Assicurazione professionale: Le FAQ del Consiglio nazionale degli Ingegneri
In seguito alle numerose richieste pervenute sul tema dell'assicurazione professionale obbligatoria dal 15 agosto scorso, il Centro Studi del Cni ha deciso d...
In seguito alle numerose richieste pervenute sul tema
dell'assicurazione professionale obbligatoria dal 15 agosto scorso,
il Centro Studi del Cni ha deciso di aprire una sezione dedicata
alle FAQ (Frequently Asked Questions). Grazie a questa gli
ingegneri potranno ottenere le risposte alle domande più frequenti
pervenuteci. Al fine di favorire la fruizione delle informazioni,
le FAQ sono proposte per aree tematiche.
Le FAQ sono relative alle seguiti aree tematiche:
Faq n. 1 - Collaboratori di società di ingegneria, società tra professionisti e studi associati
Domanda n. 1 Con riferimento al documento "draft n.67-2013 ASSICURAZIONE PROFESSIONALE" pubblicato sul sito http://www.centrostudicni.it volevo avere una precisazione in quanto mi permangono dei dubbi visto che mi sembra che non sia stata considerata una casistica, che è proprio la mia e quella della maggior parte di giovani ingegneri che collaborano con PIVA in maniera continuativa per società di ingegneria.
L'obbligo di stipula dell'assicurazione è da escludersi anche per un ingegnere libero professionista iscritto ad Inarcassa e con PIVA che di fatto lavora esclusivamente per una società di ingegneria (senza assumere mai incarichi professionali in prima persona) senza l'apposizione della propria firma negli elaborati progettuali ed altri documenti?
Risposta
Come indicato in termini generali nel draft pubblicato sul sito del Centro studi, l'obbligo di assicurazione professionale è stato introdotto nell'interesse esclusivo dell'utenza. Pertanto, esso è subordinato all'effettivo esercizio della professione di ingegnere nei casi in cui il professionista entri in contatto in modo diretto - personalmente o in qualità di membro di un'associazione professionale o altra forma societaria - con la clientela.
Nel suo caso, da quanto si comprende, tale circostanza è da escludersi, data l'assenza di incarichi professionali da lei assunti personalmente o dell'assunzione di eventuali responsabilità per attività svolte in collaborazione con altri colleghi (stante l'assenza della sua firma sugli elaborati progettuali).
Ciò non toglie che, nel caso in cui lei intenda assumere in futuro un incarico professionale in forma personale ed autonoma, dovrà preventivamente risultare munito di apposita polizza professionale, la cui esibizione potrà essere richiesta dal cliente in occasione dell'affidamento dell'incarico.
Domanda n. 2
Un ingegnere iscritto all’Albo, titolare di Partita IVA, che presta collaborazione con uno studio professionale emettendo fattura ma non firmando, deve comunque essere coperto da assicurazione professionale?
Risposta
L'obbligo di assicurazione professionale è subordinato all'assunzione di uno o più incarichi da parte del professionista ingegnere direttamente nei confronti della committenza (pubblica o privata). Pertanto, la mera partecipazione senza firma alla redazione di progetti - e, più in generale, il contributo "occulto" allo svolgimento di attività professionali in forma associata - senza l'assunzione di responsabilità dirette nei confronti della clientela non determina l'obbligo di assicurazione in capo al professionista, fatta salva la possibilità che il collaboratore/socio intenda stipulare una polizza, rilevante esclusivamente nell'ambito dei rapporti interni allo studio, per garantirsi contro eventuali azioni di rivalsa da parte del titolare, qualora quest'ultimo sia ritenuto civilmente responsabile (dal committente) per i danni cagionati dall'attività specificamente svolta dal collaboratore/socio medesimo.
Domanda n. 3
Volevo sapere se un libero professionista ingegnere con PIVA ( chiamato "A"), che collabora e quindi offre una prestazione d’opera, in maniera continuativa ad un altro professionista (chiamato "B") deve farsi l’assicurazione professionale divenuta obbligatoria dal 15 agosto. Voglio specificare che questa collaborazione non implica che il collaboratore (chiamato"A") firmi nessun tipo di documento e nessun progetto o elaborato grafico e non. Qualsiasi progetto o documento viene firmato direttamente dal professionista (chiamato "B") a cui il collaboratore (chiamato"A") presta l' opera di collaborazione. La mia domanda sussiste in quanto il collaboratore (chiamato "A") non ha un contatto diretto con il cliente finale e non riceve da quest’ultimo nessun incarico formale e non.
Inoltre non firmando nessun progetto non ho una responsabilità diretta e mi chiedo se in questo modo è lecito pensare di non esercitare effettivamente (non firmando nessun progetto) l’attività professionale.
La circolare CNI afferma infatti: "L'obbligo di assicurazione professionale vale esclusivamente per quegli ingegneri iscritti agli ordini che esercitano, in modo effettivo, l'attività professionale. Al contrario, gli ingegneri iscritti che non esercitano concretamente non sono obbligati a sottoscrivere l'attività professionale."
Mi chiedo, se per "esercitare in modo effettivo l'attività e quindi avere una responsabilità diretta verso il cliente" sia direttamente correlato all’atto di assunzione dell'incarico verso il cliente finale che comporta l'apposizione, dunque, della firma e del timbro negli elaborati finali e l’accettazione dell’ incarico stesso (che in questo caso non avviene in quanto collaboratore (chiamato "A")).
