Ace ed APE: Uno spiraglio nel blocco delle locazioni e delle vendite
Mentre è passato più di mese dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2013, n. 90 di conversione del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e mentre si pone, ...
Mentre è passato più di mese dall'entrata in vigore della
legge 3 agosto 2013, n. 90 di conversione del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e mentre si pone, sempre,
il problema della nullità degli atti di compravendita e dei
contratti di locazione in caso di mancanza di attestato di
prestazione energetica, giunge notizia di un nuovo schema di
decreto legge "Del Fare bis" - che dovrebbe essere approvato in un
consiglio dei ministri del mese di settembre - in cui all'articolo
13 rubricato "Liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso
non abitativo e disciplina in materia di attestato di
prestazione energetica" vengono (ai commi 2 e 3) apportate
nuove modifiche al Decreto Legislativo 192/2005 consistenti
nella soppressione al comma 3-bis dell'art. 6, delle parole
"pena la nullità degli stessi contratti" che vengono
sostituite con "pena le sanzioni amministrative di cui all'art.
15, comma 10 bis, del decreto legislativo 192/2005" e
nell'inserimento nello stesso articolo 13 del comma 10-bis con
cui vengono fissate le sanzioni amministrative per la
violazione dell'obbligo di allegazione dell'attestato di
prestazione energetica al contratto di vendita o al contratto di
locazione (500,00 euro nel primo caso e 250,00 euro nel secondo
caso).
Nella relazione illustrativa dell'articolo 13 viene precisato che "La previsione della conseguenza più grave, quale la nullità, sancita nel nostro ordinamento per le patologie più rilevanti dei negozi giuridici, non è necessaria né opportuna per il raggiungimento degli scopi dettati dalla Direttiva comunitaria sulla prestazione energetica in materia di edilizia. La disposizione citata è, peraltro, destinata a incidere negativamente in un settore fortemente in crisi come quello immobiliare. Al contrario, gli obiettivi dettati dalla Direttiva 2010/31/UE possono efficacemente essere raggiunti prevedendo delle sanzioni amministrative sufficientemente deterrenti per il caso di mancata allegazione dell'APE ai contratti di vendita o locazione di beni immobili. Nel caso, invece, di trasferimento a titolo gratuito risulta eccessivo l'onere di allegazione a carico del donante, circostanza confermata, peraltro, dal dettato comunitario che nulla dispone rispetto a tale fattispecie.
Con la modifica normativa proposta viene, quindi, soppressa la previsione della nullità di cui all'art. 6, comma 3.bis, del D. lgs. 192/2005 (come modificato dal D.l. 63/2013 convertito con legge 90/2013), introducendo, in sostituzione, un sistema di sanzioni amministrative in caso di mancata allegazione dell'APE agli atti di vendita o locazione di beni immobili. Per gli atti di trasferimento a titolo gratuito resta in vigore l'inserimento dell'apposita clausola di presa visione di cui al comma 3, art. 6, D. lgs. 192/2005".
Nella relazione illustrativa dell'articolo 13 viene precisato che "La previsione della conseguenza più grave, quale la nullità, sancita nel nostro ordinamento per le patologie più rilevanti dei negozi giuridici, non è necessaria né opportuna per il raggiungimento degli scopi dettati dalla Direttiva comunitaria sulla prestazione energetica in materia di edilizia. La disposizione citata è, peraltro, destinata a incidere negativamente in un settore fortemente in crisi come quello immobiliare. Al contrario, gli obiettivi dettati dalla Direttiva 2010/31/UE possono efficacemente essere raggiunti prevedendo delle sanzioni amministrative sufficientemente deterrenti per il caso di mancata allegazione dell'APE ai contratti di vendita o locazione di beni immobili. Nel caso, invece, di trasferimento a titolo gratuito risulta eccessivo l'onere di allegazione a carico del donante, circostanza confermata, peraltro, dal dettato comunitario che nulla dispone rispetto a tale fattispecie.
Con la modifica normativa proposta viene, quindi, soppressa la previsione della nullità di cui all'art. 6, comma 3.bis, del D. lgs. 192/2005 (come modificato dal D.l. 63/2013 convertito con legge 90/2013), introducendo, in sostituzione, un sistema di sanzioni amministrative in caso di mancata allegazione dell'APE agli atti di vendita o locazione di beni immobili. Per gli atti di trasferimento a titolo gratuito resta in vigore l'inserimento dell'apposita clausola di presa visione di cui al comma 3, art. 6, D. lgs. 192/2005".
A cura di Gabriele
Bivona
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