Ancora su ACE ed APE: Il libretto d'impianto non va allegato all'APE

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha, recentemente, predisposto una segnalazione di novità normative recante “Ulteriori note in materia di allegazione del...

12/09/2013
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha, recentemente, predisposto una segnalazione di novità normative recante “Ulteriori note in materia di allegazione dell’attestato di prestazione energetica dopo la legge di conversione del “Decreto del Fare”.
Il problema nasce con il comma 5 dell’art. 6 del D.lgs. 192/2005, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.l. 4 giugno 2013 n. 63 convertito nella legge 3 agosto 2013 n. 90, il quale prevede che: "5. L’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.".

Nella nota il Consiglio del Notariato precisa che:
  • il termine "allegati" inserito nel citato comma 5, si ritiene che possa essere stato usato dal legislatore in senso "atecnico", dovendo, invece, intendersi che, nel tempo, l'attestato deve essere accompagnato dai documenti necessari affinchè possa essere verificata una delle condizioni cui è subordinata la validità dell’attestato di prestazione energetica; tale necessità si ritiene che sorga comunque solo a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo al rilascio dell'attestato;
  • l'attestato, una volta che sia stato rilasciato e che quindi sia "nato" come documento, non si ritiene che possa essere modificato con allegazioni, ovviamente successive, dei libretti che consentano la verifica della sua validità; il documento da allegare si ritiene quindi che sia il solo attestato di prestazione energetica;
  • ritiene che l'ultima parte del comma 5, ove dispone che "A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.", non significhi che l'Attestato di Prestazione Energetica da allegare, a pena di nullità, agli atti ai sensi del nuovo comma 3 bis dell'art. 6 del D.lgs. 192/2005 debba avere materialmente allegati i "libretti di impianto".

In allegato la nota del Consiglio nazionale del Notariato.

A cura di Gabriele Bivona
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