Ritardati pagamenti: Interviene anche la Corte dei Conti
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, con la delibera del 14 marzo 2013, n. 53 ha risposto alla richiesta di un parere di una Amm...
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la
Puglia, con la delibera del 14 marzo 2013, n. 53 ha risposto
alla richiesta di un parere di una Amministrazione comunale in
merito al problema legato al ritardo nei pagamenti da parte della
pubblica amministrazione e riguardava, nel dettaglio,
l'applicabilità o meno della disciplina relativa ai ritardi dei
pagamenti inserita nel Codice dei contratti e nel Regolamento di
attuazione alla luce delle nuove norme emanate con il D.Lgs. 9
novembre 2012, n. 192, relativo ai ritardi nei pagamenti nelle
transazioni commerciali.
La Corte dei Conti, nella propria delibera, ha ricordato come i dubbi interpretativi relativi al D.Lgs. n. 192/2012 che recepisce la Direttiva europea 2011/7/UE sono stati chiariti dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico n. 1263 del 23 gennaio 2013 inviata agli operatori del settore in cui è stato chiarito che il citato d.lgs. è esteso a tutti i settori dei contratti di diritto pubblico, compresi quelli di lavori.
D'altra parte, precisa la Corte, che "la disciplina sovranazionale non può che prevalere su regolamentazioni nazionali eventualmente configgenti, ravvisandosi, infatti, lo scopo della normativa europea nella necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato, atteso che i ritardi nei pagamenti rappresentano un effetto distorsivo della concorrenza ed ove si ponga la necessità di interpretare una norma interna è necessario farlo nel modo più possibile corrispondente alla lettera, agli scopi ed alla ratio della norma europea".
La Corte aggiunge, anche, che "le disposizioni dettate in materia di lavori pubblici (e cioè le norme del Codice e del Regolamento), anteriori rispetto al recepimento della Direttiva, vanno interpretate e chiarite alla luce del D. Lgs. n. 192, essendo quest'ultimo da ritenere prevalente rispetto a disposizioni di matrice nazionale eventualmente confliggenti".
Alla luce delle considerazioni della Corte dei Conti sembrerebbe dunque che non potranno essere considerate più applicabili le disposizioni del Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) che determinano la misura degli interessi moratori in modo diverso da quello del decreto n. 231, come modificato dal d.lgs. n. 192/2012, che prevede la corresponsione di interessi di mora ad un tasso d'interesse pari a quello applicato dalla BCE alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora; né potranno più ritenersi applicabili l'art. 144 commi 2 e 3 del Regolamento, che facevano riferimento a tassi moratori al saggio stabilito annualmente con decreto interministeriale, né l'art. 142, commi 1 e 2. E sembrerebbe, anche, che non potranno essere più applicabili le norme che fissano il termine di 45 giorni per l'emissione del certificato di pagamento del SAL (art. 143 comma 1 D.P.R. n. 207/2010), oggi da considerare fissato a 30 giorni dalla normativa di recepimento della Direttiva europea.
Ma consentitemi di non essere d'accordo per i seguenti motivi:
La posizione, dunque, della Corte dei Conti, a prima vista, potrebbe essere convincente ma, entrando nel dettaglio sembra non esserlo e continuiamo ad essere dell'avviso che per evitare equivoci e possibili a perture di procedure di infrazione, sarebbe giusto che il Governo provveda a modificare l'articolo 133 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 163/2006 (Termini di adempimento, penali, adeguamento dei prezzi) e gli articoli 142 (Ritardato pagamento), 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo) e 144 (Interessi per ritardato pagamento) del Regolamento n. 207/2010.
E continuiamo ad essere dell'avviso che in diritto, il brocardo "lex specialis derogat generali" (che in latino significa: "la norma speciale deroga quella generale") esprime uno dei principi o criteri tradizionalmente utilizzati dagli ordinamenti giuridici per risolvere le antinomie normative: il criterio di specialità. Ciò premesso, l'Italia è dotata di un codice (D.Lgs. n. 163/2006) e di un regolamento (D.P.R. n. 207/2010) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (dunque di una lex specialis) e non è possibile, a nostro avviso, derogare alle stesse senza uno specifico intervento normativo
La Corte dei Conti, nella propria delibera, ha ricordato come i dubbi interpretativi relativi al D.Lgs. n. 192/2012 che recepisce la Direttiva europea 2011/7/UE sono stati chiariti dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico n. 1263 del 23 gennaio 2013 inviata agli operatori del settore in cui è stato chiarito che il citato d.lgs. è esteso a tutti i settori dei contratti di diritto pubblico, compresi quelli di lavori.
