IMU: Come calcolare la prima rata 2013
L'IMU è stata ufficialmente sospesa fino a settembre, ma solo per abitazioni principali, fabbricati rurali e terreni agricoli. Chi è un possesso, invece, di ...
L'IMU è stata ufficialmente sospesa fino a settembre, ma
solo per abitazioni principali, fabbricati rurali e terreni
agricoli. Chi è un possesso, invece, di un immobile strumentale
è chiamato a versare l'acconto IMU entro il 16 giugno, o meglio
quest'anno il termine slitta al lunedì successivo 18 giugno.
In riferimento a tale versamento, il Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circolare N. 2/DF del 23 maggio, risponde ad alcuni quesiti e precisa che il versamento della prima rata potrà essere calcolato in base all'aliquota e alle detrazioni in vigore per lo scorso anno, ancor prima dell'approvazione definitiva della modifica normativa proposta al DL n. 35/2013, che dovrà essere convertito in legge entro il 7 giugno.
La circolare del Dipartimento Finanze tratta i seguenti argomenti:
Nella circolare, viene precisato che il citato emendamento mira a facilitare gli adempimenti di contribuenti e intermediari che altrimenti, in base alla disposizione originaria del decreto in conversione, si troverebbero a dover consultare il sito del Mef, sul quale vengono pubblicate le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune, due volte nel corso dello stesso anno, in tempi troppo a ridosso delle scadenze di giugno e dicembre.
In ogni caso, nell'ipotesi in cui i contribuenti versino la prima rata tenendo conto anticipatamente del contenuto dell'emendamento, varrà la regola prevista dallo Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3, legge 212/2000), in base alla quale “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria”.
In fase di saldo IMU avverranno poi gli eventuali conguagli della prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia entro il 16 ottobre di ciascun anno o delle delibere dell'anno precedente, in assenza di pubblicazione.
In riferimento a tale versamento, il Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circolare N. 2/DF del 23 maggio, risponde ad alcuni quesiti e precisa che il versamento della prima rata potrà essere calcolato in base all'aliquota e alle detrazioni in vigore per lo scorso anno, ancor prima dell'approvazione definitiva della modifica normativa proposta al DL n. 35/2013, che dovrà essere convertito in legge entro il 7 giugno.
La circolare del Dipartimento Finanze tratta i seguenti argomenti:
- Versamento della prima rata sulla base delle aliquote e della detrazione del 2012 prima della conversione in legge del d.l. n. 35 del 2013
- Immobili assimilati alle abitazioni principali
- Immobile assegnato all'ex coniuge
Nella circolare, viene precisato che il citato emendamento mira a facilitare gli adempimenti di contribuenti e intermediari che altrimenti, in base alla disposizione originaria del decreto in conversione, si troverebbero a dover consultare il sito del Mef, sul quale vengono pubblicate le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune, due volte nel corso dello stesso anno, in tempi troppo a ridosso delle scadenze di giugno e dicembre.
In ogni caso, nell'ipotesi in cui i contribuenti versino la prima rata tenendo conto anticipatamente del contenuto dell'emendamento, varrà la regola prevista dallo Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3, legge 212/2000), in base alla quale “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria”.
In fase di saldo IMU avverranno poi gli eventuali conguagli della prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia entro il 16 ottobre di ciascun anno o delle delibere dell'anno precedente, in assenza di pubblicazione.
A cura di Gabriele
Bivona
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