Documento valutazione rischi (DVR): Dall'1 giugno obbligatorie le procedure standardizzate

Procedure Standardizzate ai nastri di partenza. Dall'1 giugno 2013, infatti, verrà meno la possibilità per le aziende fino a 10 dipendenti di autocertificare...

17/05/2013
Procedure Standardizzate ai nastri di partenza. Dall'1 giugno 2013, infatti, verrà meno la possibilità per le aziende fino a 10 dipendenti di autocertificare la valutazione dei rischi ed dovrà essere applicato quanto previsto dal Decreto interministeriale 30 novembre 2012 recante "Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi" (G.U. 6/12/2012, n. 285), entrato in vigore il 6 febbraio 2013.

E' necessario, quindi, che le aziende che fino ad oggi si siano avvalse della facoltà di "auto dichiarare" la valutazione dei rischi si muniscano di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi.
A tale riguardo, è possibile utilizzare - quale strumento di ausilio ad un corretto adempimento degli obblighi di legge - le procedure di cui all'articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e, quindi il Decreto interministeriale 30 novembre 2012 recante "Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 6/12/2012, n. 285.

Ricordiamo che l'attuale versione delle procedure standardizzate predisposte dalla Commissione si compongono di due parti:
  • la prima vuole essere una linea guida alla compilazione e contiene nel dettaglio le istruzioni operative;
  • la seconda parte è costituita dalla modulistica e riporta, dunque, le schede da utilizzare per adempiere all'obbligo della valutazione dei rischi.

Le procedura si articola sui seguenti quattro passi:
  • il primo prevede una descrizione sintetica dell'azienda (a cui corrisponde il Modulo 1.1) e del ciclo lavorativo, e l'identificazione delle mansioni (e a tal fine dovrà essere compilato il modulo 1.2);
  • dopo ver descritto l'attività aziendale, attraverso il secondo passo si dovranno individuare i pericoli presenti, legati ad esempio alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, alla eventuale presenza di agenti chimici, fisici, biologici. Per individuare i pericoli dovrà essere utilizzato il modulo 2, che rappresenta un elenco di pericoli che dovrebbe essere esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare nell'ambito delle realtà lavorative. Andrà contrassegnata nelle apposite colonne la presenza o l'assenza del pericolo in azienda. Nel modulo 2 sono contenuti anche i riferimenti legislativi o eventuali norme tecniche associati al singolo pericolo, nonché esempi di incidenti o criticità per ogni pericolo elencato;
  • il terzo passo (per il quale dovrà essere compilato il Modulo 3) prevede l'effettuazione della valutazione dei rischi associati ai pericoli così come sono stati individuati nel precedente Modulo 2, riportando anche le aree/ reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni, nonché l'identificazione e l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
  • nel quarto passo (con l'utilizzo del medesimo Modulo 3, dalla colonna 6 alla colonna 8) saranno indicate le misure relative alla definizione del programma di miglioramento. Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità.

Ricordiamo, anche, che l'Ance (Associazione nazionale costruttori edili) ha predisposto una dettagliata procedura per le imprese edili.

In allegato il decreto interministeriale con le procedure standardizzate predisposte dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e le procedure standard.

A cura di Gabriele Bivona
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