contribuente che ha sottoscritto l'adesione all'accertamento non paga entro 20 giorni l'importo dovuto (o la prima rata), può; comunque presentare ricorso rispettando il termine di 150 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Iva per cassa: date e ambiti, il regime e i suoi paletti
Il primo chiarimento in merito al regime dell'Iva per cassa (articolo 32-bis del Dl 83/2012) riguarda la cessione di crediti: pro solvendo o pro soluto, l'operazione non determina l'esigibilità dell'imposta, l'incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie. In cassa per l'Iva, dunque, soltanto quando il debitore ceduto pagherà effettivamente la somma al cessionario del credito. Chi ha ceduto il credito, quindi, non dovrà perdere di vista il concludersi dell'operazione originaria, perché in quel momento dovrà includere l'imposta nella relativa liquidazione periodica. Per dribblare l'onere senza incorrere in sanzioni, può; "giocare" d'anticipo, inserendo l'Iva relativa all'operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.
Un'altra data da non perdere di vista è quella in cui un pagamento no cash finisce sul conto bancario del cedente o del prestatore di servizi (soggetto passivo d'imposta) e la somma può; essere effettivamente utilizzata: il momento rilevante ai fini dell'esigibilità dell'Iva è proprio quello della "data disponibile", a prescindere dalla sua formale conoscenza che può; avvenire, ad esempio, tramite il documento contabile inviato dall'istituto di credito.
Un'ulteriore precisazione in materia di Iva per cassa riguarda le note di variazioni. Per quelle in aumento emesse dopo che sia decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'imposta andrà computata nella prima liquidazione utile. Stessa conclusione per le variazioni in diminuzione che intervengono dopo che l'imposta è diventata esigibile.
Infine, la presenza di operazioni non ammesse al regime di cassa (ad esempio, cessioni all'esportazione e intracomunitarie, prestazioni di servizi internazionali) preclude la possibilità di applicarlo anche alle transazioni che, in teoria, non ne sarebbero escluse: il regime guarda all'intera attività del contribuente, "all'insieme delle operazioni attive e passive" da lui effettuate e non alla singola cessione. Per saltare l'ostacolo non è sufficiente una contabilità separata, occorre che si tratti proprio di attività separate (articolo 36 del Dpr 633/1972).
Rivalutazione di terreni e partecipazioni
Può; accadere, in particolar modo in questo periodo di crisi, che la vendita di partecipazioni o terreni avvenga a un prezzo inferiore al valore della perizia. Per le partecipazioni, la cessione a un prezzo inferiore al valore di perizia non genera minusvalenze rilevanti ai fini fiscali. Non così per i terreni. Il proprietario che ha rivalutato il valore fondiario, se intende avvalersi dell'importo rideterminato, è tenuto a indicare nell'atto di cessione il risultato della stima, anche se maggiore del prezzo realizzato. Dovrà pertanto versare le imposte di registro, ipotecarie e catastali, in base al valore peritale. In alternativa, il cedente può; indicare il prezzo effettivo di vendita, senza tener conto della rivalutazione, e la plusvalenza sarà calcolata secondo le regole ordinarie. Diversamente, il contribuente ha sempre la possibilità di effettuare una nuova rideterminazione del valore immobiliare all'1 gennaio 2013. In questo caso, la perizia giurata di stima deve essere redatta entro il 30 giugno, o comunque entro la data del rogito di cessione se antecedente, per poter assolvere, entro l'1 luglio (il 30 giugno è domenica), al versamento dell'imposta sostitutiva. Se però; l'imposta versata per la precedente rivalutazione era maggiore, nulla è dovuto (l'eventuale imposta pagata in più non può; essere chiesta a rimborso).
I dati relativi alla rideterminazione devono essere indicati nel quadro RM di Unico (ovvero nel quadro RT nel caso di rivalutazione di partecipazioni). In caso di omessa indicazione, l'irregolarità è considerata violazione formale, punibile con una sanzione da 258 a 2.065 euro; tuttavia, la rideterminazione resta valida, perché il perfezionamento avviene con il versamento dell'imposta sostitutiva, per intero o della prima rata.
Infine, i diritti edificatori su un terreno (cosiddetta cubatura) vivono di vita propria e possono essere ceduti e rivalutati in maniera autonoma rispetto al diritto di proprietà dell'area.
