Leasing finanziario e contratto di disponibilità, dall'AVCP le linee guida
L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha emanato la Determinazione 22 maggio 2013, n. 4 recante "Linee guida sull...
L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture ha emanato la Determinazione 22 maggio 2013,
n. 4 recante "Linee guida sulle operazioni di leasing
finanziario e sul contratto di disponibilità", con la quale è
intervenuta sul tema del Partenariato Pubblico Privato
(PPP), al fine di chiarire le questioni di maggiore rilevanza
connesse all'applicazione degli strumenti contrattuali e fornire
alle stazioni appaltanti indicazioni operative sui principali
aspetti dell'iter di affidamento.
La determinazione si è resa necessaria in quanto l'introduzione nel sistema degli appalti pubblici del contratto di locazione finanziaria e del contratto di disponibilità ha posto alcuni dubbi di carattere interpretativo relativi, soprattutto, ad aspetti delicati del disegno di gara, quali, ad esempio, la tipologia di soggetti ammessi alle procedure competitive, la ripartizione dei rischi tra pubblico e privato, la corretta strutturazione delle operazioni dal punto di vista tecnico ed economico-finanziario. Inoltre, il legislatore nazionale è intervenuto più volte, nel corso degli ultimi anni, sia per la possibilità di integrare le competenze del settore pubblico e del settore privato sia in considerazione delle ridotte risorse finanziarie a disposizione delle stazioni appaltanti.
Per quanto concerne il Partenariato Pubblico Privato, l'attuale assetto normativo prevede una serie di strumenti che vanno dai contratti di concessione finanziati sia in corporate financing sia in project financing, al contratto di disponibilità e al leasing. Con riferimento alle opere con tariffazione a carico dell'amministrazione, che rappresentano il principale ambito di riferimento di questo documento, i primi due sono riconducibili al modello internazionale DBFO (design, build, finance and operate); il terzo al modello BLT (build, lease and transfert). Indipendentemente dal modello finanziario sottostante, ai fini della riconduzione dell'operazione nell'alveo del PPP, occorre strutturare il contratto in modo tale che i rischi siano allocati alla parte che è meglio in grado di controllarli.
La determinazione si è resa necessaria in quanto l'introduzione nel sistema degli appalti pubblici del contratto di locazione finanziaria e del contratto di disponibilità ha posto alcuni dubbi di carattere interpretativo relativi, soprattutto, ad aspetti delicati del disegno di gara, quali, ad esempio, la tipologia di soggetti ammessi alle procedure competitive, la ripartizione dei rischi tra pubblico e privato, la corretta strutturazione delle operazioni dal punto di vista tecnico ed economico-finanziario. Inoltre, il legislatore nazionale è intervenuto più volte, nel corso degli ultimi anni, sia per la possibilità di integrare le competenze del settore pubblico e del settore privato sia in considerazione delle ridotte risorse finanziarie a disposizione delle stazioni appaltanti.
Per quanto concerne il Partenariato Pubblico Privato, l'attuale assetto normativo prevede una serie di strumenti che vanno dai contratti di concessione finanziati sia in corporate financing sia in project financing, al contratto di disponibilità e al leasing. Con riferimento alle opere con tariffazione a carico dell'amministrazione, che rappresentano il principale ambito di riferimento di questo documento, i primi due sono riconducibili al modello internazionale DBFO (design, build, finance and operate); il terzo al modello BLT (build, lease and transfert). Indipendentemente dal modello finanziario sottostante, ai fini della riconduzione dell'operazione nell'alveo del PPP, occorre strutturare il contratto in modo tale che i rischi siano allocati alla parte che è meglio in grado di controllarli.
A cura di Ilenia
Cicirello
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Determinazione