Debiti Pubblica Amministrazione: compensazione crediti anche per i professionisti
Buone nuove per i professionisti (finalmente!). Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013 della legge 6 giugno 2013, n. 64 recan...
Buone nuove per i professionisti (finalmente!). Con la
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013
della legge 6 giugno 2013, n. 64 recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante
disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della
pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli
enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli
enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria", entrato in vigore lo scorso
8 giugno, viene estesa la disciplina della certificazione dei
crediti anche al fine di consentire al creditore la cessione
pro soluto o pro solvendo anche alle somme dovute per
prestazioni professionali oltre che per somministrazioni,
forniture e appalti.
La legge di conversione del D.L. n. 64/2013 aggiunge all'art. 6 (Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni) il "comma 01" che modifica l'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge n. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale". In particolare, il comma 3-bis in questione riguardava la cessione del credito di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte di regioni ed enti locali. Con la modifica prevista dal D.L. n. 64/2013, è possibile cedere il credito relativo alle "prestazioni professionali" che, come per appalti e forniture, dovranno però essere liquidi ed esigibili.
Tra le altre principali novità, ricordiamo:
La legge di conversione del D.L. n. 64/2013 aggiunge all'art. 6 (Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni) il "comma 01" che modifica l'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge n. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale". In particolare, il comma 3-bis in questione riguardava la cessione del credito di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte di regioni ed enti locali. Con la modifica prevista dal D.L. n. 64/2013, è possibile cedere il credito relativo alle "prestazioni professionali" che, come per appalti e forniture, dovranno però essere liquidi ed esigibili.
Tra le altre principali novità, ricordiamo:
- viene disposto che entro il 5 luglio 2013, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano sul proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del Dlgs 165/2001. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito;
- viene integrata la norma di interpretazione autentica sulla esclusione dal divieto di acquisto di immobili da parte delle PA per il 2013, previsto dall'art. 12, c. 1-quater, del DL 98 del 2011, delle procedure di acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate tramite espropriazioni per pubblica utilità prevedendo che la medesima esclusione si applica anche alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali;
- viene ulteriormente ridefinita la dotazione complessiva del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, istituto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che viene ridotta da 10 a 9,328 miliardi per l'anno 2013 e da 16 a 14,528 miliardi per l'anno 2014;
- viene previsto che gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidità e che ricevono risorse dalla Regione o dalla Provincia autonoma, all'esito del pagamento di tutti i debiti, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il suddetto termine è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del Dlgs 165/2001
- a modifica dell'art. 5 del DL 138/2011 convertito dalla L. 148/2011 in materia di società municipalizzate viene chiarito che le disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, sono comunque ed inderogabilmente versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente interessato;
- viene, inoltre, previsto che agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti indicati dal provvedimento, la sanzione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo prevista dall'art. 31, c. 26, lett. a), della L. 183/2011, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti;
- per consentire l'integrale pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012 nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, viene previsto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali;
- viene precisato che le convenzioni per la creazione di sistemi di monitoraggio dell'impiego della liquidità derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione a sostegno dell'economia e del sistema produttivo sono stipulate dal Governo oltre che con le associazioni di categoria del sistema creditizio anche con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- viene trasformata in obbligo l'attuale facoltà per le P.A. di indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento;
- viene, inoltre precisato che la Relazione da allegare alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze 2013 nell'indicare le iniziative necessarie per completare il pagamento dei debiti delle P.A. maturati al 31 dicembre 2012, deve prevedere anche la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica;
- viene previsto che i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi della società Equitalia Spa, delle società per azioni dalla stessa partecipate e della società Riscossione Sicilia Spa, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013;
- viene estesa fino al 2014 (anziché fino al 2012) l'applicazione della disposizione di cui all'art. 2, c.8, della L. 267/2008 (Legge Finanziaria 2008) secondo cui i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Dpr 380/2001 (T. U. in materia edilizia) possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale;
- vengono modificate le disposizioni previste dal testo in materia di IMU, prevedendo, in particolare, che il versamento della seconda rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre (anziché 16 ottobre-come da ultimo modificato) di ciascun anno di imposta. A tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 21 ottobre dello stesso anno (anziché 9 ottobre-come da ultimo modificato). In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- a modifica dell'art. 1,c. 381, della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) viene chiarito che la riserva statale del gettito IMU non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentate ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria;
- viene, inoltre, differito dal 30 giugno 2013 al 30 settembre 2013 il termine per il 2013 per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- viene attribuito ai Comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi nel proprio territorio all'imposta municipale propria, un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartirsi con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Tale contributo è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno;
- iene, inoltre, ridotta da 190 a 120 milioni di euro la dotazione per il 2014 del Fondo di rotazione per il controllo degli enti locali di cui all'art. 4 del DL 174/2012 ed eliminato l'incremento di 130 milioni di euro per l'anno 2013 previsto dalla L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013);
- a modifica dell'art. 253 del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti), viene introdotta una norma transitoria che consente all'esecutore dei lavori, fino al 31 dicembre 2015, di sospendere i lavori in caso di mancato pagamento da parte della stazione appaltante di un importo pari al 15 per cento dell'importo netto contrattuale (anziché al 25 per cento attualmente previsto);
- viene precisato, a modifica dell'art. 28-quater del DPR 602/1973, che le certificazioni di cui all'art.9, c. 3-bis e 3-ter. lett. b, del DL 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, necessarie per le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo recano la data prevista per il pagamento, sono emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica e sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito;
- viene, inoltre, differito dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento per poter usufruire delle compensazioni con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti;
- viene previsto che ai fini dei pagamenti dei debiti delle PA, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 207/2010, che prevedono, in particolare, il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza, con conseguente pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, da parte di specifici soggetti, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile;
- viene, inoltre, disposto che alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 sia allegata una Relazione che dia conto dello stato di attuazione del decreto legge in oggetto. In particolare, la Relazione deve indicare lo stato dei pagamenti dei debiti effettuati dagli enti territoriali e dalle amministrazioni statali, gli esiti dell'attività di ricognizione svolta dalle P.A. nonché le iniziative eventualmente necessarie, da assumersi anche con la Legge di stabilità per il 2014, per il completamento del pagamento dei debiti delle P.A. maturati alla data del 31 dicembre 2012, inclusi i debiti fuori bilancio per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.
A cura di Gabriele
Bivona
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