Rimborso da Irap sulle spese del personale
In caso di conferimento d'azienda, il diritto al rimborso delle imposte dirette per la mancata deduzione dell'Irap sulle spese del personale, riferita ad anni anteriori al trasferimento, resta in capo al conferente. Invece, nella diversa ipotesi di successione mortis causa, la richiesta di rimborso deve essere presentata dall'erede che subentra nella posizione giuridica del de cuius.
Scheda carburante o moneta elettronica
L'Agenzia, pur mantenendo fermo il "pensiero" espresso nella circolare 42/2012 sulla necessità di utilizzare, ai fini delle certificazioni attestanti l'acquisto di carburanti per autotrazione, un unico metodo di pagamento, ha conferito una certa flessibilità al concetto di esclusività. Il contribuente può; decidere di passare dalla scheda carburante agli estratti conto delle carte elettroniche anche in corso d'anno, ma da quel momento la documentazione degli acquisti dovrà avvenire esclusivamente con carte di credito, di debito o prepagate.
Perdita sistematica oppure no: quattro precisazioni
La disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica scatta per quelle società che, in almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti, tra l'altro, non svolgono attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione di partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a società: 1) considerate non in perdita sistematica 2) escluse dalla disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione 3) a cui si applica la normativa sulle collegate estere (paragrafo 1, lettera d), provvedimento 11 giugno 2012). Il rispetto della condizione di "prevalenza" determina l'impossibilità di disapplicare solo parzialmente la disciplina in argomento e, conseguentemente, in tali ipotesi la disapplicazione è totale.
Le società in perdita sistematica attratte nella disciplina delle società "di comodo", perché in perdita per tre periodi d'imposta consecutivi, subiscono le stesse penalità di queste ultime riguardo all'utilizzo del credito annuale Iva. Quindi, se il triennio di perdita è il 2009-2011, l'eventuale eccedenza Iva che non potrà essere compensata sarà quella emergente dalla dichiarazione 2012.
Altro chiarimento. La norma fa riferimento al "reddito dichiarato", come parametro da confrontare con il reddito minimo, cioè, di quello al lordo di perdite di esercizi precedenti utilizzate in compensazione. Un principio che vale sempre: "Ai fini della verifica della esistenza di una perdita fiscale nel periodo di osservazione, il reddito adeguato al minimo per effetto della applicazione della normativa sugli enti di comodo non assume alcuna rilevanza, dovendo il soggetto interessato fare riferimento al reddito imponibile complessivo analiticamente determinato".
Distruzione accidentale di immobili rivalutati
La distruzione, a seguito del sisma dello scorso maggio, dei fabbricati strumentali "rivalutati" (articolo 15, commi 16 e seguenti, Dl n. 185/2008) non rientra tra le ipotesi che fanno venir meno gli effetti della rivalutazione stessa. Di conseguenza, il maggior valore, imputato a conto economico nel 2012, potrà essere fiscalmente riconosciuto nel 2013, cioè nel periodo d'imposta in cui ordinariamente decorrono gli effetti fiscali della rivalutazione in esame.
Acquisti da operatori black list
All'impresa che ha effettuato acquisti da società black list senza indicare separatamente gli importi in dichiarazione, ma che dimostra l'esistenza di una delle esimenti, cioè "che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione" (articolo 110, comma 11, Tuir), si applica la sanzione proporzionale pari al 10% dell'importo complessivo dei costi non indicati separatamente, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50mila euro.
Processo tributario e imposta di bollo
Non è assoggettato all'imposta di bollo l'atto con cui si delega un professionista a partecipare alla pubblica udienza. La delega, in questo caso, rientra tra gli "atti funzionali" al processo tributario (quelli finalizzati a ottenere un atto o provvedimento del procedimento giurisdizionale), per i quali è prevista l'esclusione dal tributo (articolo 18, comma 1, Dpr 115/2002).
Imposta di bollo sui prodotti finanziari
Se la polizza finanziaria estera è intestata a una fiduciaria italiana e la società estera non ha optato per il bollo virtuale, la fiduciaria (o l'eventuale intermediario) residente applica l'imposta, per ciascun anno, all'atto del rimborso o del riscatto della polizza. Se poi il rapporto si interrompe, la fiduciaria o l'intermediario residente devono applicare fino a quella data l'imposta di bollo calcolata per ciascun anno.
Ivafe: variazione di quota di possesso
Chiarite le modalità di compilazione del quadro RM ai fini dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero quando, nel corso d'anno, cambia la quota di possesso del prodotto.
