Detrazioni 50%, Ecobonus 65% e Prestazione energetica: Inizia alla Camera la discussione sulla legge di conversione
L'Assemblea della Camera ha avviato l'esame del disegno di legge di conversione del D.L. n. 63 del 2013, già approvato dal Senato, sulla prestazione energeti...
L'Assemblea della Camera ha avviato l'esame del disegno di legge di
conversione del D.L. n. 63 del 2013, già approvato dal Senato,
sulla prestazione energetica dell'edilizia, contenente altresì
agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica e la
ristrutturazione degli edifici. Tra le principali modifiche
approvate in sede referente segnaliamo l'estensione delle
detrazioni fiscali nella misura del 65 per cento agli interventi di
prevenzione sismica nelle aree a più alto rischio sismico.
Accanto alle norme sulla prestazione energetica nell’edilizia, il decreto-legge reca la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione degli edifici. In particolare, si prevede che la vigente detrazione d'imposta (pari al 55 per cento) per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici si applichi nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento) fino al 31 dicembre 2013; con riferimento agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione del 65 per cento si applica alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2014. Nel corso dell’esame al Senato sono state eliminate le norme volte ad escludere gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché quelli di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Sono altresì prorogati dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dell’innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e il limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia.
Si introduce poi una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali.
Tra le principali modifiche approvate in sede referente alla Camera segnaliamo l'estensione delle detrazioni fiscali nella misura del 65 per cento agli interventi di prevenzione sismica nelle aree a più alto rischio sismico. Il decreto è volto, in primo luogo (articoli da 1 a 13-bis) a recepire la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, in relazione alla quale è in corso una procedura di infrazione (n. 2012/0368) avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia per il mancato recepimento della direttiva stessa.
Tra le più significative novità introdotte dal decreto - che novella in modo significativo il decreto legislativo n.192 del 2005 in materia di rendimento energetico degli edifici (a sua volta attuativo della precedente direttiva 2002/91/CE) - con riguardo alla prestazione energetica nell’edilizia vi sono:
Accanto alle norme sulla prestazione energetica nell’edilizia, il decreto-legge reca la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione degli edifici. In particolare, si prevede che la vigente detrazione d'imposta (pari al 55 per cento) per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici si applichi nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento) fino al 31 dicembre 2013; con riferimento agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione del 65 per cento si applica alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2014. Nel corso dell’esame al Senato sono state eliminate le norme volte ad escludere gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché quelli di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Sono altresì prorogati dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dell’innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e il limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia.
Si introduce poi una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali.
Tra le principali modifiche approvate in sede referente alla Camera segnaliamo l'estensione delle detrazioni fiscali nella misura del 65 per cento agli interventi di prevenzione sismica nelle aree a più alto rischio sismico. Il decreto è volto, in primo luogo (articoli da 1 a 13-bis) a recepire la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, in relazione alla quale è in corso una procedura di infrazione (n. 2012/0368) avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia per il mancato recepimento della direttiva stessa.
Tra le più significative novità introdotte dal decreto - che novella in modo significativo il decreto legislativo n.192 del 2005 in materia di rendimento energetico degli edifici (a sua volta attuativo della precedente direttiva 2002/91/CE) - con riguardo alla prestazione energetica nell’edilizia vi sono:
- la sostituzione dell'attestato di certificazione energetica (ACE) con l'attestato di prestazione energetica (APE), documento che, a differenza di quello previsto nella previgente disciplina, è rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica (articolo 2, lett. l-bis e articolo 6)
- la previsione di una riforma nella metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici (articolo 4) le cui modalità di applicazione verranno definite da successivi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico;
- la disciplina dei termini per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici ad energia quasi zero, ossia gli edifici ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ, prevedendo che dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici ad energia quasi zero (articolo 5), con un anticipo a partire dal 31 dicembre 2018 per alcune tipologie di edifici: nuova costruzione; proprietà di pubbliche amministrazioni; occupati da pubbliche amministrazioni compresi gli edifici scolastici;
- le modifiche alla progettazione delle costruzioni e delle ristrutturazioni degli edifici (articolo 7) tramite l’integrazione del contenuto dei documenti progettuali e la previsione di una valutazione preliminare della possibilità di inserimento di sistemi ad alta efficienza;
- la ridefinizione dell’impianto sanzionatorio in materia di certificazione energetica degli edifici (articolo 12);
- l'introduzione tra i requisiti per la qualifica professionale degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili (articolo 17) della prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata.
A cura di Gabriele
Bivona
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