Errare humanum est: Niente è irrimediabile per l’agenzia delle Entrate

Anche l’Agenzia delle Entrate si esprime in caso di errori in bilancio: sia in caso di accertamento da parte degli organi di competenza che per controllo vol...

26/09/2013
Anche l’Agenzia delle Entrate si esprime in caso di errori in bilancio: sia in caso di accertamento da parte degli organi di competenza che per controllo volontario, il contribuente può possibile correggere eventuali errori riscontrati e procedere con la compensazione nel caso in cui abbia versato più di quanto doveva o al pagamento nel caso in cui abbia versato meno.
Lo ha affermato la Circolare n. 31/E con la quale il 24 settembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che i principi contabili prevedono delle metodologie di correzione degli errori commessi nella redazione di uno o più bilanci degli esercizi precedenti.

La circolare n. 31/E dell'Agenzia definisce:
  • la qualificazione degli errori contabili;
  • gli orientamenti giurisprudenziali e di prassi;
  • il comportamento del contribuente che ha corretto errori contabili in ordine alla imputazione di componenti di reddito;
  • le modalità di riconoscimento dei componenti negativi emersi a seguito della correzione di errori;
  • le modalità di assoggettamento a tassazione del componente positivo;
  • alcune Ipotesi particolari:
    • l'omessa imputazione di un componente negativo e omessa rilevazione di un componente positivo;
    • l'omessa imputazione di un componente negativo e deduzione del componente rilevato quale correzione dell'errore;
  • gli effetti sulla determinazione del valore della produzione netta;
  • gli effetti sui termini per lo svolgimento dell'attività di controllo.

Vengono definiti errori contabili, quelli che consistono nella impropria o mancata applicazione di un principio contabile e che possono verificarsi a causa di errori prettamente matematici o di interpretazione dei fatti. La relativa correzione deve essere effettuata imputando al conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore un componente a rettifica della voce patrimoniale interessata dallo stesso. Non sono ammesse correzioni nel caso di errori che non abbiano influenza diretta sul conto economico.
In riferimento alla qualificazione degli errori contabili, le regole contabili, nazionali o internazionali, individuano le fattispecie che nel contesto della circolare rilevano come "correzioni di errori contabili" e il cui requisito è costituito dalla corretta rappresentazione in bilancio dell'evento.

La correzione deve essere effettuata retroattivamente nel primo bilancio pubblicato dopo la scoperta, determinando gli importi comparativi per gli esercizi precedenti in cui è stato commesso l’errore o nel caso in cui vi siano degli effetti non determinabili, procedendo con una visione prospettica degli stessi ed in questo caso la correzione viene riportata nel conto economico ma non ha effetto ai fini fiscali.
Dopo aver accertato l’errore, quindi, occorre valutare se sia possibile per il contribuente il recupero del componente negativo non contabilizzato o la tassazione del componente positivo. Su questi temi vengono posti dei chiarimenti specifici con la circolare n. 23/E del 2010 e con i relativi documenti di prassi di cui alle circolari 29/E del 2011, 31/E e 35/E del 2012.
Ed in tema di violazione del principio di competenza temporale dei componenti di reddito, numerosi sono gli orientamenti giurisprudenziali e di prassi. Si vedano a tal proposito la sentenza della Corte di Cassazione n. 1648 del 24 gennaio 2013 ed a seguire, indietro nel tempo, le sentenze n. 10981/2009, n. 16819/2007, n. 24474/2006 e n. 16198/2001, così come per il riconoscimento del recupero della maggiore imposta indebitamente corrisposta è utile visionare le sentenze n. 6331/2008 e 16023/2009.

La correzione degli errori contabili (diversi da quelli che rendono nulla o annullabile la delibera che ha approvato il bilancio) deve essere effettuata imputando al conto economico dell'esercizio in cui s'individua l'errore una componente a rettifica della voce patrimoniale che, a suo tempo, fu interessata dallo stesso (voce E20 e E21: "proventi ed oneri straordinari - componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti"). Fanno eccezione quelle correzioni che attengono ad errori commessi nel rilevare fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul conto economico (quali, ad esempio, le rivalutazioni iniziali di una immobilizzazione a seguito di specifiche norme, la correzione di scritture contabili operate a seguito di operazioni di conferimento, fusione, eccetera).

Diversamente, nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti specifici dell'errore nell'esercizio interessato (ovvero gli effetti cumulati dell'errore degli esercizi precedenti), l'impresa può, in via residuale, correggere l'errore secondo una visione prospettica. In tal caso, la rilevazione della correzione transita nel conto economico. Tale rappresentazione contabile si effettua anche nelle ipotesi in cui l'errore non soddisfi il c.d. principio di materialità.

Al di là di aspetti puramente teorici, però, è utile evidenziare quanto esposto nella circolare dell’agenzia delle entrate n. 31/2013 in tema di comportamento del contribuente che corregge errori contabili in quanto tali errori, oltre che essere corretti in sede di verifica, possono essere accertati e corretti autonomamente dal contribuente stesso che, ex post, si accorga di eventuali errori.
E’ utile evidenziare, poi, che la circolare in argomento espone i seguenti casi:
  • il contribuente non ha imputato il componente negativo nel corretto esercizio di competenza e, in un periodo di imposta successivo, ha contabilizzato un componente negativo per evidenziare l’errore;
  • il contribuente non ha imputato il componente positivo nel corretto esercizio di competenza e, in un periodo di imposta successivo, ha contabilizzato un componente positivo per evidenziare l’errore.

A cura di Gabriele Bivona
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