Codice Appalti e Relazione geologica: 2 anni di silenzio del TAR al ricorso del Consiglio Nazionale dei Geologi
Era il 17 febbraio 2011 quando il Consiglio Nazionale dei Geologi depositava presso il TAR Lazio un ricorso avverso ad alcuni articoli del Regolamento di att...
Era il 17 febbraio 2011 quando il Consiglio Nazionale dei
Geologi depositava presso il TAR Lazio un ricorso
avverso ad alcuni articoli del Regolamento di attuazione ed
esecuzione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante
Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e
Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE.
Con l'entrata in vigore del regolamento si è, infatti, realizzato un palese contrasto tra la norma regolamentare, il D.P.R. n. 207/2010, e la norma primaria, il D. Lgs. n. 163/2006 circa i contenuti della relazione geologica e la competenza dei geologi a svolgere attività di direzione tecnica di cantiere.
Più specificamente il ricorso presentato verte su una diversa e più limitata e limitativa definizione di relazione geologica contenuta nel regolamento rispetto a quella del Codice Appalti, la cui più evidente conseguenza comporta l'acquisizione alla progettazione di un elaborato geologico tecnicamente incompiuto e comunque inadeguato a fornire le prescrizioni tecnico-geologiche necessarie al progettista.
Con l'applicazione della norma regolamentare si dà luogo ad un illegittimo iato tra l'esame geologico e l'attuazione tecnico-geologica della progettazione, inibendo al geologo, inoltre, la parte più significativa e conclusiva della propria indagine, che consiste nella valutazione del comportamento del terreno in assenza ed in presenza dell'opera, nella valutazione del grado di interferenza della stessa opera con i naturali ed ineludibili processi geologico-evolutivi di suolo e sottosuolo, finendo per incidere direttamente sull'economia e sulla sicurezza dell'opera progettata.
La definizione di relazione geologica contenuta nel D. Lgs. n. 163/2006, oltre ad essere congrua rispetto alle competenze professionali dei geologi, risulta conforme a quanto disponeva invece il precedente regolamento sui lavori pubblici (D.P.R. n. 554/1999).
Altro importante motivo di impugnazione della norma regolamentare riguarda l'impossibilità di affidare l'incarico di direttore tecnico ai professionisti geologi, in contrasto con la precedente disposizione normativa, rinvenibile nel comma 2 dell'art. 26 del D.P.R. 34/2000, che prevedeva la facoltà di affidare la direzione tecnica anche ai geologi. Al riguardo, proprio in riferimento all'art. 26 comma 2 del D.P.R. n. 34/2000, si era espressa l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici con la determinazione n. 56 del 13 dicembre 2000.
L'attuale testo regolamentare, in palese violazione della normativa sulle competenze professionali del geologo, ne ha escluso la figura tra i soggetti legittimati alla direzione tecnica, pur nei limiti della competenza per categorie di lavori.
Al momento dell'impugnazione da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi le norme regolamentari non erano ancora entrate in vigore, motivo per il quale non era stata formulata richiesta la sospensione cautelare, ma piuttosto era stata rivolta un'istanza di fissazione in tempi brevi dell'udienza, in vista dell'entrata in vigore del regolamento, che era attesa per il successivo 8 giugno 2011.
Sono trascorsi più di due anni ed a tutt'oggi non è stata neanche fissata l'udienza di merito del ricorso, nonostante i ripetuti solleciti dei legali, che per ben tre volte hanno depositato motivate istanze di prelievo urgente.
E' sin troppo evidente che per il Consiglio Nazionale dei Geologi sia di interesse rilevante pervenire alla discussione di merito, nell'interesse della categoria, ma anche delle giuste istanze di sicurezza che devono essere garantite dalla filiera della progettazione.
In questa assurda condizione di attesa a tempo indeterminato alcuni pregiudizi per la categoria non sono attualmente rimovibili, ma il paradosso è che dopo oltre due anni, quando già avremmo dovuto avere una sentenza di merito, il dibattimento non è proprio iniziato. Così vanno le cose in Italia.
