Sgravio contributivo edilizia: Domande entro il 16 maggio
L'Inps, in riferimento al Decreto 30 ottobre 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio scorso, ha predisposto la circolare n. 28 del 18 feb...
L'Inps, in riferimento al Decreto 30 ottobre 2012 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio scorso, ha predisposto
la circolare n. 28 del 18 febbraio 2013 recante "Art. 29
d.l. 244/1995. Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia
per l'anno 2012. Riepilogo normativo e indicazioni operative
per le aziende che non hanno presentato l’istanza di riduzione nel
2012".
Nella circolare l'Istituto ha fornito un riepilogo della normativa relativa allo sgravio contributivo di cui all'art. 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n 244 convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 confermandolo per il 2012 nella misura dell'11,50%; nella stessa circolare ha, anche, fornito le indicazioni operative per le aziende che non hanno presentato l'istanza di riduzione nel corso del 2012.
Dal punto di vista operativo, l'Inps conferma che le istanze di riduzione contributiva devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il modulo “riduzione edilizia”, presente nella sezione comunicazioni online del portale informatico dell'Istituto.
Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, viene aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; a tal fine viene attribuito il Codice Autorizzazione 7N.
L'esito è visualizzabile all'interno del cassetto.
Le aziende che non hanno inviato l'istanza nel 2012, possono farlo nel 2013, purché prima del giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare oggetto della presente notizia e, quindi, entro il 16 maggio.
A seguito dell'autorizzazione le imprese potranno fruire della riduzione inviando un flusso di regolarizzazione relativo al periodo di paga dicembre 2012, utilizzando nell’elemento "Causale a Credito" il codice causale "L 207" ed indicando nell'elemento "Somma a Credito" l'importo totale del beneficio non ancora fruito per l'anno 2012.
Nella circolare l'Istituto ha fornito un riepilogo della normativa relativa allo sgravio contributivo di cui all'art. 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n 244 convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 confermandolo per il 2012 nella misura dell'11,50%; nella stessa circolare ha, anche, fornito le indicazioni operative per le aziende che non hanno presentato l'istanza di riduzione nel corso del 2012.
Dal punto di vista operativo, l'Inps conferma che le istanze di riduzione contributiva devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il modulo “riduzione edilizia”, presente nella sezione comunicazioni online del portale informatico dell'Istituto.
Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, viene aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; a tal fine viene attribuito il Codice Autorizzazione 7N.
L'esito è visualizzabile all'interno del cassetto.
Le aziende che non hanno inviato l'istanza nel 2012, possono farlo nel 2013, purché prima del giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare oggetto della presente notizia e, quindi, entro il 16 maggio.
A seguito dell'autorizzazione le imprese potranno fruire della riduzione inviando un flusso di regolarizzazione relativo al periodo di paga dicembre 2012, utilizzando nell’elemento "Causale a Credito" il codice causale "L 207" ed indicando nell'elemento "Somma a Credito" l'importo totale del beneficio non ancora fruito per l'anno 2012.
A cura di Gabriele
Bivona
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