REVERSE CHARGE: MANOVRA IN CERCA DI CHIAREZZA

Nonostante l’Agenzia delle entrate abbia chiarito in corso d’opera alcune perplessità, molti nodi del reverse charge in edilizia necessitano ancora di parecc...

22/01/2007
Nonostante l’Agenzia delle entrate abbia chiarito in corso d’opera alcune perplessità, molti nodi del reverse charge in edilizia necessitano ancora di parecchi chiarimenti, in particolare riguardo la concreta applicazione quotidiana della manovra.
Il reverse-charge, come previsto dal comma 44 della Finanziaria 2007 è scattato a partire dall’1 gennaio 2007, sovrapponendosi, praticamente, ad una identica disposizione del decreto legge 223/2006 di dubbia interpretazione e che non ha trovato applicazione.

Come previsto dal comma 44 della nuova finanziaria, che si sovrappone ad una identica disposizione del decreto legge 223/2006 di dubbia interpretazione e che non ha trovato applicazione, dall’1 gennaio 2007, la disciplina dell’inversione contabile si applica anche a tutte le operazioni di sub appalto. Ciò vuol dire che, per tutte le operazione per cui verrà emessa fattura dal primo di gennaio del 2007 (nell’ipotesi di fatture emesse nel 2006 ma con pagamento nel 2007 valgono le vecchie disposizioni), spetterà all’appaltatore l’onere di versare l’IVA dovuta dal subappaltatore, integrando la fattura ricevuta e specificando l’aliquota e la relativa imposta, con i conseguenti obblighi di registrazione che vanno effettuati sia nel registro dei corrispettivi che in quello degli acquisti.

Nascono, però, grossi dubbi riguardo le difficoltà di individuare i presupposti reali per l’applicazione corretta dell’inversione contabile, dovuti in particolare all’ampiezza della macro categoria dei contribuenti in questo settore e dalla interpretazione e distinzione che ci può essere tra contratti di fornitura con posa in opera e contratti d’opera o d’appalto. Tali difficoltà comporteranno che, non di rado, operazioni senza diritto di rivalsa saranno fatturate con addebito dell’imposta e viceversa. L’inversione potrà, dunque, divenire una vera e propria trappola per i contribuenti in buona fede, facendo venir meno i presupposti per cui il meccanismo è stato concepito (contrastare le frodi).

Grandi dubbi si hanno anche in caso di erronea applicazione dell’IVA da parte del subappaltatore. In questo caso, come riporta una nota dell’Ance dello scorso 18 gennaio, il destinatario della prestazione (appaltatore) che paga l'IVA in via di rivalsa, non può portare in detrazione l'imposta che gli è stata erroneamente addebitata, fermo restando il suo diritto al rimborso dell'imposta, che deve essergli corrisposto direttamente dal subappaltatore. Quest'ultimo, a sua volta, ha diritto alla richiesta di rimborso all'erario dell'IVA versata. Nell'ipotesi in cui l'errore viene ravvisato entro 12 mesi dall'emissione della fattura, il prestatore ha la possibilità di rettificare la fattura ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.P.R. 633/72, recuperando l'imposta versata e regolarizzando in tal modo la situazione anche nei confronti del soggetto che ha ricevuto la prestazione.

A cura di Gianluca Oreto
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Nota ANCE