SCONTRO TRA PROFESSIONISTI ED IMPRESE
Mentre il Ministro Antonio di Pietro ha incassato il no delle due commissioni parlamentari di Camera e Senato sulla possibilità di far confluire all’interno...
Mentre il Ministro Antonio di Pietro ha incassato il no
delle due commissioni parlamentari di Camera e Senato sulla
possibilità di far confluire all’interno del primo decreto
correttivo che venerdì prossimo sarà approvato in via definitiva
dal Consiglio dei Ministri le importanti e sostanziali modifiche
che voleva introsìdurre con il secondo decreto correttivo, arriva
il deciso no degli architetti sull’appalto integrato che con il
secondo decreto correttivo veniva completamente liberalizzato.
Le posizioni sull’appalto integrato sono risultate estremamente chiare nell’audizione, tenutasi venerdì 16 gennaio, presso l’ottava commissione della Camera dell’Ance, dell’Agi, dell’Oice e dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Mentre l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) ha criticato il rinvio dell’applicazione della norma (art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006) all’entrata in vigore del regolamento, ha difeso la scelta del Codice di affidare il progetto definitivo al costruttore che lo ha presentato in sede di gara. L’Oice (Associazione delle società di ingegneria), in sintonia con i Consigli nazionali degli Architetti e degli Ingegneri, ha criticato la disposizione del codice, sottolineando che la stessa, oltre a scavalcare il principio della centralità del progetto, finisce per favorire le varianti al progetto definitivo successivamente alla effettuazione della gara, nel momento in cui gli Enti locali si esprimono con i pareri e le autorizazioni.
Ricordiamo che per l’appalto integrato di progettazione e costruzione con la precedente normativa di cui al D.Lgs. n. 157/1995 (recepimento dell’allora vigente direttiva Ce/92/50) ed alla legge n. 109/1994, il ricorso a tale istituto era circoscritto solo a precisi e straordinari contesti e condizioni precisando, peraltro che anche la direttiva 2004/18/CE ha previsto la possibilità che il legislatore nazionale possa specificare le forme più idonee ai fini dell’applicazione di tale procedura.
Non è poi trascurabile il fatto che con le precedenti norme (D.Lgs. n. 157/1995 e legge n. 109/1994) il ricorso all’appalto integrato era possibile soltanto in casi particolari con la prescrizione per cui “l’affidamento della progettazione non è compatibile con l’aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati; della suddetta incompatibilità deve essere data notizia nel bando di gara”; per altro, nove mesi orsono mentre su questo argomento la Commissione Lavori pubblici della Camera invitava alla massima cautela, quella del Senato riteneva che “in riferimento alla stessa materia, rimangono immutate ragioni di inopportunità che nella stessa figura coincidano sia il progettista che l’esecutore”.
Gli architetti precisano, quindi, l’opportunità di inserire un emendamento del seguente tenore: “L’affidamento della progettazione non è compatibile con l’aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati; della suddetta incompatibilità deve essere data notizia nel bamdo di gara. Tale incompatibilità è ammissibile solo per particolari morivi tecnici legati alla difficoltà della destinazione, alla complessità della messa in opera o dovuti a dimensioni eccezionali.”
Visti i problemi legati al fatto generale del secondo decreto correttivo ed ai fatti particolari tra i quali quello dell’appalto integrato, sembra che, in questo momento la soluzione più semplice per il Governo sia quella suggerita dal senatore Anna Donati Presidente della competente commissione del Senato che, contraria all’inserimento del secondo decreto correttivo con la possibilità, però, di “inserire in quel decreto correttivo la sospensiva di ulteriori sei mesi per consentire al Ministro di presentare un secondo decreto correttivo che dovrà essere sottoposto all’esame delle commissioni, alla conferenza Stato-Regioni e al Consiglio di Stato, così come prevede l’iter”.
In particolare si tratta di rinviare, di altri sei mesi, l’entrata in vigore degli istituti sospesi per dare modo alle competenti commissioni di avere un congruo tempo per esaminare il nuovo decreto correttivo e pronunciarsi sui pareri che hanno espresso le associazioni ascolate.
Le posizioni sull’appalto integrato sono risultate estremamente chiare nell’audizione, tenutasi venerdì 16 gennaio, presso l’ottava commissione della Camera dell’Ance, dell’Agi, dell’Oice e dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Mentre l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) ha criticato il rinvio dell’applicazione della norma (art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006) all’entrata in vigore del regolamento, ha difeso la scelta del Codice di affidare il progetto definitivo al costruttore che lo ha presentato in sede di gara. L’Oice (Associazione delle società di ingegneria), in sintonia con i Consigli nazionali degli Architetti e degli Ingegneri, ha criticato la disposizione del codice, sottolineando che la stessa, oltre a scavalcare il principio della centralità del progetto, finisce per favorire le varianti al progetto definitivo successivamente alla effettuazione della gara, nel momento in cui gli Enti locali si esprimono con i pareri e le autorizazioni.
Ricordiamo che per l’appalto integrato di progettazione e costruzione con la precedente normativa di cui al D.Lgs. n. 157/1995 (recepimento dell’allora vigente direttiva Ce/92/50) ed alla legge n. 109/1994, il ricorso a tale istituto era circoscritto solo a precisi e straordinari contesti e condizioni precisando, peraltro che anche la direttiva 2004/18/CE ha previsto la possibilità che il legislatore nazionale possa specificare le forme più idonee ai fini dell’applicazione di tale procedura.
Non è poi trascurabile il fatto che con le precedenti norme (D.Lgs. n. 157/1995 e legge n. 109/1994) il ricorso all’appalto integrato era possibile soltanto in casi particolari con la prescrizione per cui “l’affidamento della progettazione non è compatibile con l’aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati; della suddetta incompatibilità deve essere data notizia nel bando di gara”; per altro, nove mesi orsono mentre su questo argomento la Commissione Lavori pubblici della Camera invitava alla massima cautela, quella del Senato riteneva che “in riferimento alla stessa materia, rimangono immutate ragioni di inopportunità che nella stessa figura coincidano sia il progettista che l’esecutore”.
Gli architetti precisano, quindi, l’opportunità di inserire un emendamento del seguente tenore: “L’affidamento della progettazione non è compatibile con l’aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati; della suddetta incompatibilità deve essere data notizia nel bamdo di gara. Tale incompatibilità è ammissibile solo per particolari morivi tecnici legati alla difficoltà della destinazione, alla complessità della messa in opera o dovuti a dimensioni eccezionali.”
Visti i problemi legati al fatto generale del secondo decreto correttivo ed ai fatti particolari tra i quali quello dell’appalto integrato, sembra che, in questo momento la soluzione più semplice per il Governo sia quella suggerita dal senatore Anna Donati Presidente della competente commissione del Senato che, contraria all’inserimento del secondo decreto correttivo con la possibilità, però, di “inserire in quel decreto correttivo la sospensiva di ulteriori sei mesi per consentire al Ministro di presentare un secondo decreto correttivo che dovrà essere sottoposto all’esame delle commissioni, alla conferenza Stato-Regioni e al Consiglio di Stato, così come prevede l’iter”.
In particolare si tratta di rinviare, di altri sei mesi, l’entrata in vigore degli istituti sospesi per dare modo alle competenti commissioni di avere un congruo tempo per esaminare il nuovo decreto correttivo e pronunciarsi sui pareri che hanno espresso le associazioni ascolate.
A cura di Paolo
Oreto
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Bozza primo decreto .pdf Bozza secondo decreto .pdf Audizione Autorità .pdf Audizione Ance .pdfLink Correlati
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