D'altra parte, precisa la Corte, che "la disciplina sovranazionale non può che prevalere su regolamentazioni nazionali eventualmente configgenti, ravvisandosi, infatti, lo scopo della normativa europea nella necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato, atteso che i ritardi nei pagamenti rappresentano un effetto distorsivo della concorrenza ed ove si ponga la necessità di interpretare una norma interna è necessario farlo nel modo più possibile corrispondente alla lettera, agli scopi ed alla ratio della norma europea".
La Corte aggiunge, anche, che "le disposizioni dettate in materia di lavori pubblici (e cioè le norme del Codice e del Regolamento), anteriori rispetto al recepimento della Direttiva, vanno interpretate e chiarite alla luce del D. Lgs. n. 192, essendo quest'ultimo da ritenere prevalente rispetto a disposizioni di matrice nazionale eventualmente confliggenti".
Alla luce delle considerazioni della Corte dei Conti sembrerebbe dunque che non potranno essere considerate più applicabili le disposizioni del Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) che determinano la misura degli interessi moratori in modo diverso da quello del decreto n. 231, come modificato dal d.lgs. n. 192/2012, che prevede la corresponsione di interessi di mora ad un tasso d'interesse pari a quello applicato dalla BCE alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora; né potranno più ritenersi applicabili l'art. 144 commi 2 e 3 del Regolamento, che facevano riferimento a tassi moratori al saggio stabilito annualmente con decreto interministeriale, né l'art. 142, commi 1 e 2. E sembrerebbe, anche, che non potranno essere più applicabili le norme che fissano il termine di 45 giorni per l'emissione del certificato di pagamento del SAL (art. 143 comma 1 D.P.R. n. 207/2010), oggi da considerare fissato a 30 giorni dalla normativa di recepimento della Direttiva europea.
Ma consentitemi di non essere d'accordo per i seguenti motivi:
- la disciplina UE sui ritardi dei pagamenti di cui alla Direttiva 2011/7/UE doveva essere recepita dagli stati membri, così come disposto dall'art. 12 della direttiva stessa, entro il 16/3/2013;
- l'Italia non ha recepito, “sic et simpliciter”, la direttiva 2011/7/UE ma, con il d.lgs. n. 192/2012, ha provveduto a modificare il d.lgs. n. 231/2002 per adeguare lo stesso alla citata direttiva UE;
- il codice dei contratti ed il regolamento di attuazione contengono, per i lavori pubblici, specifiche norme in merito ai ritardi nei pagamenti;
- visto che l'Italia ha una normativa specifica in merito ai ritardi nei pagamenti dei lavori pubblici, le norme europee confliggenti con le norme nazionali non possono essere definite “self-executing” e non possono, quindi, entrare in vigore senza una specifica norma di recepimento;
- in questo momento, senza specifiche modifiche al codice dei contratti ed al regolamento idonee a recepire, anche nel campo dei lavori pubblici, la direttiva europea sui ritardi nei pagamenti, a nostro avviso, restano in vigore le norme del Codice e del Regolamento;
- se le norme per i ritardi nei pagamenti, contenute nella direttiva 2011/7/UE, valgono anche per i lavori pubblici, la Commissione europea, visto che l’Italia non ha recepito tali norme entro il 16/3/2013, potrebbe aprire una procedura di infrazione e condannare l'Italia ove tali norme non siano recepite entro una certa data.
La posizione, dunque, della Corte dei Conti, a prima vista, potrebbe essere convincente ma, entrando nel dettaglio sembra non esserlo e continuiamo ad essere dell'avviso che per evitare equivoci e possibili a perture di procedure di infrazione, sarebbe giusto che il Governo provveda a modificare l'articolo 133 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 163/2006 (Termini di adempimento, penali, adeguamento dei prezzi) e gli articoli 142 (Ritardato pagamento), 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo) e 144 (Interessi per ritardato pagamento) del Regolamento n. 207/2010.
E continuiamo ad essere dell'avviso che in diritto, il brocardo "lex specialis derogat generali" (che in latino significa: "la norma speciale deroga quella generale") esprime uno dei principi o criteri tradizionalmente utilizzati dagli ordinamenti giuridici per risolvere le antinomie normative: il criterio di specialità. Ciò premesso, l'Italia è dotata di un codice (D.Lgs. n. 163/2006) e di un regolamento (D.P.R. n. 207/2010) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (dunque di una lex specialis) e non è possibile, a nostro avviso, derogare alle stesse senza uno specifico intervento normativo
A cura di arch. Paolo
Oreto
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