Il quesito riguarda una persona che aveva detenuto un titolo al 100% per 146 giorni e al 50% per 219 giorni. In questo caso, è necessario compilare due righi: nel primo vanno indicati, in colonna 2 ("quota di possesso"), il valore 100 e, in colonna 3 ("periodo"), il numero dei giorni, 146; nel secondo rigo, invece, nelle due colonne devono essere riportati, rispettivamente, 50 e 219.
Diversa è la soluzione nell'ipotesi di conti correnti e libretti, per i quali rileva il valore medio di giacenza pro quota: è pertanto sufficiente compilare un solo rigo anche in caso di variazione della quota di possesso. Nell'esempio prospettato, supponendo che la giacenza sia pari a 10mila euro, in un unico rigo bisogna indicare:
in colonna 1 ("valore attività finanziaria"), 10mila
Di seguito i principali punti messi in evidenza da FiscoOggi, pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate.
Redditest e redditometro
Il documento di prassi prende il via con uno degli argomenti fiscali di maggiore attualità. Sotto la lente d'ingrandimento: redditometro e redditest. E' confermato che quest'ultimo è e rimane solo uno strumento di autodiagnosi per il contribuente. Luce verde o luce rossa, il risultato del software non influisce né con l'accertamento sintetico, né con il criterio di selezione dei controlli.
Per il nuovo redditometro, invece, viene ribadito che lo strumento aggiornato riguarderà soltanto gli accertamenti relativi ai redditi 2009 e seguenti; pertanto, non potrà essere utilizzato dai contribuenti, se più favorevole, in sede di contraddittorio per annualità precedenti.
Per quanto riguarda i beni ad uso promiscuo (ad esempio, l'auto utilizzata non esclusivamente per l'attività d'impresa o di lavoro autonomo), gli stessi rilevano per la quota di spesa non fiscalmente deducibile.
Infine, la "quota di risparmio riscontrata", realizzata nell'anno e non spesa né in consumi né in investimenti, rientra nel calcolo del reddito complessivo accertabile.
Spesometro
Per il 2012 i produttori agricoli non sono tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva. L'obbligo, per loro, è stato introdotto da una disposizione entrata in vigore solo il 19 dicembre scorso (legge n. 221/2012). Per questo motivo, l'Agenzia delle Entrate, allo scopo di semplificare gli adempimenti, ne ha sancito l'esonero.
Sospensione della riscossione
La nuova procedura di sospensione immediata della riscossione dietro richiesta del debitore - introdotta dalla legge di stabilità n. 228/2012 - riguarda anche le somme affidate al concessionario in seguito alla notifica di accertamenti esecutivi per i quali sia trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento.
Autotutela parziale
L'amministrazione, quando ricorre all'autotutela, se i vizi sono tali da invalidare l'atto impositivo, può; annullare l'atto stesso ed emetterne uno nuovo, nel rispetto degli ordinari termini di decadenza. Se i vizi non incidono sulla validità dell'atto (ad esempio, un semplice errore di calcolo), l'ufficio può; rettificare la pretesa impositiva attraverso un'autotutela parziale, senza necessariamente emettere un nuovo atto. In questo caso, i termini per presentare ricorso decorrono dalla data di notifica dell'atto originario.
Accertamento con adesione
Se il contribuente che ha sottoscritto l'adesione all'accertamento non paga entro 20 giorni l'importo dovuto (o la prima rata), può; comunque presentare ricorso rispettando il termine di 150 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Iva per cassa: date e ambiti, il regime e i suoi paletti
Il primo chiarimento in merito al regime dell'Iva per cassa (articolo 32-bis del Dl 83/2012) riguarda la cessione di crediti: pro solvendo o pro soluto, l'operazione non determina l'esigibilità dell'imposta, l'incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie. In cassa per l'Iva, dunque, soltanto quando il debitore ceduto pagherà effettivamente la somma al cessionario del credito. Chi ha ceduto il credito, quindi, non dovrà perdere di vista il concludersi dell'operazione originaria, perché in quel momento dovrà includere l'imposta nella relativa liquidazione periodica. Per dribblare l'onere senza incorrere in sanzioni, può; "giocare" d'anticipo, inserendo l'Iva relativa all'operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.
