Incarichi professionali
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 1 del 5 gennaio scorso, è stata pubblicata la circolare 22 dicembre 2006 dell’Assessorato dei Lavori Pubb...
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 1 del 5 gennaio
scorso, è stata pubblicata la circolare 22 dicembre 2006
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici recante: “Affidamento delle
attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e
accessorie - art. 17, commi 10 e 11, della legge n. 109/94, nel
testo coordinato con le leggi regionali. Regime dei minimi
tariffari - D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Affidamento incarichi di
collaudo a professionisti esterni - art. 28 della legge n.109/94,
nel testo coordinato con le leggi regionali”
Nella circolare vengono trattate le tematiche riguardanti:
Nelle more dell’adozione del regolamento previsto dal comma 10 dell’art. 17 della legge n. 109/1994 come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/02 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli incarichi il cui importo sia superiore ad E 100.000, ma inferiore alla soglia comunitaria, gli enti possano far riferimento alle corrispondenti norme statali ed, in particolare, al combinato disposto della disciplina risultante dall'art. 62 del D.P.R. n. 554/99 (che prevede l'affidamento degli incarichi tramite licitazione privata) e dell'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, così come modificato dalla legge n. 166/2002, che, per gli affidamenti di importo compreso tra 100.000 euro e la soglia comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, prevede, in alternativa alle modalità di aggiudicazione stabilite dal regolamento, la procedura del pubblico incanto. In particolare, si ritiene che la modifica introdotta con la legge n. 166/2002, che prevede quale sistema di affidamento degli incarichi di progettazione anche il pubblico incanto, trovi applicazione anche in Sicilia, nonostante il rinvio statico alla normativa statale previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 7/2002 e ciò in considerazione sia del vuoto normativo che altrimenti determinerebbe, sia della valenza temporale limitata fino al momento in cui verrà adottato il regolamento. Per quanto sopra esposto, gli enti per gli incarichi il cui importo sia superiore a 100.000 euro, ma inferiore alla soglia comunitaria, dovranno provvedere al relativo affidamento tramite la licitazione privata o tramite la procedura del pubblico incanto.
Incarichi di importo inferiore a 100.000 euro
Per gli affidamenti degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni e per gli affidamenti di incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad E 100.000, di cui all'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali, gli enti hanno l'obbligo di instaurare la procedura negoziata di cui agli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE, in base al rinvio dinamico disposto dall'art. 32 della legge regionale n. 7/2002.
L'affidamento degli incarichi, nell'ipotesi in cui sia stato istituito un apposito albo, dovrà essere effettuato mediante selezione comparativa tra gli iscritti allo stesso, secondo la medesima procedura di cui ai predetti artt. 91, comma 2, e 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163/06, nell'ambito delle tipologie in base alle quali si chiede l'iscrizione.
Regime dei minimi tariffari - Decreto legge n. 223/2006 Poiché l’art. 2 del decreto-legge n. 223/2006interviene sulla materia delle tariffe minime già disciplinata dall'art. 92 del codice degli appalti non sembra dubbio che esso rechi un'abrogazione implicita di quest'ultima disposizione.
Per le superiori ragioni lo stesso deve ritenersi applicabile anche in Sicilia, con l'abrogazione dell'obbligatorietà della tariffa minima in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e di libera circolazione delle persone e dei servizi.
Per quanto riguarda le procedure ad evidenza pubblica, poi, il comma 2 dell'art. 2 del decreto legge n. 223/2006 prevede testualmente che "Nelle procedure ad evidenza pubblica le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente adeguate quale criterio o base di riferimento per la determinazione di compensi per attività professionali".
Tale disposizione rappresenta un'apertura alla possibilità di mantenere in vita almeno per le opere pubbliche le tariffe di cui al D.M. 4/4/2001; dall'altro però sancisce in modo implicito ma senza più alcun dubbio il principio che il decreto legge n. 223/2006 ha cancellato la disposizione contenuta nell'art. 92, comma 2, del codice secondo la quale: "I corrispettivi sono minimi inderogabili".
Dunque la liberalizzazione sarà totale per gli incarichi affidati dai privati, mentre sarà discrezionale per quelli affidati dalle amministrazioni pubbliche che potranno far riferimento alle tariffe di cui al citato D.M. 4/4/2001, ove motivatamente adeguate quale criterio o base di riferimento per la determinazione di compensi per attività professionali.
Schema indicativo di avviso pubblico per la costituzione dell'albo
Alla circolare viene allegato uno schema d'avviso pubblico distinto nelle sezioni A e B, uno schema di domanda tipo, unitamente ad una scheda tipo curriculum vitae.
La sezione A riguarda i collaudatori degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, ai sensi di legge, di cui all’art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali.
La sezione B concerne i professionisti per l'affidamento di incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nella circolare viene evidenziato che la stazione appaltante che ha conferito l'incarico deve darne adeguata pubblicità con comunicazione scritta da inviare agli ordini e collegi professionali competenti per territorio, entro 30 giorni dal conferimento medesimo, attraverso il rappresentante legale dell'ente.
