Impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici: in Gazzetta il Regolamento
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27/06/2013 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 recante "Regolamento recan...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27/06/2013 è stato pubblicato
il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74 recante "Regolamento recante definizione dei criteri
generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192".
Il Regolamento definisce i criteri generali, applicabili all'edilizia pubblica e privata, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. n. 192/2005.
Il Regolamento è formato da 13 articoli e 3 allegati:
L'art. 3 stabilisce dei valori massimi delle temperature medie ponderate dell'aria misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale. In particolare, tale media non deve superare:
Per quanto concerne il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
In riferimento ai limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione, l'art. 4 stabilisce che gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 del Regolamento.
In particolare, l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
Le suddette disposizioni non si applicano:
Le suddette disposizioni, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
Il Regolamento definisce i criteri generali, applicabili all'edilizia pubblica e privata, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. n. 192/2005.
Il Regolamento è formato da 13 articoli e 3 allegati:
- Art. 1 - Ambito di intervento e finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Valori massimi della temperatura ambiente
- Art. 4 - Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale
- Art. 5 - Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici
- Art. 6 - Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
- Art. 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici
- Art. 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
- Art. 9 - Ispezioni sugli impianti termici
- Art. 10 - Competenze delle Regioni e delle Province autonome
- Art. 11 - Sanzioni
- Art. 12 - Abrogazioni
- Art. 13 - Copertura finanziaria
- Allegato A - Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiore di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW
- Allegato B - Valori minimi consentiti del rendimento di combustione
- Allegato C - Requisiti minimi, professionali e di indipendenza degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici
L'art. 3 stabilisce dei valori massimi delle temperature medie ponderate dell'aria misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale. In particolare, tale media non deve superare:
- i 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- i 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Per quanto concerne il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
- a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
- b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
In riferimento ai limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione, l'art. 4 stabilisce che gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 del Regolamento.
In particolare, l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
- a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
- b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
- c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
- d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
- e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- f) Zona F: nessuna limitazione.
Le suddette disposizioni non si applicano:
- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Le suddette disposizioni, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
- a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione prevista;
- f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
- g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
- h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati.
A cura di Ilenia
Cicirello
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Documenti Allegati
D.Lgs. 192/2005Link Correlati
D.P.R. n. 74/2013