Responsabilità solidale fiscale: Nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2 dell'1 marzo scorso interviene sulla problematica relativa alle disposizioni in materia di responsabilità solid...
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2 dell'1
marzo scorso interviene sulla problematica relativa alle
disposizioni in materia di responsabilità solidale
dell'appaltatore.
Nella circolare, l'Agenzia delle Entrate, a integrazione dei chiarimenti forniti con la circolare n. 40/2012, torna a occuparsi dell'esatta interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13-ter del Decreto-legge n. 83/2012 ("decreto crescita") convertito dalla legge n. 134/2012, che hanno modificato, a decorrere dal 12 agosto 2012, la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi.
Nella circolare, viene precisato che la norma non trova applicazione per le tipologie contrattuali diverse dal contratto d'appalto di opere e servizi (art.1655 del Codice Civile), quali, tra l'altro, il contratto d'opera e le forniture di beni mentre si applica in relazione ai contratti d'appalto e subappalto, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti, e non solo per il settore edile.
In pratica restano esclusi, per espressa previsione normativa:
Un altro importante chiarimento riguarda, poi, i contratti interessati all'applicazione dell'articolo 13-ter. Al riguardo, la circolare precisa che la norma in esame, sulla base di una interpretazione letterale, sia riferita alle sole fattispecie riconducibili ai contratti di appalto, così come definiti dall'articolo 1655 del codice civile, con la conseguenza che devono ritenersi esclusi i contratti di appalto di forniture.
Allo stesso modo, devono ritenersi escluse dalla norma in commento le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, quali, ad esempio, il contratto d'opera (articolo 2222 cc), il contratto di trasporto (articoli 1678 e seguenti cc), il contratto di subfornitura (legge n. 192/1998), nonché le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.
Infine, per i casi in cui l'appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, la circolare chiarisce che - sulla base delle precisazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento alle ipotesi di cessione del credito nell'ambito della disciplina sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 48-bis del Dpr 602/1973 (circolare n. 29/2009) - la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione possa essere attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltatore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).
Nella circolare, l'Agenzia delle Entrate, a integrazione dei chiarimenti forniti con la circolare n. 40/2012, torna a occuparsi dell'esatta interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13-ter del Decreto-legge n. 83/2012 ("decreto crescita") convertito dalla legge n. 134/2012, che hanno modificato, a decorrere dal 12 agosto 2012, la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi.
Nella circolare, viene precisato che la norma non trova applicazione per le tipologie contrattuali diverse dal contratto d'appalto di opere e servizi (art.1655 del Codice Civile), quali, tra l'altro, il contratto d'opera e le forniture di beni mentre si applica in relazione ai contratti d'appalto e subappalto, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti, e non solo per il settore edile.
In pratica restano esclusi, per espressa previsione normativa:
- le persone fisiche non soggetti Iva, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dpr 633/1972;
- le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del Dlgs 163/2006;
- il "condominio", in quanto tale figura non è compresa fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir.
Un altro importante chiarimento riguarda, poi, i contratti interessati all'applicazione dell'articolo 13-ter. Al riguardo, la circolare precisa che la norma in esame, sulla base di una interpretazione letterale, sia riferita alle sole fattispecie riconducibili ai contratti di appalto, così come definiti dall'articolo 1655 del codice civile, con la conseguenza che devono ritenersi esclusi i contratti di appalto di forniture.
Allo stesso modo, devono ritenersi escluse dalla norma in commento le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, quali, ad esempio, il contratto d'opera (articolo 2222 cc), il contratto di trasporto (articoli 1678 e seguenti cc), il contratto di subfornitura (legge n. 192/1998), nonché le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.
Infine, per i casi in cui l'appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, la circolare chiarisce che - sulla base delle precisazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento alle ipotesi di cessione del credito nell'ambito della disciplina sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 48-bis del Dpr 602/1973 (circolare n. 29/2009) - la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione possa essere attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltatore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).
A cura di Gabriele
Bivona
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