Recepimento direttiva UE prestazione energetica: Testo coordinato del D.Lgs. 192/2005
Con la pubblicazione della legge 3 agosto 2013, n. 90 di conversione del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 relativo al recepimento della Direttiva 2010/31/U...
Con la pubblicazione della legge 3 agosto 2013, n. 90 di
conversione del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 relativo al
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell'edilizia, con gli articolo dall’1 al 13-bis, vengono apportate
numerose modifiche all’articolato del Decreto Legislativo 19
agosto 2005, n. 192 recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia” al fine di
adeguarlo alla direttiva europea.
Pensiamo di fare cosa gradita allegando, alla presente notizia, il testo del D.Lgs. n. 192/2005 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione del Decreto-legge n. 63/2013.
Tra le principali modifiche e novità che riguardano il D.Lgs, n, 192/2005, sottolineamo le seguenti:
Per quanto concerne la nullità dei contratti di compravendita, degli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o dei nuovi contratti di locazione nel caso di mancato inserimento negli stessi dell’attestato di prestazione energetica, CONFEDILIZIA in un recente comunicato stampa ha evidenziato “l’assoluta negatività della previsione in parola per entrambi i settori ma in particolare per quello delle locazioni (oramai del tutto asfittico)” ma anche l’impegno del Governo (in persona del Sottosegretario sen. Vicari) ad eliminare la previsione in parola con il primo provvedimento utile.
Pensiamo di fare cosa gradita allegando, alla presente notizia, il testo del D.Lgs. n. 192/2005 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione del Decreto-legge n. 63/2013.
Tra le principali modifiche e novità che riguardano il D.Lgs, n, 192/2005, sottolineamo le seguenti:
- viene adottata a livello nazionale una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici (art. 4) che tenga conto, tra l'altro, delle caratteristiche termiche dell'edificio, nonché degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda;
- vengono fissati i requisiti minimi di prestazione energetica (art, 4) in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di prestazione energetica, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono riveduti ogni 5 anni;
- nasce (artt. 2 e 5) la definizione di "edifici a energia quasi zero" e viene redatta una strategia per il loro incremento tramite l'attuazione di un Piano nazionale che comprenda l'indicazione del modo in cui si applica tale definizione, gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
- è stabilito (art. 5) il principio per cui gli incentivi adottati dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali per promuovere l’efficienza energetica degli edifici sono concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l’immobile nonché all’entità dell’intervento;
- sono specificati (art. 7) i contenuti della relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, e gli adempimenti correlati;
- vengono introdotte (art. 8) nuove competenze degli enti locali ed è stabilito che le Regioni possono adottare provvedimenti migliorativi rispetto a quelli disposti dal presente decreto, in termini di flessibilità applicativa dei requisiti minimi (ma che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale) e di semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione controllo e ispezione degli impianti termici;
- viene predisposto (art. 12) l’aggiornamento del quadro sanzionatorio in caso di inadempienze.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 63, l'attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato "attestato di prestazione Energetica" ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da Pubbliche Amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2, meglio specificati al comma 6 dell'articolo 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, devono essere dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità e nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile;
- nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica;
- nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;
- l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti;
- l'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento.
Per quanto concerne la nullità dei contratti di compravendita, degli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o dei nuovi contratti di locazione nel caso di mancato inserimento negli stessi dell’attestato di prestazione energetica, CONFEDILIZIA in un recente comunicato stampa ha evidenziato “l’assoluta negatività della previsione in parola per entrambi i settori ma in particolare per quello delle locazioni (oramai del tutto asfittico)” ma anche l’impegno del Governo (in persona del Sottosegretario sen. Vicari) ad eliminare la previsione in parola con il primo provvedimento utile.
A cura di Gabriele
Bivona
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