Codice delle leggi antimafia: Dal 13 febbraio in vigore le norme sulla documentazione prefettizia
E' entrato in vigore il 13 febbraio scorso una parte del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) con le modifiche introdo...
E' entrato in vigore il 13 febbraio scorso una parte del Decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia) con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo
15 novembre 2012, n. 258.
Ricordiamo che il decreto legislativo n. 218, correttivo del Codice delle leggi antimafia è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012 e che nell'articolo 9 del citato decreto correttivo viene precisato che le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive.
Nel dettaglio, il 13 febbraio è entrata in vigore quella parte del Codice che riguarda la documentazione prefettizia ed il decreto correttivo ha apportato alcune modifiche alla normativa del codice antimafia.
Sull'argomento l'Ance (associazione nazionale costruttori edili) ha pubblicato una interessante nota, allegata alla presente notizia, in cui viene precisato che il codice mantiene la distinzione fra comunicazione antimafia ed informazione antimafia; la prima attesta la sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67, derivanti dall'adozione di misure di prevenzione, o di sentenze di condanna, anche non definitive ma confermate in grado di appello, per talune tipologie di reati particolarmente gravi, connessi all'attività della criminalità organizzata (reati indicati nell'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale).
L'informazione antimafia, invece, comprende, oltre a tali ipotesi, anche l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese.
Vengono confermate le soglie di valore che indicano l'obbligatorietà dell'una o dell'altra tipologia di documento, o al di sotto delle quali non è richiesta la documentazione antimafia. In particolare:
Scompare, invece, la previsione contenente l'equiparazione dei certificati camerali alle comunicazioni delle prefetture.
Dunque, le amministrazioni appaltanti non potranno più richiedere il certificato della camera di commercio con dicitura "antimafia", ma dovranno acquisire la comunicazione direttamente dal Prefetto della provincia nella quale hanno sede.
Il Prefetto, a sua volta, potrà attingere i dati attraverso il collegamento informatico del Centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno.
Ricordiamo che il decreto legislativo n. 218, correttivo del Codice delle leggi antimafia è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012 e che nell'articolo 9 del citato decreto correttivo viene precisato che le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive.
Nel dettaglio, il 13 febbraio è entrata in vigore quella parte del Codice che riguarda la documentazione prefettizia ed il decreto correttivo ha apportato alcune modifiche alla normativa del codice antimafia.
Sull'argomento l'Ance (associazione nazionale costruttori edili) ha pubblicato una interessante nota, allegata alla presente notizia, in cui viene precisato che il codice mantiene la distinzione fra comunicazione antimafia ed informazione antimafia; la prima attesta la sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67, derivanti dall'adozione di misure di prevenzione, o di sentenze di condanna, anche non definitive ma confermate in grado di appello, per talune tipologie di reati particolarmente gravi, connessi all'attività della criminalità organizzata (reati indicati nell'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale).
L'informazione antimafia, invece, comprende, oltre a tali ipotesi, anche l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese.
Vengono confermate le soglie di valore che indicano l'obbligatorietà dell'una o dell'altra tipologia di documento, o al di sotto delle quali non è richiesta la documentazione antimafia. In particolare:
- non è richiesta alcuna documentazione per i contratti di importo non superiore a 150.000 euro;
- la comunicazione è richiesta per la stipula dei contratti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria;
- l'informazione è richiesta per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro.
Scompare, invece, la previsione contenente l'equiparazione dei certificati camerali alle comunicazioni delle prefetture.
Dunque, le amministrazioni appaltanti non potranno più richiedere il certificato della camera di commercio con dicitura "antimafia", ma dovranno acquisire la comunicazione direttamente dal Prefetto della provincia nella quale hanno sede.
Il Prefetto, a sua volta, potrà attingere i dati attraverso il collegamento informatico del Centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno.
A cura di Gabriele
Bivona
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