Risposta
Da quanto desumibile in base alla comunicazione, l'ingegnere A, qualora svolga in via esclusiva un'attività di collaborazione in favore del collega B, unico soggetto autorizzato a mantenere rapporti diretti con la clientela, non è obbligato ex lege alla stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale.
Qualora, al contrario, il medesimo intenda svolgere la professione di ingegnere anche in proprio, seppure occasionalmente o per incarichi di modesto valore, resterebbe comunque obbligato a stipulare una polizza a carattere - per così dire - "residuale".
Nell'ambito dei rapporti "interni" tra A e B, sussiste, altresì, la possibilità che il secondo possa concordare con il primo la stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile, per consentire la copertura dei costi di un'eventuale azione di rivalsa qualora il danno cagionato alla clientela sia direttamente riconducibile a un'ipotesi di dolo o negligenza professionale imputabile all'attività prestata da A. Tale ulteriore forma di garanzia assicurativa, tuttavia, non presenta carattere obbligatorio ai sensi del D.P.R. n. 137/2012.
Faq n. 2 - Dipendenti e collaboratori imprese private
Domanda n. 1
Sono un Ingegnere elettrico (iscritto regolarmente all'albo degli ingegneri) dipendente con contratto CCNL metalmeccanico presso un'azienda di installazione di impianti elettrici. La mia azienda vorrebbe vendere al cliente un pacchetto che comprenda la progettazione e installazione di impianti elettrici. I progetti che andrò a redigere non saranno fatturati all'azienda ma sono compresi nello stipendio di dipendente attraverso premi e/o superminimi in relazione alla complessità del progetto. La quantità annuale dei progetti non sarà elevata e comunque di piccola entità. A prescindere da chi sarà (il sottoscritto o l'azienda) a stipulare e versare il premio assicurativo vorrei sapere se è obbligatorio e/o possibile.
Risposta
Ogni attività professionale, ancorché di modesta entità, che implichi l'esecuzione di prestazioni nei confronti della clientela obbliga il professionista o l'azienda a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile, in conformità alle pertinenti previsioni normative.
Nell'ipotesi da lei descritta, l'obbligo in parola dovrebbe ricadere sull'azienda, in qualità di soggetto contrattualmente vincolato ad erogare la prestazione (complessiva) nei confronti del cliente, a meno che la specifica attività di progettazione e/o installazione non vada soggetta a un regime contrattuale specifico con il professionista.
Sussiste, altresì, la possibilità che l'azienda richieda comunque al professionista medesimo la stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile, per coprire i costi di un'eventuale azione di rivalsa qualora il danno cagionato alla clientela sia direttamente riconducibile a un'ipotesi di dolo o negligenza professionale.
Domanda n. 2
Il mio caso è il seguente:
- Ingegnere iscritto all'albo
- libero professionista che opera come consulente all'interno di aziende nel comparto industriale
- nella professione non firmo alcun documento con il timbro relativo all'ordine degli ingegneri, ma solamente il contratto di fornitura del mio servizio con timbro della P.iva.
- in realtà il mio operato è all'interno del flusso aziendale e non ho responsabilità specifiche (come ingegnere) se non la mia attività specifica di ufficio.
Vorrei capire se nell'ambito di questa attività devo stipulare la polizza assicurativa.
Ho cercato di informarmi con le assicurazioni ma non ho trovato nessuno che mi fornisse una polizza assicurativa specifica per questo caso (che ritengo tra l'altro essere estremamente comune nell'ambito degli ingegneri e architetti).
Risposta
Dalla sua descrizione si desume che l'attività da lei svolta in qualità di consulente di aziende nel comparto industriale non implica alcun contatto diretto con la clientela.
Ne consegue che la prestazione oggetto della sua attività di libero professionista non è suscettibile di valutazione ai fini di un'eventuale configurazione della responsabilità civile. Ne consegue che, qualora la sua attività professionale si esaurisca in tale genere di incarichi, lei non risulterà soggetto ad alcun obbligo di assicurazione.
Domanda n. 3
Quanto descritto è valido anche se la ditta per cui lavoro mi manda da un suo cliente per una discussione tecnica o commerciale?
Risposta
Si vale anche in quel caso perché il cliente è cliente dell'azienda e non suo. L'obbligo della polizza nasce solo quando si instaura un rapporto professionista-cliente. Negli altri casi no.
Domanda n. 4
Avrei bisogno di un chiarimento relativamente alla polizza assicurativa ora obbligatoria di cui al Dpr 137/2012.
La mia situazione è la seguente:
sono regolarmente assunto dal 1978 da una impresa di costruzioni di cui oggi ricopro l’incarico anche di Direttore Generale. Abbiamo all’interno dell’azienda un ufficio tecnico ed io spesso firmo atti progettuali con il timbro professionale (associato al timbro “responsabile ufficio progetti” dell’Azienda).
La mia retribuzione, per accordo contrattuale con l’azienda, è composta da una busta paga con la qualifica di dirigente, e da due fatture semestrali per un importo annuale deliberato dal consiglio di amministrazione dell’azienda.
