Emilia Romagna: Dall'1 ottobre 2013 on line il nuovo attestato di prestazione energetica (APE)
Come deliberato nel settembre 2011, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad equiparare le definizioni di Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e di...
Come deliberato nel settembre 2011, la Regione Emilia-Romagna ha
provveduto ad equiparare le definizioni di Attestato di
Certificazione Energetica (ACE) e di Attestato di Prestazione
Energetica (APE) quale "documento rilasciato da un soggetto
accreditato attestante la prestazione energetica di un edificio o
di una unità immobiliare e i relativi valori vigenti a norma di
legge, nonché valori di riferimento o classi energetiche che
consentono ai cittadini di effettuarne la valutazione ed il
confronto. In conformità allo schema di cui in allegato 7,
l'attestato contiene i dati relativi ai principali parametri e
caratteristiche energetiche, ed è corredato da suggerimenti in
merito agli interventi più significativi ed economicamente
convenienti per il miglioramento della prestazione energetica" e
prevedendo altresì che "L'indice di prestazione energetica e la
relativa classe contenuti nell'attestato sono riportati negli
annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità
immobiliari".
Dall'1 ottobre gli attestati che il sistema informatico renderà disponibili in formato pdf, dopo la registrazione dei relativi dati e l'attribuzione del codice univoco di registrazione, riporteranno la denominazione di "Attestati di Prestazione Energetica".
Come indicato anche dalla circolare ministeriale rimangono per ora invariati i contenuti dell'Attestato e le metodologie di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici previsti dalla disciplina regionale in materia, in conformità alle vigenti disposizioni sovra ordinate, in attesa di una loro revisione ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 come modificato dalle disposizioni introdotte con legge n. 90 del 2013.
Infine, come precedentemente indicato , per quanto riguarda gli obblighi di produzione e allegazione dell'Attestato devono invece essere rispettate le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 3bis del medesimo art. 6 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.
Dall'1 ottobre gli attestati che il sistema informatico renderà disponibili in formato pdf, dopo la registrazione dei relativi dati e l'attribuzione del codice univoco di registrazione, riporteranno la denominazione di "Attestati di Prestazione Energetica".
Come indicato anche dalla circolare ministeriale rimangono per ora invariati i contenuti dell'Attestato e le metodologie di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici previsti dalla disciplina regionale in materia, in conformità alle vigenti disposizioni sovra ordinate, in attesa di una loro revisione ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 come modificato dalle disposizioni introdotte con legge n. 90 del 2013.
Infine, come precedentemente indicato , per quanto riguarda gli obblighi di produzione e allegazione dell'Attestato devono invece essere rispettate le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 3bis del medesimo art. 6 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.
Fonte: Regione Emilia Romagna
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