Protezione attiva contro l'incendio: il 4 aprile 2013 in vigore la nuova Regola tecnica
Entrerà in vigore domani 4 aprile 2013 il Decreto Ministero dell'Interno 20 dicembre 2012 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di ...
Entrerà in vigore domani 4 aprile 2013 il Decreto Ministero
dell'Interno 20 dicembre 2012 recante "Regola tecnica di
prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro
l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3
del 4 gennaio 2013.
Il decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica l agosto 2011, n. 151.
Le disposizioni si applicano agli impianti di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica allegata al decreto stesso.
Le nuove disposizioni non si applicano, invece, riguardo alla progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attività regolamentate:
L'allegato al DM contiene indicazioni circa la documentazione tecnica da presentare, le disposizioni per le reti di idranti, per gli impianti sprinkler e per gli altri impianti di protezione attiva contro l'incendio.
Documentazione degli impianti
La documentazione tecnica degli impianti oggetto del DM 20/12/2012, da presentare ai fini dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011 è suddivisa in:
Il decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica l agosto 2011, n. 151.
Le disposizioni si applicano agli impianti di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica allegata al decreto stesso.
Le nuove disposizioni non si applicano, invece, riguardo alla progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attività regolamentate:
- dal Decreto Legislativo 17/08/1999, n. 334 (Attività a rischio di incidente rilevante);
- dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1995, n. 418 (Edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi);
- dal Decreto del Presidente della Repubblica 24/10/2003, n. 340 (Impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione);
- dal Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 20/05/1992, n. 569 (edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre);
- dal Decreto del Ministro dell'interno 13/10/1994 (Depositi di G.P.L. in serbatoi fini oltre 5 mc e/o recipienti mobili oltre 5.000 kg.);
- dal Decreto del Ministro dell'interno 18/05/1995 (Depositi di soluzioni idroalcoliche);
- dal Decreto del Ministro dell'interno 24/05/2002 (Impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione);
- dal Decreto del Ministro dell'interno 14/05/2004 (Depositi di G.P.L. fino a 13 mc.).
L'allegato al DM contiene indicazioni circa la documentazione tecnica da presentare, le disposizioni per le reti di idranti, per gli impianti sprinkler e per gli altri impianti di protezione attiva contro l'incendio.
Documentazione degli impianti
La documentazione tecnica degli impianti oggetto del DM 20/12/2012, da presentare ai fini dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011 è suddivisa in:
- documentazione da presentare ai fini della valutazione dei progetti;
- documentazione da presentare ai fini dei controlli di prevenzione incendi;
- documentazione inerente l'esercizio.
A cura di Gabriele
Bivona
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