Sulle fatture esplicito il contributo alla Cassa Nazionale Previdenza Ingegneri (4%), ma non sono iscritto alla CNPAI in quanto ho la previdenza INPS.
Sono quindi un professionista “particolare” in quanto il mio unico introito professionale fatturato è sempre e solo con lo stesso soggetto ormai da molti anni e non ho altra attività professionale. L’azienda ha stipulato, con primaria compagnia, una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile per tutta la sua attività di impresa, ed esplicitamente nella polizza RCT è stabilito che “ le garanzie della presente polizza sono estese alla attività di progettista e direttore dei lavori (omissis)effettuate per conto della (omissis – nome dell’Azienda)”.
Stante così le cose, vi chiedo cortesemente se, come credo, sono esonerato da effettuare una ulteriore polizza assicurativa, e se quindi la polizza in essere di cui sopra è esaustiva del mio obbligo di cui ad Dpr 137/2012.
Risposta
Da quanto possibile desumere dalla sua comunicazione, la polizza assicurativa stipulata dalla sua azienda fornisce idonea copertura per l'intera attività professionale da lei prestata per conto della medesima.
Pertanto, se tale attività ha carattere esclusivo, non vi è alcuna necessità di stipulare un'ulteriore polizza.
Qualora, al contrario, lei intenda svolgere la professione di ingegnere anche in proprio, ancorché occasionalmente o per incarichi di modesto valore, sarebbe comunque obbligato ex lege a stipulare una polizza professionale a carattere - per così dire - "residuale".
Faq n. 3 - Dipendenti pubblici
Domanda n. 1
Sono Ingegnere Elettronico e mi occupo di informatica, in particolare esclusivamente di didattica.
Sono iscritto all'Ordine degli Ingegneri di (omissis), ma non più a Inarcassa in quanto sono diventato ricercatore preso l'Università (omissis) e quindi devo versare i contributi a INPDAP. Questa è la mia attività principale. Oltre a ciò tengo alcuni corsi di qualche settimana all'anno presso il Politecnico (14 lezioni) e l'Università (3 lezioni), più per restare in contatto con ex colleghi e amici che per questioni remunerative (tra Politecnico e Università percepirò forse meno di 5000 Euro, alcuni sono a titolo gratuito). Mi chiedevo se fossi obbligato a stipulare questa polizza professionale.
Risposta
L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è subordinato all'esercizio effettivo - ancorché occasionale - della professione di ingegnere. Pertanto, se, in forza del suo attuale incarico di ricercatore universitario, lei svolge in via esclusiva attività di ricerca scientifica e di didattica, non sarà tenuto a conformarsi al predetto obbligo. Qualora, al contrario, lei svolgesse anche solo saltuariamente la professione di ingegnere (assumendo, ad es., incarichi di progettazione o di collaudo di opere), sarebbe comunque obbligato alla stipulazione della polizza, ovviamente per un massimale commisurato al valore economico complessivo degli incarichi assunti.
Domanda n. 2
Cortesemente gradirei ricevere informazioni più dettagliate circa l'obbligo della polizza RC Professionale che sembra sia obbligatoria dal quindici agosto 2013. Il quesito che pongo è semplice ma credo particolare perché coinvolge molti colleghi che non hanno ben chiara la normativa. Il mio attuale profilo lavorativo è di:
• Docente a tempo indeterminato presso le scuole secondarie superiori;
• Libero professionista.
Sono iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di (omissis) e ho anche Partita IVA; quando è obbligatorio sottoscrivere la polizza RC professionale ?
• Se si è in possesso di Partita IVA ?
• Se non si ha Partita IVA ma si è solamente iscritti all'Ordine Professionale ?
• E' possibile avere una polizza professionale che venga attivata solo in caso di incarico professionale vista la grande penuria di lavoro che affligge purtroppo il nostro paese e in particolare il sud ?
• Inoltre i pareri circa l'obbligatorietà sono discordanti; è obbligatoria dal quindici agosto 2013 o il tutto è stato prorogato di un anno ?
Risposta
L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è già in vigore (dal 15 agosto 2013) ed è subordinato all'esercizio effettivo - ancorché occasionale - della professione di ingegnere.
Pertanto, se, in forza del suo attuale incarico, lei svolge in via esclusiva attività di docenza, non sarà tenuto a conformarsi al predetto obbligo.
Qualora, al contrario, lei intenda svolgere - anche solo saltuariamente od occasionalmente - la professione di ingegnere (assumendo, ad es., incarichi di progettazione o di collaudo di opere), a prescindere dall'apertura della Partita IVA (ma non, ovviamente, dall'iscrizione all'Albo), sarebbe comunque obbligato alla stipulazione della polizza, ovviamente per un massimale commisurato al valore economico complessivo degli incarichi assunti, ma certamente prima dell'accettazione dei medesimi.
Faq n. 4 - Soci società di ingegneria, società tra professionisti e studi associati
Domanda n. 1
Sono socio di uno studio associato, che ha già stipulato da tempo una polizza RC professionale in favore dei soci e collaboratori dello studio. L’attività svolta all’interno dello studio è, in pratica, la mia attività professionale prevalente: è necessario che io stipuli in ogni caso una polizza RC a mio nome?
Risposta
Da quanto è possibile desumere in base alla richiesta, la polizza assicurativa stipulata dallo studio del quale è socio copre solamente i rischi derivanti dall'attività professionale svolta per conto dello studio medesimo.
