La modifica di sagoma e volumetria configura una nuova costruzione e non una ristrutturazione edilizia
La ristrutturazione edilizia, per essere tale e non coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesi...
La ristrutturazione edilizia, per essere tale e non coincidere con
la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche
fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva
ricostruzione deve riprodurre le precedenti linee fondamentali
quanto a sagoma, superfici e volumi. Ciò significa che in
caso di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, lo
scostamento di volumetria porta all'ipotesi di nuova
costruzione.
Con questo parere il Consiglio di Stato ha confermato, nella sentenza n. 2972 dello scorso 30 maggio, quanto stabilito dal T.A.R. LOMBARDIA con sentenza n. 5268/2009, concernente l'annullamento di un permesso di costruzione in quanto i requisiti di ristrutturazione non erano stati rispettati, portando invece alla realizzazione di un nuovo edificio completamente diverso da quello preesistente per destinazione, sagoma, sedime e volume, e dunque da qualificarsi come nuova costruzione.
Nella fattispecie, almeno in riferimento alla sagoma, l'identità tra l'edificio realizzato e quello originario non era più riscontrabile, per cui l'intervento era da considerarsi come nuova costruzione: secondo la società appellante, invece, le norme tecniche di attuazione previste dal PRG avrebbero consentito, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione, uno spostamento volumetrico fino a 450 mc in modo che l'intervento comportasse anche la realizzazione di un organismo edilizio leggermente differente rispetto a quello precedente quanto a sagoma, volume, superficie di ingombro e distanze.
Il giudice di primo grado ha invece ritenuto che in caso di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, lo spostamento di volumetria non può ritenersi ammissibile pena lo sconfinamento nella differente ipotesi della nuova costruzione laddove vada ad incidere sul requisito della identità di sagoma, superfici e volumi richiesto dall'art. 3 del DPR 380/01.
E proprio facendo riferimento infatti a quanto previsto dal Testo Unico per l'Edilizia, i Consiglieri hanno affermato che in linea generale, l'elemento che contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione deve rinvenirsi nella già avvenuta trasformazione del territorio, mediante una edificazione di cui si conservi la struttura fisica, ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma - con ricostruzione, se non "fedele" comunque rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente. Ciò implica che è necessaria l'identità della complessiva volumetria del fabbricato e, per l'area di sedime, il fabbricato deve occupare la stessa area e sorgere sulla stessa superficie utilizzata dal precedente senza compromettere un territorio diverso, coerentemente con la ratio di recupero del patrimonio esistente.
E anche se con la modifica introdotta dal D. Lgs. 301/2002 la nozione di ristrutturazione è stata ulteriormente estesa, proprio perché non vi è più il limite della "fedele ricostruzione", soltanto se l'intervento rispetta i requisiti quanto a sagoma e volumetria preesistenti, non si dovranno applicare le normative vigenti sugli indici di edificabilità, sui parametri di altezze, distanze, distacchi, etc., che dovranno invece essere tenute in considerazione in caso contrario.
Infine, Palazzo Spada ha anche sottolineato come le categorie di interventi siano definite dalle disposizioni previste dal d.P.R. n. 380/2001 e come il regime sia disciplinato in conformità di queste ultime, per cui anche la legge regionale deve ispirarsi ad esse in quanto espressione di principi generali e, in caso di norme contrastanti, vale quanto stabilito proprio dal Testo Unico per l'Edilizia.
Con questo parere il Consiglio di Stato ha confermato, nella sentenza n. 2972 dello scorso 30 maggio, quanto stabilito dal T.A.R. LOMBARDIA con sentenza n. 5268/2009, concernente l'annullamento di un permesso di costruzione in quanto i requisiti di ristrutturazione non erano stati rispettati, portando invece alla realizzazione di un nuovo edificio completamente diverso da quello preesistente per destinazione, sagoma, sedime e volume, e dunque da qualificarsi come nuova costruzione.
Nella fattispecie, almeno in riferimento alla sagoma, l'identità tra l'edificio realizzato e quello originario non era più riscontrabile, per cui l'intervento era da considerarsi come nuova costruzione: secondo la società appellante, invece, le norme tecniche di attuazione previste dal PRG avrebbero consentito, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione, uno spostamento volumetrico fino a 450 mc in modo che l'intervento comportasse anche la realizzazione di un organismo edilizio leggermente differente rispetto a quello precedente quanto a sagoma, volume, superficie di ingombro e distanze.
Il giudice di primo grado ha invece ritenuto che in caso di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, lo spostamento di volumetria non può ritenersi ammissibile pena lo sconfinamento nella differente ipotesi della nuova costruzione laddove vada ad incidere sul requisito della identità di sagoma, superfici e volumi richiesto dall'art. 3 del DPR 380/01.
E proprio facendo riferimento infatti a quanto previsto dal Testo Unico per l'Edilizia, i Consiglieri hanno affermato che in linea generale, l'elemento che contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione deve rinvenirsi nella già avvenuta trasformazione del territorio, mediante una edificazione di cui si conservi la struttura fisica, ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma - con ricostruzione, se non "fedele" comunque rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente. Ciò implica che è necessaria l'identità della complessiva volumetria del fabbricato e, per l'area di sedime, il fabbricato deve occupare la stessa area e sorgere sulla stessa superficie utilizzata dal precedente senza compromettere un territorio diverso, coerentemente con la ratio di recupero del patrimonio esistente.
E anche se con la modifica introdotta dal D. Lgs. 301/2002 la nozione di ristrutturazione è stata ulteriormente estesa, proprio perché non vi è più il limite della "fedele ricostruzione", soltanto se l'intervento rispetta i requisiti quanto a sagoma e volumetria preesistenti, non si dovranno applicare le normative vigenti sugli indici di edificabilità, sui parametri di altezze, distanze, distacchi, etc., che dovranno invece essere tenute in considerazione in caso contrario.
Infine, Palazzo Spada ha anche sottolineato come le categorie di interventi siano definite dalle disposizioni previste dal d.P.R. n. 380/2001 e come il regime sia disciplinato in conformità di queste ultime, per cui anche la legge regionale deve ispirarsi ad esse in quanto espressione di principi generali e, in caso di norme contrastanti, vale quanto stabilito proprio dal Testo Unico per l'Edilizia.
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Sentenza