Che fare davanti a questa inerzia? Verrebbe da pensare che sia il caso di adire le vie legali.
A cura di Gian Vito Graziano - Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
Con l'entrata in vigore del regolamento si è, infatti, realizzato un palese contrasto tra la norma regolamentare, il D.P.R. n. 207/2010, e la norma primaria, il D. Lgs. n. 163/2006 circa i contenuti della relazione geologica e la competenza dei geologi a svolgere attività di direzione tecnica di cantiere.
Più specificamente il ricorso presentato verte su una diversa e più limitata e limitativa definizione di relazione geologica contenuta nel regolamento rispetto a quella del Codice Appalti, la cui più evidente conseguenza comporta l'acquisizione alla progettazione di un elaborato geologico tecnicamente incompiuto e comunque inadeguato a fornire le prescrizioni tecnico-geologiche necessarie al progettista.
Con l'applicazione della norma regolamentare si dà luogo ad un illegittimo iato tra l'esame geologico e l'attuazione tecnico-geologica della progettazione, inibendo al geologo, inoltre, la parte più significativa e conclusiva della propria indagine, che consiste nella valutazione del comportamento del terreno in assenza ed in presenza dell'opera, nella valutazione del grado di interferenza della stessa opera con i naturali ed ineludibili processi geologico-evolutivi di suolo e sottosuolo, finendo per incidere direttamente sull'economia e sulla sicurezza dell'opera progettata.
La definizione di relazione geologica contenuta nel D. Lgs. n. 163/2006, oltre ad essere congrua rispetto alle competenze professionali dei geologi, risulta conforme a quanto disponeva invece il precedente regolamento sui lavori pubblici (D.P.R. n. 554/1999).
Altro importante motivo di impugnazione della norma regolamentare riguarda l'impossibilità di affidare l'incarico di direttore tecnico ai professionisti geologi, in contrasto con la precedente disposizione normativa, rinvenibile nel comma 2 dell'art. 26 del D.P.R. 34/2000, che prevedeva la facoltà di affidare la direzione tecnica anche ai geologi. Al riguardo, proprio in riferimento all'art. 26 comma 2 del D.P.R. n. 34/2000, si era espressa l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici con la determinazione n. 56 del 13 dicembre 2000.
L'attuale testo regolamentare, in palese violazione della normativa sulle competenze professionali del geologo, ne ha escluso la figura tra i soggetti legittimati alla direzione tecnica, pur nei limiti della competenza per categorie di lavori.
Al momento dell'impugnazione da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi le norme regolamentari non erano ancora entrate in vigore, motivo per il quale non era stata formulata richiesta la sospensione cautelare, ma piuttosto era stata rivolta un'istanza di fissazione in tempi brevi dell'udienza, in vista dell'entrata in vigore del regolamento, che era attesa per il successivo 8 giugno 2011.
Sono trascorsi più di due anni ed a tutt'oggi non è stata neanche fissata l'udienza di merito del ricorso, nonostante i ripetuti solleciti dei legali, che per ben tre volte hanno depositato motivate istanze di prelievo urgente.
E' sin troppo evidente che per il Consiglio Nazionale dei Geologi sia di interesse rilevante pervenire alla discussione di merito, nell'interesse della categoria, ma anche delle giuste istanze di sicurezza che devono essere garantite dalla filiera della progettazione.
In questa assurda condizione di attesa a tempo indeterminato alcuni pregiudizi per la categoria non sono attualmente rimovibili, ma il paradosso è che dopo oltre due anni, quando già avremmo dovuto avere una sentenza di merito, il dibattimento non è proprio iniziato. Così vanno le cose in Italia.
Che fare davanti a questa inerzia? Verrebbe da pensare che sia il caso di adire le vie legali.
A cura di Gian Vito Graziano - Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
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