Pertanto, se tale attività presenta carattere esclusivo (vale a dire che i soci non sono autorizzati a svolgere attività professionale al di fuori e in concorrenza con quella effettuata per lo studio) non vi è alcuna necessità di stipulare un'ulteriore polizza.
Qualora, al contrario, lei svolgesse anche in forma personale e non associata la professione di ingegnere, ancorché occasionalmente o per incarichi di modesto valore, resterebbe comunque obbligato a stipulare una polizza professionale a carattere - per così dire - "residuale".
Domanda n. 2
I sottoscritti ingegneri svolgono entrambi attività di liberi professionisti, inoltre risultano entrambi soci ed amministratori di una società a nome collettivo, iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese, costituita secondo atto notarile, avente come oggetto anche lo svolgimento di attività professionali per cui è prevista l’iscrizione all’Ordine degli ingegneri e regolarmente iscritta alla sezione società di professionisti di Inarcassa.
I sottoscritti, in qualità di liberi professionisti, stanno inoltre, procedendo alla stipula delle rispettive polizze professionali, in adempimento al Decreto legge 138/2011, mentre, in qualità di socie e amministratori della loro società tra professionisti, non riescono ad ottenere esaurienti delucidazioni in merito all’obbligo di procedere alla stipula di una idonea assicurazione anche per la suddetta società.
In virtù di quanto sopra specificato, inoltre, poiché dalle lettura del DL 138, nonché dalla circolare del CNI n. 250/XVIII “Informativa sull’obbligo di stipula di polizza professionale” non si evince né l’obbligo per la società di una polizza professionale, né le modalità con cui deve essere sottoscritta (tenendo contro del fatto che le prestazioni ingegneristiche sono svolte essenzialmente dai soci come liberi professionisti) si chiede di specificare se gli obblighi in essi individuati di fatto si riferiscono effettivamente anche alla società e in caso affermativo di indicare le modalità con cui procedere agli adempimenti in esso contenuti.
Risposta
A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue intuitu personae nei confronti del committente (pubblico o privato).
Ciò premesso, qualora due o più ingegneri intendano esercitare la professione in forma societaria, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge, il problema dell'eventuale estensione dell'obbligo assicurativo nei confronti della società si pone in termini diversi, a seconda delle circostanze.
Nell'ipotesi più semplice - che sembra essere quella prospettata - laddove la forma societaria prescelta sia una snc (al pari delle altre forme di società di persone disciplinate dal codice civile), sarà sufficiente che tutti i soci formalmente chiamati all'assunzione di incarichi professionali nei confronti della committenza (anche per il tramite della società) siano assicurati, affinché l'obbligo in parola risulti correttamente assolto. Non avrebbe alcuna utilità, infatti (nemmeno a fini di garanzia per la clientela), la stipulazione di un "supplemento" di polizza a carico della società, tenuto conto che quest'ultima non gode neanche di un'autonomia patrimoniale perfetta (così che il cliente danneggiato sarebbe comunque tenuto ad aggredire il patrimonio dei soci a fini risarcitori). E' possibile, peraltro, che la società stipuli una polizza finalizzata a tenere indenni i soci firmatari degli incarichi rispetto ai danni eventualmente cagionati a terzi da collaboratori o soci non firmatari. Tale regime di responsabilità risulterebbe efficace, comunque, solo nell'ambito dei rapporti interni alla società, rilevando all'esterno solo la formale assunzione di responsabilità da parte del soggetto incaricato della prestazione.
Più complesso appare il caso dell'istituzione di una società di professionisti sotto forma di società di capitali. Questa, per il fatto di godere di un'autonomia patrimoniale, potrebbe essere utilizzata come "schermo" protettivo allo scopo di eludere eventuali azioni di risarcimento rivolte nei confronti dei soci firmatari degli incarichi assunti per il tramite della società. In tal caso, sarebbe opportuno che tutti o almeno alcuni dei soci risultassero solidalmente obbligati nei confronti della clientela per gli incarichi professionali assunti dalla società.
Domanda n. 3
In merito a quanto in oggetto e considerato quanto riportato nella circolare esplicativa n. 250 del 2013 del CNI, si richiede se uno "studio tecnico associato" (figura giuridica prevista dall'ordinamento) composto da tre ingegneri possa stipulare un'unica assicurazione o i singoli costituenti debbano sottoscrivere tre polizze separate pur fatturando con un'unica partita IVA associata allo studio.
Risposta
L'obbligo di assicurazione previsto dal D.P.R. n. 137/2012 è finalizzato a garantire l'utenza nei casi di pregiudizio derivante da responsabilità professionale. Questa, com'è noto, ha carattere personale, nel senso che risulta giuridicamente imputabile all'ingegnere autore formale della prestazione professionale.
Nell'ipotesi descritta, l'assicurazione stipulata dai soci di uno "studio tecnico associato" è idonea a sostituire integralmente le polizze professionali stipulate a titolo personale dai soci medesimi, laddove ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
- che i soci prestino la loro attività professionale in via integrale ed esclusiva per conto dello studio (e non anche in proprio, seppure occasionalmente o per incarichi di modesto valore);
- che la polizza stipulata dallo studio copra l'attività professionale prestata da tutti i soci, vale a dire di chiunque di loro sia di volta in volta chiamato ad assumere l'incarico per conto dello studio e firmare gli elaborati progettuali (o altro).
