Istanze di sanatoria: la legittimità dei provvedimenti sanzionatori

Rimessa in pristino di opere abusive: in presenza di istanza di sanatoria, si possono emettere provvedimenti sanzionatori solo qualora sia stato previamente ...

24/05/2013

Rimessa in pristino di opere abusive: in presenza di istanza di sanatoria, si possono emettere provvedimenti sanzionatori solo qualora sia stato previamente adottato un espresso provvedimento sull'istanza di condono, ma ciò comunque non è rapportabile al cosiddetto silenzio assenso delle Amministrazioni.

Con questa motivazione la V Sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello del Comune di Limena per la riforma della sentenza n. 1008/2000 del Tar Veneto Sez. II, che aveva annullato un provvedimento dell'Amministrazione nei confronti di due privati cittadini nel quale veniva disposta la rimessione in pristino di luoghi dove erano state realizzate delle opere ritenute abusive e per le quali era stata presentata istanza di condono - a poco più di un mese di distanza dalla richiesta di rilascio di una concessione edilizia per un'area adiacente - motivando la decisione con il silenzio assenso, essendo trascorsi ventiquattro mesi previsti dall'art. 35 della legge n. 47/1985, senza che il Comune si pronunciasse esplicitamente sulla fattispecie.

Contro tale parere del giudice di prime cure, il Comune di Limena ha quindi proposto appello proprio in Consiglio di Stato, facendo presente come l'avere emanato un provvedimento di remissione in pristino dei luoghi fosse già in sè espressione di un diniego all'istanza di sanatoria, unito tra l'altro, in questo caso, anche al fatto che il termine annuale decorrente dalla data di presentazione di domanda di sanatoria non fosse decorso, proprio per l'intervento di tale impugnativa e che il silenzio-assenso dell'amministrazione non fosse comunque scattato per l'assenza di alcuni requisiti indispensabili nell'istanza di sanatoria stessa.

I giudici di Palazzo Spada hanno invece considerate infondate tale motivazioni, e ribadendo l'illegittimità del provvedimento del Comune perché emesso senza previa adozione di uno specifico provvedimento di rigetto dell'istanza di sanatoria, hanno rilevato che quando viene presentata domanda di sanatoria di abusi edilizi, diventano inefficaci i precedenti atti sanzionatori (ordini di demolizioni, inibitorie, ordine di sospensione dei lavori), nel presupposto, così come affermato da ricorrente giurisprudenza, che "sul piano procedimentale, il Comune è tenuto innanzi tutto a esaminare ed eventualmente a respingere la domanda di condono effettuando, comunque, una nuova valutazione della situazione mentre, dal punto di vista processuale, la documentata presentazione di istanza di condono comporta l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse avverso i pregressi provvedimenti repressivi" (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5553).

Ciò tra l'altro implica che non si può ritenere il silenzio assenso dell'Amministrazione quale causa di illegittimità dell'impugnativa, ragion per cui il Consiglio di Stato, ha comunque stabilito che la motivazione della sentenza di primo grado vada riformulata laddove si faccia riferimento all'essere intervenuto un condono edilizio.

 

 

 

 

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