Società tra Professionisti: regime fiscale come per gli studi associati
L'approvazione del Ddl Semplificazioni nella seduta n. 10 del Consiglio dei Ministri dello scorso 19 giugno, ha fornito importanti chiarimenti in merito al r...
L'approvazione del Ddl Semplificazioni nella seduta n. 10 del
Consiglio dei Ministri dello scorso 19 giugno, ha fornito
importanti chiarimenti in merito al regime fiscale da applicare
alle Società tra professionisti (StP) che dal 22 aprile 2013
è possibile aprile facendo riferimento al decreto del Ministero
della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (G.U. n. 81 del 6 aprile
2013).
In particolare, professionisti e imprenditori che vorranno costituire una società per l'esercizio delle attività professionali regolamentate nel nostro sistema ordinistico, dovranno sottostare, anche ai fini Irap, al regime fiscale previsto per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche. Dunque, alle StP si applicherà il regime fiscale proprio degli studi associati.
Il Ddl Semplificazioni ha, quindi, chiarito il nodo relativo al regime fiscale che, dopo l'approvazione del Regolamento sulle Società tra Professionisti, non era stato sufficientemente compreso. Il reddito prodotto dalle StP seguirà le stesse regole di quello prodotto dagli studi associati: reddito da lavoro autonomo, determinato con criterio di cassa. L'imposizione si avrà quindi in capo ai soci, che riceveranno per trasparenza i profitti in proporzione alle quote di partecipazione. Anche l'Irap, come per gli studi associati, sarà dovuta alle StP.
Come chiarito direttamente da una nota di Palazzo Chigi: "Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
Accogliendo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, il Ddl Semplificazioni interviene anche per chiarire alcuni aspetti della contribuzione dovuta alle Casse di previdenza. In particolare, come stabilito recentemente dall'Agenzia delle Entrate, la fattura emessa dalla società sarà gravata del contributo integrativo che, una volta incassato, andrà versato alla cassa di previdenza di categoria. La quota di utile incassata dall'eventuale socio non professionista seguirà invece un doppio binario: se si tratta di un soggetto non imprenditore, si resterà nel campo del lavoro autonomo, con applicazione dell'Irpef; per il socio imprenditore, l'utile (o perdita) ottenuto dalla partecipazione nella StP si cumulerà al proprio reddito d'impresa, secondo le regole della trasparenza fiscale.
In particolare, professionisti e imprenditori che vorranno costituire una società per l'esercizio delle attività professionali regolamentate nel nostro sistema ordinistico, dovranno sottostare, anche ai fini Irap, al regime fiscale previsto per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche. Dunque, alle StP si applicherà il regime fiscale proprio degli studi associati.
Il Ddl Semplificazioni ha, quindi, chiarito il nodo relativo al regime fiscale che, dopo l'approvazione del Regolamento sulle Società tra Professionisti, non era stato sufficientemente compreso. Il reddito prodotto dalle StP seguirà le stesse regole di quello prodotto dagli studi associati: reddito da lavoro autonomo, determinato con criterio di cassa. L'imposizione si avrà quindi in capo ai soci, che riceveranno per trasparenza i profitti in proporzione alle quote di partecipazione. Anche l'Irap, come per gli studi associati, sarà dovuta alle StP.
Come chiarito direttamente da una nota di Palazzo Chigi: "Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
Accogliendo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, il Ddl Semplificazioni interviene anche per chiarire alcuni aspetti della contribuzione dovuta alle Casse di previdenza. In particolare, come stabilito recentemente dall'Agenzia delle Entrate, la fattura emessa dalla società sarà gravata del contributo integrativo che, una volta incassato, andrà versato alla cassa di previdenza di categoria. La quota di utile incassata dall'eventuale socio non professionista seguirà invece un doppio binario: se si tratta di un soggetto non imprenditore, si resterà nel campo del lavoro autonomo, con applicazione dell'Irpef; per il socio imprenditore, l'utile (o perdita) ottenuto dalla partecipazione nella StP si cumulerà al proprio reddito d'impresa, secondo le regole della trasparenza fiscale.
A cura di Gabriele
Bivona
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