Un'altra data da non perdere di vista è quella in cui un pagamento no cash finisce sul conto bancario del cedente o del prestatore di servizi (soggetto passivo d'imposta) e la somma può; essere effettivamente utilizzata: il momento rilevante ai fini dell'esigibilità dell'Iva è proprio quello della "data disponibile", a prescindere dalla sua formale conoscenza che può; avvenire, ad esempio, tramite il documento contabile inviato dall'istituto di credito.
Un'ulteriore precisazione in materia di Iva per cassa riguarda le note di variazioni. Per quelle in aumento emesse dopo che sia decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'imposta andrà computata nella prima liquidazione utile. Stessa conclusione per le variazioni in diminuzione che intervengono dopo che l'imposta è diventata esigibile.
Infine, la presenza di operazioni non ammesse al regime di cassa (ad esempio, cessioni all'esportazione e intracomunitarie, prestazioni di servizi internazionali) preclude la possibilità di applicarlo anche alle transazioni che, in teoria, non ne sarebbero escluse: il regime guarda all'intera attività del contribuente, "all'insieme delle operazioni attive e passive" da lui effettuate e non alla singola cessione. Per saltare l'ostacolo non è sufficiente una contabilità separata, occorre che si tratti proprio di attività separate (articolo 36 del Dpr 633/1972).
Rivalutazione di terreni e partecipazioni
Può; accadere, in particolar modo in questo periodo di crisi, che la vendita di partecipazioni o terreni avvenga a un prezzo inferiore al valore della perizia. Per le partecipazioni, la cessione a un prezzo inferiore al valore di perizia non genera minusvalenze rilevanti ai fini fiscali. Non così per i terreni. Il proprietario che ha rivalutato il valore fondiario, se intende avvalersi dell'importo rideterminato, è tenuto a indicare nell'atto di cessione il risultato della stima, anche se maggiore del prezzo realizzato. Dovrà pertanto versare le imposte di registro, ipotecarie e catastali, in base al valore peritale. In alternativa, il cedente può; indicare il prezzo effettivo di vendita, senza tener conto della rivalutazione, e la plusvalenza sarà calcolata secondo le regole ordinarie. Diversamente, il contribuente ha sempre la possibilità di effettuare una nuova rideterminazione del valore immobiliare all'1 gennaio 2013. In questo caso, la perizia giurata di stima deve essere redatta entro il 30 giugno, o comunque entro la data del rogito di cessione se antecedente, per poter assolvere, entro l'1 luglio (il 30 giugno è domenica), al versamento dell'imposta sostitutiva. Se però; l'imposta versata per la precedente rivalutazione era maggiore, nulla è dovuto (l'eventuale imposta pagata in più non può; essere chiesta a rimborso).
I dati relativi alla rideterminazione devono essere indicati nel quadro RM di Unico (ovvero nel quadro RT nel caso di rivalutazione di partecipazioni). In caso di omessa indicazione, l'irregolarità è considerata violazione formale, punibile con una sanzione da 258 a 2.065 euro; tuttavia, la rideterminazione resta valida, perché il perfezionamento avviene con il versamento dell'imposta sostitutiva, per intero o della prima rata.
Infine, i diritti edificatori su un terreno (cosiddetta cubatura) vivono di vita propria e possono essere ceduti e rivalutati in maniera autonoma rispetto al diritto di proprietà dell'area.
Rimborso da Irap sulle spese del personale
In caso di conferimento d'azienda, il diritto al rimborso delle imposte dirette per la mancata deduzione dell'Irap sulle spese del personale, riferita ad anni anteriori al trasferimento, resta in capo al conferente. Invece, nella diversa ipotesi di successione mortis causa, la richiesta di rimborso deve essere presentata dall'erede che subentra nella posizione giuridica del de cuius.
Scheda carburante o moneta elettronica
L'Agenzia, pur mantenendo fermo il "pensiero" espresso nella circolare 42/2012 sulla necessità di utilizzare, ai fini delle certificazioni attestanti l'acquisto di carburanti per autotrazione, un unico metodo di pagamento, ha conferito una certa flessibilità al concetto di esclusività. Il contribuente può; decidere di passare dalla scheda carburante agli estratti conto delle carte elettroniche anche in corso d'anno, ma da quel momento la documentazione degli acquisti dovrà avvenire esclusivamente con carte di credito, di debito o prepagate.
