Piano paesaggistico: possibile modifica al N.T.A. della regione Puglia
La vicepresidente e assessore alla Qualità del Territorio, Angela Barbanente, ha diffuso la seguente nota sul Piano paesaggistico recentemente adottato dalla...
La vicepresidente e assessore alla Qualità del Territorio, Angela
Barbanente, ha diffuso la seguente nota sul Piano paesaggistico
recentemente adottato dalla Giunta regionale. Secondo l’assessore
“nell’acceso dibattito sulla recente adozione del PPTR della
Puglia, ricorre ormai frequentemente la questione sulle misure di
salvaguardia per gli interventi da eseguirsi su aree qualificate
come “Ulteriori contesti paesaggistici” dal Piano nel periodo
transitorio intercorrente tra l’adozione e l’approvazione del Piano
stesso (art. 105 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione).
Per rispondere alle critiche mosse da più parti (tra le tante si leggono le ultime dichiarazioni dell’avv. Pietro Quinto sul Corriere del Mezzogiorno) si evidenzia che non è certo sfuggito ai redattori del Piano il contesto normativo di riferimento. In particolare è parso doveroso formulare il tanto incriminato comma 2 dell’art. 105 delle N.T.A. per la vigenza della norma generale, ben nota a tutti gli operatori del settore, contenuta nella disciplina urbanistico-edilizia nazionale (art. 12 DPR 380/2001) che, al fine di non vanificare i processi pianificatori, anche in considerazione dei loro tempi spesso dilatati, prevede la sospensione dei procedimenti in corso qualora gli interventi siano in contrasto con i piani adottati. Né può dubitarsi che il PPTR sia un Piano Territoriale.
Non è un caso, infatti, che nel formulare la misura di salvaguardia per gli ulteriori contesti non sia stato citato l’art. 143 co. 9 che, come correttamente evidenziato, è invece norma speciale che riguarda solo i beni paesaggistici tutelati dal Codice all’art. 134. E di questo si è ben consapevoli. Pur nella assoluta convinzione della legittimità della scelta operata con il PPTR nella norma di salvaguardia, tenuto conto delle sollecitazioni giunte da più parti e del rischio di defatiganti e costose azioni giudiziarie, la Regione ha in animo, nei limiti in cui la legittima interpretazione delle norme lo consenta, di valutare la possibilità di modificare il contestato comma 2 dell’art. 105 dalle N.T.A.
Per rispondere alle critiche mosse da più parti (tra le tante si leggono le ultime dichiarazioni dell’avv. Pietro Quinto sul Corriere del Mezzogiorno) si evidenzia che non è certo sfuggito ai redattori del Piano il contesto normativo di riferimento. In particolare è parso doveroso formulare il tanto incriminato comma 2 dell’art. 105 delle N.T.A. per la vigenza della norma generale, ben nota a tutti gli operatori del settore, contenuta nella disciplina urbanistico-edilizia nazionale (art. 12 DPR 380/2001) che, al fine di non vanificare i processi pianificatori, anche in considerazione dei loro tempi spesso dilatati, prevede la sospensione dei procedimenti in corso qualora gli interventi siano in contrasto con i piani adottati. Né può dubitarsi che il PPTR sia un Piano Territoriale.
Non è un caso, infatti, che nel formulare la misura di salvaguardia per gli ulteriori contesti non sia stato citato l’art. 143 co. 9 che, come correttamente evidenziato, è invece norma speciale che riguarda solo i beni paesaggistici tutelati dal Codice all’art. 134. E di questo si è ben consapevoli. Pur nella assoluta convinzione della legittimità della scelta operata con il PPTR nella norma di salvaguardia, tenuto conto delle sollecitazioni giunte da più parti e del rischio di defatiganti e costose azioni giudiziarie, la Regione ha in animo, nei limiti in cui la legittima interpretazione delle norme lo consenta, di valutare la possibilità di modificare il contestato comma 2 dell’art. 105 dalle N.T.A.
Si tratta di una scelta che la Regione farà con tutta serenità
senza che molto muti negli assetti di tutela ormai consolidatisi
atteso che, sino all’approvazione definitiva del PPTR continuerà a
vigere il Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio con i suoi
Ambiti Territoriali Distinti che in parte si sovrappongono agli
attuali Ulteriori contesti paesaggistici”.
fonte www.regione.puglia.it
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