IN ARRIVO IL TESTO UNICO
È finalmente in arrivo il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro e verrà presentato a Napoli il 25 e 26 gennaio 2006 in occasione della seconda Conferenza na...
È finalmente in arrivo il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro e
verrà presentato a Napoli il 25 e 26 gennaio 2006 in occasione
della seconda Conferenza nazionale per la salute e la sicurezza sul
lavoro.
I principi fondamentali cui dovrà attenersi il Governo per la redazione e formulazione del T.U. in materia di sicurezza sono contenuti nello schema di disegno di legge recante “delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro”.
“Il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori”.
I principali i criteri direttivi per la redazione del Testo Unico in materia di sicurezza, riportati nel disegno di legge delega, prevedono fra le altre:
Già nella normativa attuale in materia di sicurezza sia nel D.lgs. 494/1996 che nel D.lgs 626/1996 rispettivamente agli articoli 3, comma 8 e articolo 7 è previsto che il committente debba verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese attraverso l’iscrizione alle Camere di commercio ma non è fornito alcun criterio di valutazione.
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Dovrà pertanto essere individuato un meccanismo che consenta di verificare l’idoneità tecnico-professionale in maniera da poter “favorire” le imprese che effettivamente promuovono e diffondono la cultura della sicurezza e della prevenzione dei lavoratori
I principi fondamentali cui dovrà attenersi il Governo per la redazione e formulazione del T.U. in materia di sicurezza sono contenuti nello schema di disegno di legge recante “delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro”.
“Il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori”.
I principali i criteri direttivi per la redazione del Testo Unico in materia di sicurezza, riportati nel disegno di legge delega, prevedono fra le altre:
- il riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti;
- la garanzia della applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività;
- la garanzia della applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, indipendentemente dal tipo di contratto;
- la semplificazione degli adempimenti di natura meramente formale;
- il riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale;
- la riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatoriola revisione dei requisiti e delle funzioni delle figure professionali del sistema di prevenzione rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici;
- la ridefinizione dei compiti e della composizione della commissione consultiva permanente ai fini della realizzazione di un coordinamento nazionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in base alla esperienza, alla competenza professionale e alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché previsione di forme di attestazione su base volontaria;
- creazione di un organismo diretto a definire progetti informativi, formativi e di consulenza nei confronti delle piccole e medie imprese;
- sostegno all’informazione e alla formazione preventiva e periodica di tutti i soggetti obbligati in materia di salute e sicurezza sui rischi connessi alle attività lavorative;
- finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza delle piccole e medie imprese;
- inserimento della materia della salute e sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici ed universitari e nei percorsi di formazione;
Già nella normativa attuale in materia di sicurezza sia nel D.lgs. 494/1996 che nel D.lgs 626/1996 rispettivamente agli articoli 3, comma 8 e articolo 7 è previsto che il committente debba verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese attraverso l’iscrizione alle Camere di commercio ma non è fornito alcun criterio di valutazione.
.
Dovrà pertanto essere individuato un meccanismo che consenta di verificare l’idoneità tecnico-professionale in maniera da poter “favorire” le imprese che effettivamente promuovono e diffondono la cultura della sicurezza e della prevenzione dei lavoratori
a cura di Vincenzo
Palumbo
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