Differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi
I contribuenti titolari di partita IVA avranno tempo fino al 20 agosto 2013 per versare i contributi all'INPS o le altre somme a favore dello Stato, delle re...
I contribuenti titolari di partita IVA avranno tempo fino al 20
agosto 2013 per versare i contributi all'INPS o le altre somme a
favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, senza
alcuna maggiorazione.
Lo ha affermato l'INPS con il messaggio n. 11533 del 17 luglio 2013, con il quale ha ricordato che l'art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 28/04/2012 supplemento Ordinario n. 85, ha disposto che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, potranno essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
Il messaggio INPS ha ricordato che il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con i modelli F24 - F24EP e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.
Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all'ultimo giorno del mese. Con riferimento alle aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto).
Lo ha affermato l'INPS con il messaggio n. 11533 del 17 luglio 2013, con il quale ha ricordato che l'art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 28/04/2012 supplemento Ordinario n. 85, ha disposto che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, potranno essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
Il messaggio INPS ha ricordato che il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con i modelli F24 - F24EP e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.
Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all'ultimo giorno del mese. Con riferimento alle aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto).
A cura di Gabriele
Bivona
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