Sicurezza 81: Individuati i Criteri per la qualificazione del Formatore
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013 è stato pubblicato il comunicato recante "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013 è stato
pubblicato il comunicato recante "Criteri di qualificazione
della figura del formatore per la salute e sicurezza sul
lavoro" con il quale si rende noto che in data 6 marzo 2013 è
stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi
dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro, come previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del TUSL, ha elaborato i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento. In particolare, il decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero della Salute), che consta di 4 articoli e un allegato, definisce il prerequisito ed i criteri che devono possedere i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli artt. 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione) e 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) come regolati dagli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (nn. 221 e 223).
Si considera qualificato il formatore in materia si salute e sicurezza sul lavoro che possiede il prerequisito (Diploma di scuola secondaria di secondo grado. Non richiesto per il datore di lavoro che effettua formazione ai propri lavoratori) e uno dei criteri di seguito elencati.
I Criterio
Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza.
II Criterio
Laurea (v.o., triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
III Criterio
Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del TUSL) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).
lettera a)
almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza.
lettera b)
IV Criterio
Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4 del TUSL), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).
lettera a)
Almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza.
lettera b)
V Criterio
Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
VI Criterio
Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
Regime transitorio per i datori di lavoro
Per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto interministeriale, i datori di lavoro possono svolgere attività formativa, nei soli riguardi dei propri lavoratori, se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 34 del TUSL, nel rispetto delle condizioni di cui al'Accordo Stato Regioni 21/12/2011, n. 223. Al termine di tale periodo transitorio, il datore di lavoro che intende svolgere direttamente l'attività formativa dovrà dimostrare il possesso di uno dei suddetti requisiti.
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro, come previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del TUSL, ha elaborato i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento. In particolare, il decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero della Salute), che consta di 4 articoli e un allegato, definisce il prerequisito ed i criteri che devono possedere i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli artt. 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione) e 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) come regolati dagli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (nn. 221 e 223).
Si considera qualificato il formatore in materia si salute e sicurezza sul lavoro che possiede il prerequisito (Diploma di scuola secondaria di secondo grado. Non richiesto per il datore di lavoro che effettua formazione ai propri lavoratori) e uno dei criteri di seguito elencati.
I Criterio
Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza.
II Criterio
Laurea (v.o., triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
III Criterio
Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del TUSL) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).
lettera a)
almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza.
lettera b)
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.
IV Criterio
Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4 del TUSL), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).
lettera a)
Almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza.
lettera b)
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.
V Criterio
Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.
VI Criterio
Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.
Regime transitorio per i datori di lavoro
Per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto interministeriale, i datori di lavoro possono svolgere attività formativa, nei soli riguardi dei propri lavoratori, se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 34 del TUSL, nel rispetto delle condizioni di cui al'Accordo Stato Regioni 21/12/2011, n. 223. Al termine di tale periodo transitorio, il datore di lavoro che intende svolgere direttamente l'attività formativa dovrà dimostrare il possesso di uno dei suddetti requisiti.
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
DecretoLink Correlati
TUSL