Perdita sistematica oppure no: quattro precisazioni
La disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica scatta per quelle società che, in almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti, tra l'altro, non svolgono attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione di partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a società: 1) considerate non in perdita sistematica 2) escluse dalla disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione 3) a cui si applica la normativa sulle collegate estere (paragrafo 1, lettera d), provvedimento 11 giugno 2012). Il rispetto della condizione di "prevalenza" determina l'impossibilità di disapplicare solo parzialmente la disciplina in argomento e, conseguentemente, in tali ipotesi la disapplicazione è totale.
Le società in perdita sistematica attratte nella disciplina delle società "di comodo", perché in perdita per tre periodi d'imposta consecutivi, subiscono le stesse penalità di queste ultime riguardo all'utilizzo del credito annuale Iva. Quindi, se il triennio di perdita è il 2009-2011, l'eventuale eccedenza Iva che non potrà essere compensata sarà quella emergente dalla dichiarazione 2012.
Altro chiarimento. La norma fa riferimento al "reddito dichiarato", come parametro da confrontare con il reddito minimo, cioè, di quello al lordo di perdite di esercizi precedenti utilizzate in compensazione. Un principio che vale sempre: "Ai fini della verifica della esistenza di una perdita fiscale nel periodo di osservazione, il reddito adeguato al minimo per effetto della applicazione della normativa sugli enti di comodo non assume alcuna rilevanza, dovendo il soggetto interessato fare riferimento al reddito imponibile complessivo analiticamente determinato".
Distruzione accidentale di immobili rivalutati
La distruzione, a seguito del sisma dello scorso maggio, dei fabbricati strumentali "rivalutati" (articolo 15, commi 16 e seguenti, Dl n. 185/2008) non rientra tra le ipotesi che fanno venir meno gli effetti della rivalutazione stessa. Di conseguenza, il maggior valore, imputato a conto economico nel 2012, potrà essere fiscalmente riconosciuto nel 2013, cioè nel periodo d'imposta in cui ordinariamente decorrono gli effetti fiscali della rivalutazione in esame.
Acquisti da operatori black list
All'impresa che ha effettuato acquisti da società black list senza indicare separatamente gli importi in dichiarazione, ma che dimostra l'esistenza di una delle esimenti, cioè "che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione" (articolo 110, comma 11, Tuir), si applica la sanzione proporzionale pari al 10% dell'importo complessivo dei costi non indicati separatamente, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50mila euro.
Processo tributario e imposta di bollo
Non è assoggettato all'imposta di bollo l'atto con cui si delega un professionista a partecipare alla pubblica udienza. La delega, in questo caso, rientra tra gli "atti funzionali" al processo tributario (quelli finalizzati a ottenere un atto o provvedimento del procedimento giurisdizionale), per i quali è prevista l'esclusione dal tributo (articolo 18, comma 1, Dpr 115/2002).
Imposta di bollo sui prodotti finanziari
Se la polizza finanziaria estera è intestata a una fiduciaria italiana e la società estera non ha optato per il bollo virtuale, la fiduciaria (o l'eventuale intermediario) residente applica l'imposta, per ciascun anno, all'atto del rimborso o del riscatto della polizza. Se poi il rapporto si interrompe, la fiduciaria o l'intermediario residente devono applicare fino a quella data l'imposta di bollo calcolata per ciascun anno.
Ivafe: variazione di quota di possesso
Chiarite le modalità di compilazione del quadro RM ai fini dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero quando, nel corso d'anno, cambia la quota di possesso del prodotto.
Il quesito riguarda una persona che aveva detenuto un titolo al 100% per 146 giorni e al 50% per 219 giorni. In questo caso, è necessario compilare due righi: nel primo vanno indicati, in colonna 2 ("quota di possesso"), il valore 100 e, in colonna 3 ("periodo"), il numero dei giorni, 146; nel secondo rigo, invece, nelle due colonne devono essere riportati, rispettivamente, 50 e 219.
Diversa è la soluzione nell'ipotesi di conti correnti e libretti, per i quali rileva il valore medio di giacenza pro quota: è pertanto sufficiente compilare un solo rigo anche in caso di variazione della quota di possesso. Nell'esempio prospettato, supponendo che la giacenza sia pari a 10mila euro, in un unico rigo bisogna indicare:
in colonna 1 ("valore attività finanziaria"), 10mila
- in colonna 2 ("quota di possesso"), 70 (quota di possesso ponderata con riferimento ai giorni di possesso)
- in colonna 3 ("periodo"), 365
A cura di Gabriele
Bivona
© Riproduzione riservata
Link Correlati
Circolare n. 1/2013