Tabelle millesimali: maggioranza qualificata sufficiente per l'approvazione
Tabelle millesimali: non è necessaria la loro approvazione con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata, come previs...
Tabelle millesimali: non è necessaria la loro approvazione
con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la
maggioranza qualificata, come previsto dall'art. 1139,
comma 2 del codice civile.
Questa la decisione della Sez. II della Cassazione civile che, con la sentenza 11387 del 13 maggio scorso, ha accolto il ricorso di un condominio contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva annullato il decreto ingiuntivo contro il proprietario di un immobile sito nel palazzo, al quale era stato intimato il pagamento delle quote condominiali arretrate, fino ad allora non versate perché ritenute frutto di un calcolo erroneo e illegittimo delle tabelle millesimali. Tale ingiunzione di pagamento, di fatto, era stata annullata in secondo grado, perché secondo il giudice distrettuale la delibera condominiale con la quale i millesimi erano stati modificati risultava nulla perché raggiunta non con consenso unanime, ma con maggioranza, se pur qualificata di cui all'art. 1136 c.c., comma 2.
Di diverso parere la Suprema Corte che, tenendo conto del nuovo orientamento giurisprudenziale con il quale si è proprio voluto mettere ordine su una disciplina spesso contrastante in quanto a sentenze pronunciate, ha preso come riferimento la pronuncia delle S.U. n. 18477 del 9.8.2010, in forza della quale "la modifica delle tabelle millesimali può essere fatta non più all'unanimità, ma con la maggioranza di cui all'art. 1138 c.c.".
E, seguendo tale orientamento, ha ritenuto che l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, per cui esso non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c. Questo perché, se si tiene presente che le tabelle millesimali, in base all'art. 68 disp. att. c.c., sono allegate al regolamento di condominio - approvato dall'assemblea a maggioranza, come previsto dall'art. 1138 c.c. - e che esse non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all'intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, dovrebbe essere logico concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio.
Non solo: i giudici della Suprema Corte hanno anche sottolineato come l'approvazione a maggioranza delle tabelle millesimali non comporta inconvenienti di rilievo nei confronti dei condomini, in quanto, qualora vi siano errori nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono danneggiati possono chiedere, senza limiti di tempo, la revisione come previsto dall'art. 69 disp. att. c.c..
Infine, la Cassazione ha anche rilevato come con la legge n. 220/2012 tale nuovo orientamento sia stato recepito: questa norma infatti, nel testo no veliate, prevede in linea generale, che i valori espressi nelle tabelle millesimali "possono essere rettificati e modificati all'unanimità"; tuttavia a questa regola generale si aggiunge però che tali tabelle possono essere modificate anche nell'interesse di un solo condomino e con un numero di voti che rappresenti la maggioranza prevista dall'art. 1136 c.c., comma 2.
Da qui la volontà di accogliere il ricorso del condominio, annullando la decisione della Corte d'Appello, ribadendo che le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1139 c.c., comma 2.
Questa la decisione della Sez. II della Cassazione civile che, con la sentenza 11387 del 13 maggio scorso, ha accolto il ricorso di un condominio contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva annullato il decreto ingiuntivo contro il proprietario di un immobile sito nel palazzo, al quale era stato intimato il pagamento delle quote condominiali arretrate, fino ad allora non versate perché ritenute frutto di un calcolo erroneo e illegittimo delle tabelle millesimali. Tale ingiunzione di pagamento, di fatto, era stata annullata in secondo grado, perché secondo il giudice distrettuale la delibera condominiale con la quale i millesimi erano stati modificati risultava nulla perché raggiunta non con consenso unanime, ma con maggioranza, se pur qualificata di cui all'art. 1136 c.c., comma 2.
Di diverso parere la Suprema Corte che, tenendo conto del nuovo orientamento giurisprudenziale con il quale si è proprio voluto mettere ordine su una disciplina spesso contrastante in quanto a sentenze pronunciate, ha preso come riferimento la pronuncia delle S.U. n. 18477 del 9.8.2010, in forza della quale "la modifica delle tabelle millesimali può essere fatta non più all'unanimità, ma con la maggioranza di cui all'art. 1138 c.c.".
E, seguendo tale orientamento, ha ritenuto che l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, per cui esso non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c. Questo perché, se si tiene presente che le tabelle millesimali, in base all'art. 68 disp. att. c.c., sono allegate al regolamento di condominio - approvato dall'assemblea a maggioranza, come previsto dall'art. 1138 c.c. - e che esse non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all'intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, dovrebbe essere logico concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio.
Non solo: i giudici della Suprema Corte hanno anche sottolineato come l'approvazione a maggioranza delle tabelle millesimali non comporta inconvenienti di rilievo nei confronti dei condomini, in quanto, qualora vi siano errori nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono danneggiati possono chiedere, senza limiti di tempo, la revisione come previsto dall'art. 69 disp. att. c.c..
Infine, la Cassazione ha anche rilevato come con la legge n. 220/2012 tale nuovo orientamento sia stato recepito: questa norma infatti, nel testo no veliate, prevede in linea generale, che i valori espressi nelle tabelle millesimali "possono essere rettificati e modificati all'unanimità"; tuttavia a questa regola generale si aggiunge però che tali tabelle possono essere modificate anche nell'interesse di un solo condomino e con un numero di voti che rappresenti la maggioranza prevista dall'art. 1136 c.c., comma 2.
Da qui la volontà di accogliere il ricorso del condominio, annullando la decisione della Corte d'Appello, ribadendo che le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1139 c.c., comma 2.
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