Nuovo Redditometro, parte la caccia agli evasori
Evasori all'erta. Nuove frecce all'arco per l'Agenzia delle Entrate che, per la caccia agli evasori, ha adesso il nuovo Redditometro che, attraverso un mecca...
Evasori all'erta. Nuove frecce all'arco per l'Agenzia delle Entrate
che, per la caccia agli evasori, ha adesso il nuovo Redditometro
che, attraverso un meccanismo presuntivo di determinazione dei
redditi basato sulla ricostruzione delle spese sostenute dai
contribuenti, consentirà di scovare quelli a "maggior rischio di
evasione".
Il nuovo redditometro, presentato il 31 luglio 2013 con la circolare n. 24/E recante "Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 38, commi dal quarto al settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012. Indicazioni operative", consentirà agli ispettori tributari di comparare i redditi dichiarati dai contribuenti con le loro spese ed il loro tenore di vita effettivo. Quando lo scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute si scosterà di più del 20%, scatterà l'accertamento che il contribuente avrà la possibilità di chiarire mediante un doppio contraddittorio con il fisco prima di arrivare alla definizione degli addebiti.
Entrando nel dettaglio della nuova disciplina prevede delle peculiarità diverse rispetto la precedente e ben più penetranti:
Ai fini dell'applicazione delle nuove regole è sufficiente uno scostamento più ridotto rispetto a quello previsto dalla disciplina applicabile fino agli accertamenti relativi alle annualità precedenti al 2009 (pari ad un quarto); è, inoltre, sufficiente che lo scostamento si verifichi per un solo periodo d'imposta e non più per un biennio.
Il contradditorio con il contribuente
Dopo aver determinato uno scostamento di più del 20% tra reddito dichiarato e spese sostenute, l'ufficio provinciale ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona, o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. Fin dal primo incontro il contribuente, naturalmente, può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. In particolare, potrà fornire la prova che le spese sostenute nel periodo d'imposta sono state finanziate con:
Se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi in ordine alle "spese certe", "spese per elementi certi", agli investimenti ed alla quota di risparmio dell'anno, l'attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio. In caso contrario saranno oggetto del contraddittorio anche le spese medie rilevate dall'ISTAT ("spese ISTAT"), connesse all'appartenenza ad una determinata tipologia di famiglia che vive in una specifica zona geografica, per le quali il contribuente potrà utilizzare argomentazioni logiche a sostegno di una sua diversa rappresentazione della situazione di fatto.
Se al termine del contraddittorio si perviene al perfezionamento dell'accertamento con adesione, si fruisce del beneficio dell'applicazione delle sanzioni ridotte ad un terzo del minimo previsto dalla legge.
Nel caso in cui il contribuente non si presenti ovvero al termine del procedimento non si pervenga al perfezionamento dell'adesione, l'ufficio emette l'avviso di accertamento.
Nella motivazione devono essere evidenziate le vicende dell'intero iter accertativo risultante dalle verbalizzazioni dei momenti di confronto con il contribuente ed, in particolare, i motivi del mancato accoglimento delle proposte avanzate dalla parte.
Il nuovo redditometro, presentato il 31 luglio 2013 con la circolare n. 24/E recante "Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 38, commi dal quarto al settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012. Indicazioni operative", consentirà agli ispettori tributari di comparare i redditi dichiarati dai contribuenti con le loro spese ed il loro tenore di vita effettivo. Quando lo scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute si scosterà di più del 20%, scatterà l'accertamento che il contribuente avrà la possibilità di chiarire mediante un doppio contraddittorio con il fisco prima di arrivare alla definizione degli addebiti.
Entrando nel dettaglio della nuova disciplina prevede delle peculiarità diverse rispetto la precedente e ben più penetranti:
- la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo d'imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
- a detta presunzione si affianca, con pari efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato, mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, ferma restando la prova contraria del contribuente;
- in ambedue i casi il contribuente è tutelato da una "clausola di garanzia": la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20%;
- il contribuente è ulteriormente e significativamente garantito dall'ampia possibilità di fornire eventuali elementi di prova per giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa a lui attribuita, sia prima che dopo l'avvio del procedimento di accertamento con adesione, che deve essere obbligatoriamente attivato, in ossequio alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212);
- dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la spettanza delle detrazioni d'imposta.
Ai fini dell'applicazione delle nuove regole è sufficiente uno scostamento più ridotto rispetto a quello previsto dalla disciplina applicabile fino agli accertamenti relativi alle annualità precedenti al 2009 (pari ad un quarto); è, inoltre, sufficiente che lo scostamento si verifichi per un solo periodo d'imposta e non più per un biennio.
Il contradditorio con il contribuente
Dopo aver determinato uno scostamento di più del 20% tra reddito dichiarato e spese sostenute, l'ufficio provinciale ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona, o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. Fin dal primo incontro il contribuente, naturalmente, può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. In particolare, potrà fornire la prova che le spese sostenute nel periodo d'imposta sono state finanziate con:
- a) redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta;
- b) redditi esenti;
- c) redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- d) redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
Se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi in ordine alle "spese certe", "spese per elementi certi", agli investimenti ed alla quota di risparmio dell'anno, l'attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio. In caso contrario saranno oggetto del contraddittorio anche le spese medie rilevate dall'ISTAT ("spese ISTAT"), connesse all'appartenenza ad una determinata tipologia di famiglia che vive in una specifica zona geografica, per le quali il contribuente potrà utilizzare argomentazioni logiche a sostegno di una sua diversa rappresentazione della situazione di fatto.
Se al termine del contraddittorio si perviene al perfezionamento dell'accertamento con adesione, si fruisce del beneficio dell'applicazione delle sanzioni ridotte ad un terzo del minimo previsto dalla legge.
Nel caso in cui il contribuente non si presenti ovvero al termine del procedimento non si pervenga al perfezionamento dell'adesione, l'ufficio emette l'avviso di accertamento.
Nella motivazione devono essere evidenziate le vicende dell'intero iter accertativo risultante dalle verbalizzazioni dei momenti di confronto con il contribuente ed, in particolare, i motivi del mancato accoglimento delle proposte avanzate dalla parte.
A cura di Ilenia
Cicirello
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