Nella circolare vengono trattate le tematiche riguardanti:
- i commi 10 e 11 dell’art. 17 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali;
- i termini dell’applicabilità in Sicilia del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, cosiddetto decreto Bersani, per la parte relativa ai minimi tariffari;
- l’applicabilità dell'art. 17, comma 10, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali;
- l’attività di collaudo disciplinata dall’art. 28 della medesima normativa.
Nelle more dell’adozione del regolamento previsto dal comma 10 dell’art. 17 della legge n. 109/1994 come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/02 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli incarichi il cui importo sia superiore ad E 100.000, ma inferiore alla soglia comunitaria, gli enti possano far riferimento alle corrispondenti norme statali ed, in particolare, al combinato disposto della disciplina risultante dall'art. 62 del D.P.R. n. 554/99 (che prevede l'affidamento degli incarichi tramite licitazione privata) e dell'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, così come modificato dalla legge n. 166/2002, che, per gli affidamenti di importo compreso tra 100.000 euro e la soglia comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, prevede, in alternativa alle modalità di aggiudicazione stabilite dal regolamento, la procedura del pubblico incanto. In particolare, si ritiene che la modifica introdotta con la legge n. 166/2002, che prevede quale sistema di affidamento degli incarichi di progettazione anche il pubblico incanto, trovi applicazione anche in Sicilia, nonostante il rinvio statico alla normativa statale previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 7/2002 e ciò in considerazione sia del vuoto normativo che altrimenti determinerebbe, sia della valenza temporale limitata fino al momento in cui verrà adottato il regolamento. Per quanto sopra esposto, gli enti per gli incarichi il cui importo sia superiore a 100.000 euro, ma inferiore alla soglia comunitaria, dovranno provvedere al relativo affidamento tramite la licitazione privata o tramite la procedura del pubblico incanto.
Incarichi di importo inferiore a 100.000 euro
Per gli affidamenti degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni e per gli affidamenti di incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad E 100.000, di cui all'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali, gli enti hanno l'obbligo di instaurare la procedura negoziata di cui agli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE, in base al rinvio dinamico disposto dall'art. 32 della legge regionale n. 7/2002.
L'affidamento degli incarichi, nell'ipotesi in cui sia stato istituito un apposito albo, dovrà essere effettuato mediante selezione comparativa tra gli iscritti allo stesso, secondo la medesima procedura di cui ai predetti artt. 91, comma 2, e 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163/06, nell'ambito delle tipologie in base alle quali si chiede l'iscrizione.
Regime dei minimi tariffari - Decreto legge n. 223/2006 Poiché l’art. 2 del decreto-legge n. 223/2006interviene sulla materia delle tariffe minime già disciplinata dall'art. 92 del codice degli appalti non sembra dubbio che esso rechi un'abrogazione implicita di quest'ultima disposizione.
Per le superiori ragioni lo stesso deve ritenersi applicabile anche in Sicilia, con l'abrogazione dell'obbligatorietà della tariffa minima in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e di libera circolazione delle persone e dei servizi.
Per quanto riguarda le procedure ad evidenza pubblica, poi, il comma 2 dell'art. 2 del decreto legge n. 223/2006 prevede testualmente che "Nelle procedure ad evidenza pubblica le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente adeguate quale criterio o base di riferimento per la determinazione di compensi per attività professionali".
Tale disposizione rappresenta un'apertura alla possibilità di mantenere in vita almeno per le opere pubbliche le tariffe di cui al D.M. 4/4/2001; dall'altro però sancisce in modo implicito ma senza più alcun dubbio il principio che il decreto legge n. 223/2006 ha cancellato la disposizione contenuta nell'art. 92, comma 2, del codice secondo la quale: "I corrispettivi sono minimi inderogabili".
Dunque la liberalizzazione sarà totale per gli incarichi affidati dai privati, mentre sarà discrezionale per quelli affidati dalle amministrazioni pubbliche che potranno far riferimento alle tariffe di cui al citato D.M. 4/4/2001, ove motivatamente adeguate quale criterio o base di riferimento per la determinazione di compensi per attività professionali.
Schema indicativo di avviso pubblico per la costituzione dell'albo
Alla circolare viene allegato uno schema d'avviso pubblico distinto nelle sezioni A e B, uno schema di domanda tipo, unitamente ad una scheda tipo curriculum vitae.
La sezione A riguarda i collaudatori degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, ai sensi di legge, di cui all’art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali.
La sezione B concerne i professionisti per l'affidamento di incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nella circolare viene evidenziato che la stazione appaltante che ha conferito l'incarico deve darne adeguata pubblicità con comunicazione scritta da inviare agli ordini e collegi professionali competenti per territorio, entro 30 giorni dal conferimento medesimo, attraverso il rappresentante legale dell'ente.
A cura di Paolo
Oreto
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