LINEE GUIDA MINISTERIALI
Sul supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio scorso è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Tr...
Sul supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del
29 gennaio scorso è stato pubblicato il decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 23 marzo 2006 recante: “Linee
guida per l’applicazione della legge n. 717/1949 recante norme per
l’arte negli edifici pubblici”.
L’allegato al decreto ministeriale oltre le Linee guida contiene una introduzione che successivamente ad un excursus storico sulla legge 29 luglio 1949, n. 717 meglio nota come “legge del 2%” precisa che con la legge stessa vengono esclusi dall’applicazione della norma le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati che comportano una spesa non superiore a 50 milioni (Lire).
Successivamente con la legge n. 412/1975 e con il D.L. n. 817/1978 vengono esclusi dall’applicazione della legge n. 717/1949 anche gli edifici scolastici e le strutture universitarie.
Nell’introduzione viene precisato che, alla luce della nuova formulazione dell’articolo 117 della Costituzione, l’”arte negli edifici pubblici” rientra certamente tra le materie di legislazione concorrente e, quindi, mentre è possibile fornire puntuali indicazioni interpretative alle Amministrazioni statali, nei confronti delle Regioni è possibile mettere in luce quale sia l’attuale portata applicativa dei principi fondamentali desumibili dalla normativa statale, nella prospettiva dell’esercizio della potestà legislativa e della potestà regolamentare loro spettanti.
E’ ovvio, comunque, che, anche in considerazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell’ambito dei principi fondamentali espressamente stabiliti dallo Stato o, in difetto, di quelli desumibili dalle leggi statali vigenti; per tutte quelle regioni ( e sono tante), quindi, che non hanno disciplinato la materia, la legge n. 717/1949 mantiene la sua efficacia nella maggior parte dei procedimenti di realizzazione di opere pubbliche e , comunque, è dalla stessa che occorre desumere i principi fondamentali.
Vale la pena ricordare anche che il progettista ed direttore dei lavori e, in epoca più recente, il responsabile del procedimento, si sono trovati e si trovano ad affrontare una procedura concorsuale che si sovrappone all’appalto dei lavori e che coinvolge un soggetto nuovo, qual è l’artista, senza un adeguato supporto sia tecnico amministrativo, che culturale e, tra l’altro, il rinnovato interesse manifestato all’applicazione della legge n. 717/1949 verificatosi negli anni recenti ha dato luogo alla pubblicazione di numerosi bandi di concorso ed ha, nel contempo, contribuito a creare una produzione artistica dedicata.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel mese di marzo dello scorso anno ha ritenuto, a oltre 50 anni dall’emanazione delle legge n. 717/1949 predisporre una Guida che ha tratto origine dalle esperienze maturate e dalle problematiche riscontrate nella sua applicazione da parte di Amministrazioni statali ed Enti locali.
Tra l’altro, nelle more della emanazione di nuove norme a livello regionale, le Guida può fornire un criteri applicativi conformi con la norma di riferimento ma, al tempo stesso, ne offre una interpretazione avanzata e coerente con l’evoluzione del dibattito culturale.
Nelle linee guida viene effettuato un commento a tutti i commi di tutti gli articoli della legge n. 717/1949 che è anche riportata nella sua più recente versione con le modifiche e le integrazioni dovute a successivi provvedimenti legislativi.
Alle linee guida sono allegati:
L’allegato al decreto ministeriale oltre le Linee guida contiene una introduzione che successivamente ad un excursus storico sulla legge 29 luglio 1949, n. 717 meglio nota come “legge del 2%” precisa che con la legge stessa vengono esclusi dall’applicazione della norma le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati che comportano una spesa non superiore a 50 milioni (Lire).
Successivamente con la legge n. 412/1975 e con il D.L. n. 817/1978 vengono esclusi dall’applicazione della legge n. 717/1949 anche gli edifici scolastici e le strutture universitarie.
Nell’introduzione viene precisato che, alla luce della nuova formulazione dell’articolo 117 della Costituzione, l’”arte negli edifici pubblici” rientra certamente tra le materie di legislazione concorrente e, quindi, mentre è possibile fornire puntuali indicazioni interpretative alle Amministrazioni statali, nei confronti delle Regioni è possibile mettere in luce quale sia l’attuale portata applicativa dei principi fondamentali desumibili dalla normativa statale, nella prospettiva dell’esercizio della potestà legislativa e della potestà regolamentare loro spettanti.
E’ ovvio, comunque, che, anche in considerazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell’ambito dei principi fondamentali espressamente stabiliti dallo Stato o, in difetto, di quelli desumibili dalle leggi statali vigenti; per tutte quelle regioni ( e sono tante), quindi, che non hanno disciplinato la materia, la legge n. 717/1949 mantiene la sua efficacia nella maggior parte dei procedimenti di realizzazione di opere pubbliche e , comunque, è dalla stessa che occorre desumere i principi fondamentali.
Vale la pena ricordare anche che il progettista ed direttore dei lavori e, in epoca più recente, il responsabile del procedimento, si sono trovati e si trovano ad affrontare una procedura concorsuale che si sovrappone all’appalto dei lavori e che coinvolge un soggetto nuovo, qual è l’artista, senza un adeguato supporto sia tecnico amministrativo, che culturale e, tra l’altro, il rinnovato interesse manifestato all’applicazione della legge n. 717/1949 verificatosi negli anni recenti ha dato luogo alla pubblicazione di numerosi bandi di concorso ed ha, nel contempo, contribuito a creare una produzione artistica dedicata.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel mese di marzo dello scorso anno ha ritenuto, a oltre 50 anni dall’emanazione delle legge n. 717/1949 predisporre una Guida che ha tratto origine dalle esperienze maturate e dalle problematiche riscontrate nella sua applicazione da parte di Amministrazioni statali ed Enti locali.
Tra l’altro, nelle more della emanazione di nuove norme a livello regionale, le Guida può fornire un criteri applicativi conformi con la norma di riferimento ma, al tempo stesso, ne offre una interpretazione avanzata e coerente con l’evoluzione del dibattito culturale.
Nelle linee guida viene effettuato un commento a tutti i commi di tutti gli articoli della legge n. 717/1949 che è anche riportata nella sua più recente versione con le modifiche e le integrazioni dovute a successivi provvedimenti legislativi.
Alle linee guida sono allegati:
- Allegato 1 - Decreto di nomina della Commissione
- Allegato 2 – Bando tipo di concorso a procedura aperta aperta (gara bandita successivamente all’approvazione del progetto preliminare)
- Allegato 3 – Bando tipo di concorso a procedura aperta (gara bandita successivamente all’approvazione del progetto definitivo)
- Allegato 4 – Bando tipo per concorso articolato in due fasi
- Allegato 5 – Disciplinare tipo/Contratto d’incarico
- Allegato 6 – Schema di decreto di pagamento
- Allegato 7 – Schema di decreto di pagamento
- Allegato 8 – Certificato di collaudo/Nulla Osta
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Decreto 23/03/2006 .pdf Allegato 1 .pdf Allegato 2 .pdf Allegato 3 .pdf Allegato 4 .pdf Allegato 5 .pdf Allegato 6 .pdf Allegato 7 .pdf Allegato 8 .pdfLink Correlati
Speciale appalti