Impianti fotovoltaici e Conto energia: condizioni per la cumulabilità degli incentivi
Incentivi alla realizzazione di impianti fotovoltaici: la cumulabilità tra contributi regionali e statali è possibile, quando si rispettino le condizioni pre...
Incentivi alla realizzazione di impianti fotovoltaici: la
cumulabilità tra contributi regionali e statali è possibile, quando
si rispettino le condizioni previste dal decreto ministeriale 6
agosto 2010 (bandi entrati in vigore prima della data di
entrata in vigore del decreto e impianti entrati in esercizio entro
il 31 dicembre 2011) e, inoltre, come previsto dal comma 4
dell'art. 6, del d. lgs. n. 115/ 2008.
Un richiamo alla normativa con cui il Consiglio di Stato ha motivato la sentenza n. 3943/13, confermando quella di primo grado del Tar Lombardia, che aveva considerato immotivato il diniego della Regione Lombardia alla concessione del contributo regionale per l'impianto fotovoltaico ad un'impresa che ne aveva fatto richiesta in misura del 20% dell'investimento totale, in quanto già beneficiaria del contributo "conto energia". Il giudice di prime cure aveva infatti sottolineato come la diversa natura e finalità del contributo regionale e del conto energia, relativo al riconoscimento da parte del GSE delle tariffe incentivanti di cui al d.lgs. n. 115/2008 (art. 6, comma 4), ne consentisse il cumulo.
Una diversità di ratio delle due forme incentivanti ulteriormente avvallata da Palazzo Spada: mentre il contributo regionale di cui al bando salvambiente riguarda la realizzazione di un impianto innovativo di energia da fonti rinnovabili, funzionale al processo produttivo artigiano, il conto energia consiste invece in una forma di incentivazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili attraverso il meccanismo di "tariffe incentivanti" sull'energia elettrica prodotta e non riguarda l'investimento necessario per ottenerla (il conto energia comporta per il tempo di durata il beneficio di un'incentivazione sull'intera produzione fotovoltaica, sempre che l'impianto sia connesso alla rete elettrica - grid connected -, essendo assimilabile, per il meccanismo, ad un finanziamento in conto esercizio). Ed è proprio la radicale diversità di natura dei due incentivi, che ha reso necessario uno specifico intervento del legislatore, per l'appunto quello contenuto nel citato comma 4 dell'art. 6, del d. lgs. n. 115 del 2008.
I consiglieri hanno inoltre sottolineato come la normativa regionale finalizzata a precludere l'erogazione di contributi della stessa natura e per lo stesso investimento, formulata nel 1990, non può intervenire su una disciplina di fonte riservata alla competenza statale, tanto meno quando la legge sia stata formulata in un contesto totalmente diverso, in cui addirittura non esisteva l'incentivo in esame, introdotto dalla direttiva comunitaria 2001/77CEE per le fonti rinnovabili e recepito con d. lgs. n. 387/2003, reso esecutivo per la prima volta a partire dal 2005- 2007.
Infine, nel caso preso in esame, i Consiglieri hanno rilevato come, l'ambiguità della locuzione usata nel bando regionale ("I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni: l'impresa, pertanto, non deve aver già ricevuto per lo stesso investimento altri tipi di finanziamenti e facilitazioni concessi da amministrazioni pubbliche"), la particolare natura del "conto energia" e il differente comportamento in favore del cumulo con il beneficio del "conto energia" tenuto dall'amministrazione per gli anni precedenti, avrebbero comunque indotto l'azienda appellante ad una interpretazione del bando che escludesse dal novero dei benefici non cumulabili il "conto energia" previsto dalla normativa statale.
Un richiamo alla normativa con cui il Consiglio di Stato ha motivato la sentenza n. 3943/13, confermando quella di primo grado del Tar Lombardia, che aveva considerato immotivato il diniego della Regione Lombardia alla concessione del contributo regionale per l'impianto fotovoltaico ad un'impresa che ne aveva fatto richiesta in misura del 20% dell'investimento totale, in quanto già beneficiaria del contributo "conto energia". Il giudice di prime cure aveva infatti sottolineato come la diversa natura e finalità del contributo regionale e del conto energia, relativo al riconoscimento da parte del GSE delle tariffe incentivanti di cui al d.lgs. n. 115/2008 (art. 6, comma 4), ne consentisse il cumulo.
Una diversità di ratio delle due forme incentivanti ulteriormente avvallata da Palazzo Spada: mentre il contributo regionale di cui al bando salvambiente riguarda la realizzazione di un impianto innovativo di energia da fonti rinnovabili, funzionale al processo produttivo artigiano, il conto energia consiste invece in una forma di incentivazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili attraverso il meccanismo di "tariffe incentivanti" sull'energia elettrica prodotta e non riguarda l'investimento necessario per ottenerla (il conto energia comporta per il tempo di durata il beneficio di un'incentivazione sull'intera produzione fotovoltaica, sempre che l'impianto sia connesso alla rete elettrica - grid connected -, essendo assimilabile, per il meccanismo, ad un finanziamento in conto esercizio). Ed è proprio la radicale diversità di natura dei due incentivi, che ha reso necessario uno specifico intervento del legislatore, per l'appunto quello contenuto nel citato comma 4 dell'art. 6, del d. lgs. n. 115 del 2008.
I consiglieri hanno inoltre sottolineato come la normativa regionale finalizzata a precludere l'erogazione di contributi della stessa natura e per lo stesso investimento, formulata nel 1990, non può intervenire su una disciplina di fonte riservata alla competenza statale, tanto meno quando la legge sia stata formulata in un contesto totalmente diverso, in cui addirittura non esisteva l'incentivo in esame, introdotto dalla direttiva comunitaria 2001/77CEE per le fonti rinnovabili e recepito con d. lgs. n. 387/2003, reso esecutivo per la prima volta a partire dal 2005- 2007.
Infine, nel caso preso in esame, i Consiglieri hanno rilevato come, l'ambiguità della locuzione usata nel bando regionale ("I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni: l'impresa, pertanto, non deve aver già ricevuto per lo stesso investimento altri tipi di finanziamenti e facilitazioni concessi da amministrazioni pubbliche"), la particolare natura del "conto energia" e il differente comportamento in favore del cumulo con il beneficio del "conto energia" tenuto dall'amministrazione per gli anni precedenti, avrebbero comunque indotto l'azienda appellante ad una interpretazione del bando che escludesse dal novero dei benefici non cumulabili il "conto energia" previsto dalla normativa statale.
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Sentenza