Veneto: Circolare con indirizzi operativi sulle terre e rocce da scavo
La Regione Veneto, in riferimento al decreto-legge n. 68/2013, convertito dalla legge n. 98/2013 che agli articoli 41 e 41-bis prevede, per quanto concerne l...
La Regione Veneto, in riferimento al decreto-legge n. 68/2013,
convertito dalla legge n. 98/2013 che agli articoli 41 e 41-bis
prevede, per quanto concerne la normativa ambientale, importanti
modifiche in relazione alla gestione delle terre e rocce da scavo,
ha emanato recentemente fornito alcuni indirizzi operativi per la
gestione delle terre e rocce da scavo.
Le c itate istruzioni operative sono contenute nella circolare n. 397711 del 23 settembre 2013, alla quale è allegata anche la modulistica da utilizzare per effettuare correttamente gli adempimenti previsti dalla norma e precisamente:
Nella circolare viene, anche, precisato che le dichiarazioni, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 41.bis, devono essere sottoscritte dal “proponente o dal produttore” ma che viene ritenuto ragionevole individuare, oltre ai soggetti precedentemente indicati, anche, il committente dei lavori o l’appaltatore degli stessi, ovvero il soggetto affidatario dei lavori di scavo.
In ogni caso, le dichiarazioni devono essere presentate dal soggetto che, in base alle condizioni contrattuali, detiene la disponibilità del materiale di scavo.
Fonte: Regione Veneto
Le c itate istruzioni operative sono contenute nella circolare n. 397711 del 23 settembre 2013, alla quale è allegata anche la modulistica da utilizzare per effettuare correttamente gli adempimenti previsti dalla norma e precisamente:
- Modello 1 - Comunicazione all'Arpav (e al Comune), prima dell'inizio dei lavori di scavo, del rispetto dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 41-bis, e comunicazione delle eventuali modifiche di detti requisiti;
- Modello 2 - Comunicazione, ai sensi del comma 3, dell'art. 41bis, della conferma alle autorità competenti del completo utilizzo dei materiali da scavo secondo le previsioni comunicate.
Nella circolare viene, anche, precisato che le dichiarazioni, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 41.bis, devono essere sottoscritte dal “proponente o dal produttore” ma che viene ritenuto ragionevole individuare, oltre ai soggetti precedentemente indicati, anche, il committente dei lavori o l’appaltatore degli stessi, ovvero il soggetto affidatario dei lavori di scavo.
In ogni caso, le dichiarazioni devono essere presentate dal soggetto che, in base alle condizioni contrattuali, detiene la disponibilità del materiale di scavo.
Fonte: Regione Veneto
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