Autorità Lavori Pubblici: Esclusione di giovane professionista con contratto di tirocinio
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha reso in data 23 aprile 2013 l'interessante parere di precontenzioso n. ...
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, ha reso in data 23 aprile 2013
l'interessante parere di precontenzioso n. 66 relativo ai
requisiti che deve possedere un giovane professionista
indicato da un raggruppamento temporaneo, così come disposto
dall'articolo 253, comma 5 del Regolamento n. 207/2010.
L'Autorità, nel proprio parere, precisa che nell'ambito delle società di professionisti e delle società di ingegneria, non è conforme all'articolo 253, comma 5 del Regolamento. n. 207/2010 nominare un giovane professionista che vanti con la società un rapporto di tirocinio tipicamente connotato dalla sua inevitabile temporaneità, che non lo rende assimilabile alla posizione di "dipendente" o "consulente su base annua". La norma specifica che il giovane professionista deve essere "progettista", qualificando la sua presenza nella compagine concorrente, al punto che non si ritiene sufficiente la sua mera partecipazione all'équipe di lavoro in funzione di apprendistato, e senza assunzione di responsabilità.
Ricordiamo che l'articolo 253 del Regolamento n. 207/2010 prevede, al comma 5, lettera b) (società di professionisti e società di ingegneria), che il giovane professionista sia un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.
La norma va interpretata nel senso di imporre la piena assimilazione del giovane professionista agli altri membri della équipe di lavoro, quale "progettista" dell'opera ad ogni effetto, vale a dire con l'assunzione diretta dei compiti e delle responsabilità professionali proprie dell'attività di progettazione di opere pubbliche.
Il rapporto di tirocinio, per la sua tipica connotazione funzionale e per la sua inevitabile temporaneità, non può essere assimilato alla posizione di "dipendente" o "consulente su base annua" richiesta dall'art. 253, comma 5, lettera b) del Regolamento n. 207 del 2010: la norma si caratterizza, infatti, per l'evidente intento di assicurare che il giovane professionista sia stabilmente inquadrato nell'organico societario ovvero, in alternativa, che egli sia legato da uno stabile rapporto di consulenza con la società concorrente.
L'Autorità, nel proprio parere, precisa che nell'ambito delle società di professionisti e delle società di ingegneria, non è conforme all'articolo 253, comma 5 del Regolamento. n. 207/2010 nominare un giovane professionista che vanti con la società un rapporto di tirocinio tipicamente connotato dalla sua inevitabile temporaneità, che non lo rende assimilabile alla posizione di "dipendente" o "consulente su base annua". La norma specifica che il giovane professionista deve essere "progettista", qualificando la sua presenza nella compagine concorrente, al punto che non si ritiene sufficiente la sua mera partecipazione all'équipe di lavoro in funzione di apprendistato, e senza assunzione di responsabilità.
Ricordiamo che l'articolo 253 del Regolamento n. 207/2010 prevede, al comma 5, lettera b) (società di professionisti e società di ingegneria), che il giovane professionista sia un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.
La norma va interpretata nel senso di imporre la piena assimilazione del giovane professionista agli altri membri della équipe di lavoro, quale "progettista" dell'opera ad ogni effetto, vale a dire con l'assunzione diretta dei compiti e delle responsabilità professionali proprie dell'attività di progettazione di opere pubbliche.
Il rapporto di tirocinio, per la sua tipica connotazione funzionale e per la sua inevitabile temporaneità, non può essere assimilato alla posizione di "dipendente" o "consulente su base annua" richiesta dall'art. 253, comma 5, lettera b) del Regolamento n. 207 del 2010: la norma si caratterizza, infatti, per l'evidente intento di assicurare che il giovane professionista sia stabilmente inquadrato nell'organico societario ovvero, in alternativa, che egli sia legato da uno stabile rapporto di consulenza con la società concorrente.
A cura di Gabriele
Bivona
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