Fonte: Centro Studi CNI
Le FAQ sono relative alle seguiti aree tematiche:
- Faq n. 1 - Collaboratori di società di ingegneria, società tra professionisti e studi associati
- Faq n. 2 - Dipendenti e collaboratori imprese private
- Faq n. 3 - Dipendenti pubblici
- Faq n. 4 - Soci società di ingegneria, società tra professionisti e studi associati
Faq n. 1 - Collaboratori di società di ingegneria, società tra professionisti e studi associati
Domanda n. 1 Con riferimento al documento "draft n.67-2013 ASSICURAZIONE PROFESSIONALE" pubblicato sul sito http://www.centrostudicni.it volevo avere una precisazione in quanto mi permangono dei dubbi visto che mi sembra che non sia stata considerata una casistica, che è proprio la mia e quella della maggior parte di giovani ingegneri che collaborano con PIVA in maniera continuativa per società di ingegneria.
L'obbligo di stipula dell'assicurazione è da escludersi anche per un ingegnere libero professionista iscritto ad Inarcassa e con PIVA che di fatto lavora esclusivamente per una società di ingegneria (senza assumere mai incarichi professionali in prima persona) senza l'apposizione della propria firma negli elaborati progettuali ed altri documenti?
Risposta
Come indicato in termini generali nel draft pubblicato sul sito del Centro studi, l'obbligo di assicurazione professionale è stato introdotto nell'interesse esclusivo dell'utenza. Pertanto, esso è subordinato all'effettivo esercizio della professione di ingegnere nei casi in cui il professionista entri in contatto in modo diretto - personalmente o in qualità di membro di un'associazione professionale o altra forma societaria - con la clientela.
Nel suo caso, da quanto si comprende, tale circostanza è da escludersi, data l'assenza di incarichi professionali da lei assunti personalmente o dell'assunzione di eventuali responsabilità per attività svolte in collaborazione con altri colleghi (stante l'assenza della sua firma sugli elaborati progettuali).
Ciò non toglie che, nel caso in cui lei intenda assumere in futuro un incarico professionale in forma personale ed autonoma, dovrà preventivamente risultare munito di apposita polizza professionale, la cui esibizione potrà essere richiesta dal cliente in occasione dell'affidamento dell'incarico.
Domanda n. 2
Un ingegnere iscritto all’Albo, titolare di Partita IVA, che presta collaborazione con uno studio professionale emettendo fattura ma non firmando, deve comunque essere coperto da assicurazione professionale?
Risposta
L'obbligo di assicurazione professionale è subordinato all'assunzione di uno o più incarichi da parte del professionista ingegnere direttamente nei confronti della committenza (pubblica o privata). Pertanto, la mera partecipazione senza firma alla redazione di progetti - e, più in generale, il contributo "occulto" allo svolgimento di attività professionali in forma associata - senza l'assunzione di responsabilità dirette nei confronti della clientela non determina l'obbligo di assicurazione in capo al professionista, fatta salva la possibilità che il collaboratore/socio intenda stipulare una polizza, rilevante esclusivamente nell'ambito dei rapporti interni allo studio, per garantirsi contro eventuali azioni di rivalsa da parte del titolare, qualora quest'ultimo sia ritenuto civilmente responsabile (dal committente) per i danni cagionati dall'attività specificamente svolta dal collaboratore/socio medesimo.
Domanda n. 3
Volevo sapere se un libero professionista ingegnere con PIVA ( chiamato "A"), che collabora e quindi offre una prestazione d’opera, in maniera continuativa ad un altro professionista (chiamato "B") deve farsi l’assicurazione professionale divenuta obbligatoria dal 15 agosto. Voglio specificare che questa collaborazione non implica che il collaboratore (chiamato"A") firmi nessun tipo di documento e nessun progetto o elaborato grafico e non. Qualsiasi progetto o documento viene firmato direttamente dal professionista (chiamato "B") a cui il collaboratore (chiamato"A") presta l' opera di collaborazione. La mia domanda sussiste in quanto il collaboratore (chiamato "A") non ha un contatto diretto con il cliente finale e non riceve da quest’ultimo nessun incarico formale e non.
Inoltre non firmando nessun progetto non ho una responsabilità diretta e mi chiedo se in questo modo è lecito pensare di non esercitare effettivamente (non firmando nessun progetto) l’attività professionale.
La circolare CNI afferma infatti: "L'obbligo di assicurazione professionale vale esclusivamente per quegli ingegneri iscritti agli ordini che esercitano, in modo effettivo, l'attività professionale. Al contrario, gli ingegneri iscritti che non esercitano concretamente non sono obbligati a sottoscrivere l'attività professionale."
Mi chiedo, se per "esercitare in modo effettivo l'attività e quindi avere una responsabilità diretta verso il cliente" sia direttamente correlato all’atto di assunzione dell'incarico verso il cliente finale che comporta l'apposizione, dunque, della firma e del timbro negli elaborati finali e l’accettazione dell’ incarico stesso (che in questo caso non avviene in quanto collaboratore (chiamato "A")).
Risposta
Da quanto desumibile in base alla comunicazione, l'ingegnere A, qualora svolga in via esclusiva un'attività di collaborazione in favore del collega B, unico soggetto autorizzato a mantenere rapporti diretti con la clientela, non è obbligato ex lege alla stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale.
Qualora, al contrario, il medesimo intenda svolgere la professione di ingegnere anche in proprio, seppure occasionalmente o per incarichi di modesto valore, resterebbe comunque obbligato a stipulare una polizza a carattere - per così dire - "residuale".
Nell'ambito dei rapporti "interni" tra A e B, sussiste, altresì, la possibilità che il secondo possa concordare con il primo la stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile, per consentire la copertura dei costi di un'eventuale azione di rivalsa qualora il danno cagionato alla clientela sia direttamente riconducibile a un'ipotesi di dolo o negligenza professionale imputabile all'attività prestata da A. Tale ulteriore forma di garanzia assicurativa, tuttavia, non presenta carattere obbligatorio ai sensi del D.P.R. n. 137/2012.
Faq n. 2 - Dipendenti e collaboratori imprese private
Domanda n. 1
Sono un Ingegnere elettrico (iscritto regolarmente all'albo degli ingegneri) dipendente con contratto CCNL metalmeccanico presso un'azienda di installazione di impianti elettrici. La mia azienda vorrebbe vendere al cliente un pacchetto che comprenda la progettazione e installazione di impianti elettrici. I progetti che andrò a redigere non saranno fatturati all'azienda ma sono compresi nello stipendio di dipendente attraverso premi e/o superminimi in relazione alla complessità del progetto. La quantità annuale dei progetti non sarà elevata e comunque di piccola entità. A prescindere da chi sarà (il sottoscritto o l'azienda) a stipulare e versare il premio assicurativo vorrei sapere se è obbligatorio e/o possibile.
Risposta
Ogni attività professionale, ancorché di modesta entità, che implichi l'esecuzione di prestazioni nei confronti della clientela obbliga il professionista o l'azienda a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile, in conformità alle pertinenti previsioni normative.
Nell'ipotesi da lei descritta, l'obbligo in parola dovrebbe ricadere sull'azienda, in qualità di soggetto contrattualmente vincolato ad erogare la prestazione (complessiva) nei confronti del cliente, a meno che la specifica attività di progettazione e/o installazione non vada soggetta a un regime contrattuale specifico con il professionista.
Sussiste, altresì, la possibilità che l'azienda richieda comunque al professionista medesimo la stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile, per coprire i costi di un'eventuale azione di rivalsa qualora il danno cagionato alla clientela sia direttamente riconducibile a un'ipotesi di dolo o negligenza professionale.
Domanda n. 2
Il mio caso è il seguente:
- Ingegnere iscritto all'albo
- libero professionista che opera come consulente all'interno di aziende nel comparto industriale
- nella professione non firmo alcun documento con il timbro relativo all'ordine degli ingegneri, ma solamente il contratto di fornitura del mio servizio con timbro della P.iva.
- in realtà il mio operato è all'interno del flusso aziendale e non ho responsabilità specifiche (come ingegnere) se non la mia attività specifica di ufficio.
Vorrei capire se nell'ambito di questa attività devo stipulare la polizza assicurativa.
Ho cercato di informarmi con le assicurazioni ma non ho trovato nessuno che mi fornisse una polizza assicurativa specifica per questo caso (che ritengo tra l'altro essere estremamente comune nell'ambito degli ingegneri e architetti).
Risposta
Dalla sua descrizione si desume che l'attività da lei svolta in qualità di consulente di aziende nel comparto industriale non implica alcun contatto diretto con la clientela.
Ne consegue che la prestazione oggetto della sua attività di libero professionista non è suscettibile di valutazione ai fini di un'eventuale configurazione della responsabilità civile. Ne consegue che, qualora la sua attività professionale si esaurisca in tale genere di incarichi, lei non risulterà soggetto ad alcun obbligo di assicurazione.
Domanda n. 3
Quanto descritto è valido anche se la ditta per cui lavoro mi manda da un suo cliente per una discussione tecnica o commerciale?
Risposta
Si vale anche in quel caso perché il cliente è cliente dell'azienda e non suo. L'obbligo della polizza nasce solo quando si instaura un rapporto professionista-cliente. Negli altri casi no.
Domanda n. 4
Avrei bisogno di un chiarimento relativamente alla polizza assicurativa ora obbligatoria di cui al Dpr 137/2012.
La mia situazione è la seguente:
sono regolarmente assunto dal 1978 da una impresa di costruzioni di cui oggi ricopro l’incarico anche di Direttore Generale. Abbiamo all’interno dell’azienda un ufficio tecnico ed io spesso firmo atti progettuali con il timbro professionale (associato al timbro “responsabile ufficio progetti” dell’Azienda).
La mia retribuzione, per accordo contrattuale con l’azienda, è composta da una busta paga con la qualifica di dirigente, e da due fatture semestrali per un importo annuale deliberato dal consiglio di amministrazione dell’azienda.
Sulle fatture esplicito il contributo alla Cassa Nazionale Previdenza Ingegneri (4%), ma non sono iscritto alla CNPAI in quanto ho la previdenza INPS.
Sono quindi un professionista “particolare” in quanto il mio unico introito professionale fatturato è sempre e solo con lo stesso soggetto ormai da molti anni e non ho altra attività professionale. L’azienda ha stipulato, con primaria compagnia, una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile per tutta la sua attività di impresa, ed esplicitamente nella polizza RCT è stabilito che “ le garanzie della presente polizza sono estese alla attività di progettista e direttore dei lavori (omissis)effettuate per conto della (omissis – nome dell’Azienda)”.
Stante così le cose, vi chiedo cortesemente se, come credo, sono esonerato da effettuare una ulteriore polizza assicurativa, e se quindi la polizza in essere di cui sopra è esaustiva del mio obbligo di cui ad Dpr 137/2012.
Risposta
Da quanto possibile desumere dalla sua comunicazione, la polizza assicurativa stipulata dalla sua azienda fornisce idonea copertura per l'intera attività professionale da lei prestata per conto della medesima.
Pertanto, se tale attività ha carattere esclusivo, non vi è alcuna necessità di stipulare un'ulteriore polizza.
Qualora, al contrario, lei intenda svolgere la professione di ingegnere anche in proprio, ancorché occasionalmente o per incarichi di modesto valore, sarebbe comunque obbligato ex lege a stipulare una polizza professionale a carattere - per così dire - "residuale".
Faq n. 3 - Dipendenti pubblici
Domanda n. 1
Sono Ingegnere Elettronico e mi occupo di informatica, in particolare esclusivamente di didattica.
Sono iscritto all'Ordine degli Ingegneri di (omissis), ma non più a Inarcassa in quanto sono diventato ricercatore preso l'Università (omissis) e quindi devo versare i contributi a INPDAP. Questa è la mia attività principale. Oltre a ciò tengo alcuni corsi di qualche settimana all'anno presso il Politecnico (14 lezioni) e l'Università (3 lezioni), più per restare in contatto con ex colleghi e amici che per questioni remunerative (tra Politecnico e Università percepirò forse meno di 5000 Euro, alcuni sono a titolo gratuito). Mi chiedevo se fossi obbligato a stipulare questa polizza professionale.
Risposta
L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è subordinato all'esercizio effettivo - ancorché occasionale - della professione di ingegnere. Pertanto, se, in forza del suo attuale incarico di ricercatore universitario, lei svolge in via esclusiva attività di ricerca scientifica e di didattica, non sarà tenuto a conformarsi al predetto obbligo. Qualora, al contrario, lei svolgesse anche solo saltuariamente la professione di ingegnere (assumendo, ad es., incarichi di progettazione o di collaudo di opere), sarebbe comunque obbligato alla stipulazione della polizza, ovviamente per un massimale commisurato al valore economico complessivo degli incarichi assunti.
Domanda n. 2
Cortesemente gradirei ricevere informazioni più dettagliate circa l'obbligo della polizza RC Professionale che sembra sia obbligatoria dal quindici agosto 2013. Il quesito che pongo è semplice ma credo particolare perché coinvolge molti colleghi che non hanno ben chiara la normativa. Il mio attuale profilo lavorativo è di:
• Docente a tempo indeterminato presso le scuole secondarie superiori;
• Libero professionista.
Sono iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di (omissis) e ho anche Partita IVA; quando è obbligatorio sottoscrivere la polizza RC professionale ?
• Se si è in possesso di Partita IVA ?
• Se non si ha Partita IVA ma si è solamente iscritti all'Ordine Professionale ?
• E' possibile avere una polizza professionale che venga attivata solo in caso di incarico professionale vista la grande penuria di lavoro che affligge purtroppo il nostro paese e in particolare il sud ?
• Inoltre i pareri circa l'obbligatorietà sono discordanti; è obbligatoria dal quindici agosto 2013 o il tutto è stato prorogato di un anno ?
Risposta
L'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è già in vigore (dal 15 agosto 2013) ed è subordinato all'esercizio effettivo - ancorché occasionale - della professione di ingegnere.
Pertanto, se, in forza del suo attuale incarico, lei svolge in via esclusiva attività di docenza, non sarà tenuto a conformarsi al predetto obbligo.
Qualora, al contrario, lei intenda svolgere - anche solo saltuariamente od occasionalmente - la professione di ingegnere (assumendo, ad es., incarichi di progettazione o di collaudo di opere), a prescindere dall'apertura della Partita IVA (ma non, ovviamente, dall'iscrizione all'Albo), sarebbe comunque obbligato alla stipulazione della polizza, ovviamente per un massimale commisurato al valore economico complessivo degli incarichi assunti, ma certamente prima dell'accettazione dei medesimi.
Faq n. 4 - Soci società di ingegneria, società tra professionisti e studi associati
Domanda n. 1
Sono socio di uno studio associato, che ha già stipulato da tempo una polizza RC professionale in favore dei soci e collaboratori dello studio. L’attività svolta all’interno dello studio è, in pratica, la mia attività professionale prevalente: è necessario che io stipuli in ogni caso una polizza RC a mio nome?
Risposta
Da quanto è possibile desumere in base alla richiesta, la polizza assicurativa stipulata dallo studio del quale è socio copre solamente i rischi derivanti dall'attività professionale svolta per conto dello studio medesimo.
Pertanto, se tale attività presenta carattere esclusivo (vale a dire che i soci non sono autorizzati a svolgere attività professionale al di fuori e in concorrenza con quella effettuata per lo studio) non vi è alcuna necessità di stipulare un'ulteriore polizza.
Qualora, al contrario, lei svolgesse anche in forma personale e non associata la professione di ingegnere, ancorché occasionalmente o per incarichi di modesto valore, resterebbe comunque obbligato a stipulare una polizza professionale a carattere - per così dire - "residuale".
Domanda n. 2
I sottoscritti ingegneri svolgono entrambi attività di liberi professionisti, inoltre risultano entrambi soci ed amministratori di una società a nome collettivo, iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese, costituita secondo atto notarile, avente come oggetto anche lo svolgimento di attività professionali per cui è prevista l’iscrizione all’Ordine degli ingegneri e regolarmente iscritta alla sezione società di professionisti di Inarcassa.
I sottoscritti, in qualità di liberi professionisti, stanno inoltre, procedendo alla stipula delle rispettive polizze professionali, in adempimento al Decreto legge 138/2011, mentre, in qualità di socie e amministratori della loro società tra professionisti, non riescono ad ottenere esaurienti delucidazioni in merito all’obbligo di procedere alla stipula di una idonea assicurazione anche per la suddetta società.
In virtù di quanto sopra specificato, inoltre, poiché dalle lettura del DL 138, nonché dalla circolare del CNI n. 250/XVIII “Informativa sull’obbligo di stipula di polizza professionale” non si evince né l’obbligo per la società di una polizza professionale, né le modalità con cui deve essere sottoscritta (tenendo contro del fatto che le prestazioni ingegneristiche sono svolte essenzialmente dai soci come liberi professionisti) si chiede di specificare se gli obblighi in essi individuati di fatto si riferiscono effettivamente anche alla società e in caso affermativo di indicare le modalità con cui procedere agli adempimenti in esso contenuti.
Risposta
A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue intuitu personae nei confronti del committente (pubblico o privato).
Ciò premesso, qualora due o più ingegneri intendano esercitare la professione in forma societaria, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge, il problema dell'eventuale estensione dell'obbligo assicurativo nei confronti della società si pone in termini diversi, a seconda delle circostanze.
Nell'ipotesi più semplice - che sembra essere quella prospettata - laddove la forma societaria prescelta sia una snc (al pari delle altre forme di società di persone disciplinate dal codice civile), sarà sufficiente che tutti i soci formalmente chiamati all'assunzione di incarichi professionali nei confronti della committenza (anche per il tramite della società) siano assicurati, affinché l'obbligo in parola risulti correttamente assolto. Non avrebbe alcuna utilità, infatti (nemmeno a fini di garanzia per la clientela), la stipulazione di un "supplemento" di polizza a carico della società, tenuto conto che quest'ultima non gode neanche di un'autonomia patrimoniale perfetta (così che il cliente danneggiato sarebbe comunque tenuto ad aggredire il patrimonio dei soci a fini risarcitori). E' possibile, peraltro, che la società stipuli una polizza finalizzata a tenere indenni i soci firmatari degli incarichi rispetto ai danni eventualmente cagionati a terzi da collaboratori o soci non firmatari. Tale regime di responsabilità risulterebbe efficace, comunque, solo nell'ambito dei rapporti interni alla società, rilevando all'esterno solo la formale assunzione di responsabilità da parte del soggetto incaricato della prestazione.
Più complesso appare il caso dell'istituzione di una società di professionisti sotto forma di società di capitali. Questa, per il fatto di godere di un'autonomia patrimoniale, potrebbe essere utilizzata come "schermo" protettivo allo scopo di eludere eventuali azioni di risarcimento rivolte nei confronti dei soci firmatari degli incarichi assunti per il tramite della società. In tal caso, sarebbe opportuno che tutti o almeno alcuni dei soci risultassero solidalmente obbligati nei confronti della clientela per gli incarichi professionali assunti dalla società.
Domanda n. 3
In merito a quanto in oggetto e considerato quanto riportato nella circolare esplicativa n. 250 del 2013 del CNI, si richiede se uno "studio tecnico associato" (figura giuridica prevista dall'ordinamento) composto da tre ingegneri possa stipulare un'unica assicurazione o i singoli costituenti debbano sottoscrivere tre polizze separate pur fatturando con un'unica partita IVA associata allo studio.
Risposta
L'obbligo di assicurazione previsto dal D.P.R. n. 137/2012 è finalizzato a garantire l'utenza nei casi di pregiudizio derivante da responsabilità professionale. Questa, com'è noto, ha carattere personale, nel senso che risulta giuridicamente imputabile all'ingegnere autore formale della prestazione professionale.
Nell'ipotesi descritta, l'assicurazione stipulata dai soci di uno "studio tecnico associato" è idonea a sostituire integralmente le polizze professionali stipulate a titolo personale dai soci medesimi, laddove ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
- che i soci prestino la loro attività professionale in via integrale ed esclusiva per conto dello studio (e non anche in proprio, seppure occasionalmente o per incarichi di modesto valore);
- che la polizza stipulata dallo studio copra l'attività professionale prestata da tutti i soci, vale a dire di chiunque di loro sia di volta in volta chiamato ad assumere l'incarico per conto dello studio e firmare gli elaborati progettuali (o altro).
Fonte: Centro Studi CNI
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