TASSA SULLE GARE
L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con una delibera del 10 gennaio scorso è intervenuta sul problema relativo...
L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, con una delibera del 10 gennaio
scorso è intervenuta sul problema relativo alla tassa sulle
gare.
Nella delibera viene precisato che dall’1 febbraio prossimo le gare al di sotto i 150 mila euro saranno esentate dal pagamento della tassa mentre il contributo viene esteso, al di sopra dei 150 mila euro, a tutti gli appalti compresi quelli che riguardano i servizi e forniture che nel periodo di prima applicazione erano esenti.
La delibera non aggiunge nessuna novità in merito ai soggetti tenuti alla contribuzione che vengono confermati:
La delibera dell’Autorità all’articolo 3 specifica e conferma le
modalità e termini di versamento della contribuzione che deve
essere effettuata secondo le istruzioni operative presenti sul sito
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture all’indirizzo
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html.
Per ultimo vale la pena ricordare che il TAR di Palermo con Sentenza n. 3888 del 11 dicembre 2006 ha precisato che l’eventuale omissione del versamento della tassa sulle gare non è sanabile a posteriori principalmente per il rispetto della par condicio dei partecipanti ed il mancato pagamento della Tassa sulle gare al momento di presentazione dell'offerta causa l’esclusione dalla procedura di gara stessa.
Le nuove regole entreranno in vigore dall’1 febbraio prossimo e per i bandi pubblicati fino al 31 gennaio continuano, quindi, la tassa continuerà ad essere applicata anche alle gare di importo inferiore a 150 mila euro mentre non sarà applicata alle gare relative agli appalti di servizi e forniture.
Dal punto di vista del gettito complessivo, l’esclusione dal campo di applicazione del prelievo delle gare sotto i 150 mila euro dovrebbe venire ampiamente compensata dall’estensione del contributo agli appalti di servizi e forniture. Si tratta, infatti, di un mercato molto ampio che include tutti gli acquisti effettuati dalla pubblica amministrazione.
Nella delibera viene precisato che dall’1 febbraio prossimo le gare al di sotto i 150 mila euro saranno esentate dal pagamento della tassa mentre il contributo viene esteso, al di sopra dei 150 mila euro, a tutti gli appalti compresi quelli che riguardano i servizi e forniture che nel periodo di prima applicazione erano esenti.
La delibera non aggiunge nessuna novità in merito ai soggetti tenuti alla contribuzione che vengono confermati:
- nelle stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del D.Lgs. n. 163/2006;
- negli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente;
- negli organismi di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
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Per ultimo vale la pena ricordare che il TAR di Palermo con Sentenza n. 3888 del 11 dicembre 2006 ha precisato che l’eventuale omissione del versamento della tassa sulle gare non è sanabile a posteriori principalmente per il rispetto della par condicio dei partecipanti ed il mancato pagamento della Tassa sulle gare al momento di presentazione dell'offerta causa l’esclusione dalla procedura di gara stessa.
Le nuove regole entreranno in vigore dall’1 febbraio prossimo e per i bandi pubblicati fino al 31 gennaio continuano, quindi, la tassa continuerà ad essere applicata anche alle gare di importo inferiore a 150 mila euro mentre non sarà applicata alle gare relative agli appalti di servizi e forniture.
Dal punto di vista del gettito complessivo, l’esclusione dal campo di applicazione del prelievo delle gare sotto i 150 mila euro dovrebbe venire ampiamente compensata dall’estensione del contributo agli appalti di servizi e forniture. Si tratta, infatti, di un mercato molto ampio che include tutti gli acquisti effettuati dalla pubblica amministrazione.
A cura di Paolo
Oreto
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Documenti Allegati
Deliberazione.pdf