Obbligo di dichiarazione dei requisiti di ordine generale: per chi vale?

Requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del d.lgs 163/06 (Codice degli Appalti): quando il disciplinare di gara preveda espressamente che tali c...

29/07/2013
Requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del d.lgs 163/06 (Codice degli Appalti): quando il disciplinare di gara preveda espressamente che tali condizioni debbano essere dichiarate dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici, la posizione di altri soggetti, quali i procuratori speciali, diventa del tutto irrilevante.

Così ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3479 del 25 giugno scorso, respingendo il ricorso di un consorzio contro la sentenza di primo grado n. 718/2012 del Tar Puglia, che aveva confermato sia l'aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento dell'esecuzione di alcune opere di difesa dall'erosione del mare che i relativi atti di gara, ad un'impresa risultata aggiudicataria al ribasso sull'importo a base d'asta.

L'appellante aveva impugnato tale decisione, affermando che l'aggiudicataria - una società a responsabilità limitata - avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per incompletezza e incongruità delle dichiarazioni dei requisiti ex art. 38 d. lgs. n. 63/2006 relative al procuratore speciale: i consiglieri hanno però sottolineato come il testo, applicabile ratione temporis - anteriore infatti alle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 1.1) del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106 - facesse riferimento, nel caso di società diverse da quelle di persone in nome collettivo e in accomandita semplice, e dunque ad esempio s.r.l., a "...gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico", non menzionando di fatto i procuratori speciali.

Peraltro,Palazzo Spada ha corroborato la decisione del giudice di prime cure facendo riferimento ad alcune sentenze precedenti per cui la posizione dei procuratori può assumere rilievo ai fini dell'obbligo di rendere le dichiarazioni sui requisiti generali ex art. 38, solo ed esclusivamente se investiti di poteri gestori generali, con ambito di piena autonomia e indipendenza dagli amministratori (Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2011, n.134), o in una prospettiva ancora più "attenuata" se comunque il procuratore sia sottoscrittore dell'offerta (Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2012, n. 2970).

Di rilievo anche il parere in merito alle misure di dissociazione dall'operato dell'amministratore cessato dalla carica (e in questo caso nominato procuratore speciale dell'impresa) sul quale gravano condanne: tali misure risultano sufficienti quando la condotta penalmente rilevante non è correlata all'attività propria della società partecipante alla gara e il conferimento di procura speciale al cessato amministratore non può assumere ex se pregnante valenza probatoria di una sostanziale "fittizietà" della dissociazione.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati